CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA

 

CONSIGLIO EUROPEO DI BERLINO

24 E 25 MARZO 1999

 

  1. INTRODUZIONE
1. Il Consiglio europeo si è riunito a Berlino il 24 e 25 marzo 1999. I lavori hanno avuto inizio con uno scambio di opinioni con José-Maria Gil-Robles, Presidente del Parlamento europeo.

2. Il Consiglio europeo

 

PARTE I - AGENDA 2000

3. Scopo dell'Agenda 2000 è dotare l'Unione di politiche più efficaci e dei mezzi finanziari per attuarle con spirito di solidarietà, garantendo nello stesso tempo un rigore di bilancio a livello dell'Unione simile a quello applicato a livello nazionale. Il Consiglio europeo ritiene che le riforme politiche stabilite in queste conclusioni e il quadro finanziario per finanziarle a medio termine mettano l'Unione in grado di affrontare le sfide dei prossimi anni e di effettuare con successo il futuro allargamento.
  1. LE NUOVE PROSPETTIVE FINANZIARIE
  1. Aspetti generali
4. Le spese dell'Unione debbono rispettare sia la norma imperativa della disciplina di bilancio e della spesa efficace sia la necessità di garantire all'Unione risorse sufficienti atte ad assicurare il corretto sviluppo delle sue politiche a vantaggio dei cittadini e ad affrontare efficacemente il processo di allargamento.

5. Le nuove prospettive finanziarie dovrebbero essere stabilite per una durata di sette anni relativamente al periodo 2000-2006. Esse dovrebbero essere elaborate in base all'ipotesi di lavoro dell'adesione di nuovi Stati membri a decorrere dal 2002.

6. Le prospettive finanziarie dovranno essere elaborate utilizzando i prezzi costanti al 1999, con aggiustamenti tecnici annuali automatici per l'inflazione come avviene attualmente.

7. Il Consiglio europeo ritiene che l'appropriata ripartizione delle spese dell'UE a 15 è quella riportata nella tabella A che figura nell'allegato.
  1. Presentazione delle prospettive finanziarie nel contesto dell'allargamento

Prospettive finanziarie per l'UE a 15 (Tabella A)

Spese di preadesione

8. Le spese per i tre strumenti preadesione (PHARE, strumento agricolo e strumento strutturale) dovrebbero figurare in sottorubriche distinte nell'ambito di una nuova rubrica 7 delle prospettive finanziarie. Il massimale annuale per le tre sottorubriche dovrebbe mantenersi a livello costante durante tutto il periodo e non superare i seguenti valori:

Rubrica 7 (strumenti preadesione) (prezzi 1999 in milioni di euro)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Strumenti preadesione

PHARE

str.agricolo

str. Strutturale

3.120

 

1.560

520

1.040

3.120

 

1.560

520

1.040

3.120

 

1.560

520

1.040

3.120

 

1.560

520

1.040

3.120

 

1.560

520

1.040

3.120

 

1.560

520

1.040

3.120

 

1.560

520

1.040

9. Il Consiglio europeo prende atto che esiste un accordo politico sui testi dei tre regolamenti di cui al doc. 6886/99 e invita il Consiglio ad adottarli al più presto non appena ricevuto il parere del Parlamento europeo.

Spese inerenti all'adesione

10. Nelle prospettive finanziarie per l'UE a 15 (tabella A) un importo "disponibile per l'adesione" dovrebbe essere accantonato nell'ambito del massimale per le risorse proprie dal 2002 al 2006, a titolo di importi massimi in stanziamenti per pagamento, per coprire le spese derivanti dalle nuove adesioni durante il periodo considerato. Gli stanziamenti per pagamento disponibili per l'adesione non dovrebbero superare i seguenti valori:

Disponibili per l'adesione (stanziamenti per pagamento)  (prezzi 1999 in milioni di euro)

 

2002

2003

2004

2005

2006

Stanziamenti per pagamento

4.140

6.710

8.890

11.440

14.220

Agricoltura

Altre spese

1.600

2.540

2.030

4.680

2.450

6.640

2.930

8.510

3.400

10.820

 

Quadro finanziario dell'UE a 21 (Tabella B)

11. Un quadro finanziario indicativo per l'UE a 21, quale riportato nella tabella B allegata, dovrebbe corredare le prospettive finanziarie. Esso dovrebbe comprendere le risorse proprie supplementari risultanti dall'adesione di 6 nuovi Stati membri e indicare in una nuova rubrica 8 (allargamento) il costo totale dell'allargamento per ciascuno degli anni tra il 2002 e il 2006, espresso in importi massimi in stanziamenti per impegno per agricoltura, operazioRCRD( 9C9CHH|pƿ(t HH|pƿtt 8C7C7Ch(8`8=HH|pƿ(t HH|pƿtt 08C8C(h((x׀0Ā;8Chh/TD>

2005

2006

Rubrica 8 (Allargamento)

6.450

9.030

11.610

14.200

16.780

Agricoltura

Operazioni strutturali

Politiche interne

Amministrazione

1.600

3.750

730

370

2.030

5.830

760

410

2.450

7.920

790

450

2.930

10.000

820

450

3.400

12.080

850

450

Delimitazione delle spese di adesione e di preadesione

12. Il Consiglio europeo conferma il requisito stabilito nelle conclusioni del Consiglio europeo di Cardiff e cioè che occorre operare una distinzione chiara, nella presentazione e nell'attuazione del futuro quadro finanziario, tra le spese che si riferiscono all'Unione nella sua composizione attuale e quelle riservate ai futuri paesi aderenti, anche nella fase successiva all'allargamento. Il nuovo accordo interistituzionale dovrebbe opportunamente rispecchiare questo requisito nel modo seguente.
13. Le spese riservate per l'UE a 15 (rubriche 1-6) non potranno essere utilizzate in alcun momento per l'aiuto preadesione (rubrica 7) e, viceversa, le spese riservate per l'aiuto preadesione non potranno essere utilizzate dall'UE a 15 .

14. Gli importi disponibili per l'adesione possono essere utilizzati unicamente per coprire le spese direttamente conseguenti all'allargamento e non possono coprire spese impreviste dell'UE a 15 o spese di preadesione (rubriche 1-7). Viceversa le spese previste per l'UE a 15 o le spese di preadesione (rubriche 1-7) non potranno essere utilizzate per integrare gli importi stanziati per coprire i costi delle nuove adesioni.

15. Qualora, successivamente all'allargamento, si dovesse verificare un aumento delle spese effettive quale conseguenza diretta dell'adesione dei nuovi Stati membri e suscettibile di superare il massimale per gli stanziamenti di pagamento accantonato nella tabella A per le nuove adesioni, gli impegni finanziari per l'UE a 15 concordati nelle prospettive finanziarie dovranno essere rispettati.

16. Al momento dell'allargamento, le prospettive finanziarie per l'UE a 15 dovranno essere adeguate tenendo conto del numero effettivo di paesi che aderiscono e degli importi massimi di cui alla rubrica 8 nella tabella indicativa B. Nell'effettuare tale adeguamento, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
  1. Principi che sovrintendono al rinnovo dell'accordo interistituzionale
17. Poiché l'attuale quadro finanziario e l'accordo interistituzionale hanno dimostrato la loro validità nel garantire il normale completamento della procedura annuale di bilancio, il Consiglio europeo auspica che si possa stipulare un nuovo accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sui termini che garantiscano una rigorosa disciplina di bilancio, preservando al tempo stesso l'equilibrio globale dei poteri tra le istituzioni e stabilendo una chiara delimitazione delle spese inerenti all'adesione e alla preadesione per l'intera durata delle prospettive finanziarie.

18. Esso invita il Consiglio a raggiungere, in base ad una posizione comune e purché vengano realizzate condizioni accettabili, un'intesa con la Commissione e il Parlamento europeo su un nuovo Accordo interistituzionale. Tale accordo dovrebbe riflettere la sostanza di tali conclusioni, compresa la possibilità di introdurre una disposizione intesa a garantire una certa flessibilità nelle prospettive finanziarie durante la procedura annuale di bilancio, fino ad un massimo di 200 milioni di euro all'anno.
  1. Rubrica 1 (Agricoltura)

Linea direttrice agricola

19. Per il momento, la linea direttrice agricola rimarrà invariata. Essa sarà riesaminata, sulla base di una relazione che la Commissione dovrà sottoporre al Consiglio, prima del primo allargamento dell'Unione, al fine di operare gli adeguamenti ritenuti necessari. Nella misura in cui si tratti della copertura della linea direttrice, gli importi riservati nelle prospettive finanziarie allo strumento preadesione nel settore agricolo nel quadro della rubrica 7 e alla frazione dell'importo "disponibile per l'adesione" riguardante la spesa agricola rientreranno nel massimale stabilito per la linea direttrice.

Contenuto della riforma della PAC

20. Il Consiglio europeo si compiace dell'accordo, raggiunto dal Consiglio "Agricoltura" nella sessione di marzo, su una riforma equa e valida della politica agricola comune. Il contenuto di tale riforma consentirà all'agricoltura di essere multifunzionale, sostenibile, competitiva e diffusa su tutto il territorio europeo, comprese le regioni con problemi specifici, di salvaguardare il paesaggio, di preservare l'ambiente naturale e di fornire un contributo fondamentale alla vita rurale, nonché di venire incontro alle preoccupazioni e alle esigenze dei consumatori per quanto riguarda la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari, la protezione dell'ambiente e la salvaguardia del benessere degli animali.

Livello globale delle dotazioni per la rubrica 1

21. Il Consiglio europeo ritiene che la riforma possa essere attuata nell'ambito di un quadro finanziario di un livello medio di 40,5 miliardi di euro più 14 miliardi di euro  per lo sviluppo rurale e le misure nel settore veterinario e fitosanitario durante il periodo considerato. Tale livello sarebbe maggiormente in linea con gli effettivi livelli di spesa e mira a stabilizzare le spese agricole durante tale periodo. 22. Al fine di raggiungere l'obiettivo della stabilizzazione della spesa agricola in termini reali, il Consiglio europeo ha deciso le seguenti misure: 23. Alla luce di tali decisioni, il Consiglio europeo ritiene che gli importi da imputare alla rubrica 1 delle prospettive finanziarie non debbano superare i seguenti valori:

Rubrica 1 (Agricoltura)  (prezzi 1999 in milioni di euro)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

40920

42800

43900

43770

42760

41930

41660

Spesa per la PAC (escluso lo sviluppo rurale e le misure di accompagnamento) 

36620

38480

39570

39430

38410

37570

37290

Sviluppo rurale e misure di accompagnamento

4300

4320

4330

4340

4350

4360

4370

L'accordo interistituzionale dovrebbe comprendere una disposizione in virtù della quale tutte le parti rispetteranno il massimale delle prospettive finanziarie per l'agricoltura.

24. Il Consiglio europeo riconosce l'entità degli sforzi in atto per contenere il bilancio ed esercitare il rigore nell'attuare la politica agricola comune decisi nel quadro dell'Agenda 2000. Gli sforzi compiuti, specialmente in termini di riduzione dei prezzi di sostegno, rappresentano il contributo essenziale che la Comunità europea apporta alla stabilizzazione dei mercati agricoli mondiali. Il Consiglio europeo ritiene che le decisioni adottate riguardo alla riforma della PAC nel quadro dell'Agenda 2000 costituiscano elementi essenziali per definire il mandato negoziale della Commissione per i futuri negoziati commerciali multilaterali in ambito OMC.
  1. Rubrica 2 (Azioni strutturali)
25. Migliorare l'efficacia dei fondi strutturali e di coesione realizzando l'obiettivo della coesione economica e sociale sancito dal trattato costituisce un punto centrale delle riforme dell'Agenda 2000 che è necessario continuare a perseguire in futuro, mentre le priorità continuano ad evolvere in un'Unione in costante mutazione, tenendo presente l'obiettivo di conseguire una maggiore concentrazione dell'assistenza strutturale, migliorare la gestione finanziaria dei fondi strutturali nonché semplificarne la gestione e l'amministrazione.

26. Una maggiore concentrazione di aiuti strutturali nelle regioni che ne hanno maggior bisogno sarà realizzata mediante una riduzione sostanziale del numero di Obiettivi, che saranno portati a tre. Nell'incoraggiare la coesione economica e sociale attraverso il perseguimento di tali obiettivi, la Comunità contribuirà allo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, allo sviluppo dell'occupazione e delle risorse umane, alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, all'eliminazione delle ineguaglianze e alla promozione della parità tra uomini e donne. La Commissione e gli Stati membri garantiranno che le azioni finanziate dai fondi siano conformi alle disposizioni del trattato, nonché agli strumenti adottati in base ad esso, e siano coerenti con altre politiche ed interventi della Comunità.

Livello globale delle dotazioni per la rubrica 2

27. Alla luce della priorità costantemente accordata alla coesione sociale ed economica e quale risultato di una concentrazione più mirata della spesa per le azioni strutturali in linea con questo obiettivo del trattato, il Consiglio europeo ritiene che gli importi globali per il fondo strutturale e il fondo di coesione da inserire nella rubrica 2 debbano essere pari ad un totale di 213 miliardi di euro nel periodo considerato, così suddivisi :

Rubrica 2 (Azioni strutturali) (prezzi 1999 in milioni di euro)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

32045

31455

30865

30285

29595

29595

29170

28. Questo livello globale di spesa permetterà all'Unione di mantenere gli odierni livelli medi di intensità d'aiuto, consolidando l'attuale sforzo complessivo in questo settore.

Fondi strutturali

Livello globale delle dotazioni dei fondi strutturali

29. Il Consiglio europeo ritiene che il livello adeguato degli stanziamenti di impegno da inserire nelle prospettive finanziarie per i fondi strutturali, compresi sostegno transitorio, iniziative comunitarie e azioni innovative, debba essere pari a 195 miliardi di euro, così suddivisi:

Fondi strutturali (prezzi 1999 in milioni di euro)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

29430

28840

28250

27670

27080

27080

26660

30. Il 69,7% dei fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo 1, compreso il 4,3% per il sostegno transitorio (ossia un totale di 135,9 miliardi di euro).

L'11,5% dei fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo 2, compreso l'1,4% per il sostegno transitorio (ossia un totale di 22,5 miliardi di euro).

Il 12,3% dei fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo  3 (ossia un totale di 24,05 miliardi di euro)

31. Gli impegni di pagamento in sospeso alla fine dell'attuale periodo dovrebbero essere saldati sulla base di decisioni adottate dall'autorità di bilancio. Il Consiglio europeo prende atto del fatto che la Commissione ha previsto, come ipotesi di lavoro, un tasso del 45%, 25%, 20% e 10% in ciascuno dei primi quattro anni delle nuove prospettive finanziarie.

Ammissibilità

Obiettivo 1

32. L'obiettivo 1 promuove lo sviluppo e l'aggiustamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo. Rientreranno nell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006 le seguenti regioni:

Obiettivo 2

33. L'obiettivo 2 è destinato a sostenere la riconversione economica e sociale delle zone che devono affrontare problemi strutturali, tra le quali figurano le zone che subiscono mutamenti socioeconomici nei settori industriale e dei servizi, le zone rurali in declino, le aree urbane in difficoltà e le zone depresse che dipendono dalla pesca, definite in base a criteri oggettivi stabiliti nei testi legislativi.

34. Gli Stati membri proporranno alla Commissione un elenco di zone che soddisfano criteri oggettivi, fatto salvo un massimale di popolazione da attribuire a ciascuno Stato membro. La Commissione fisserà un massimale di popolazione per ciascuno Stato membro in base alla popolazione totale delle zone di ciascuno Stato membro che soddisfano i criteri della Comunità, nonché alla gravità dei problemi strutturali, valutata in base ai livelli della disoccupazione totale e della disoccupazione di lunga durata al di fuori delle regioni interessate dall'obiettivo 1.

35. Rientrerà nel nuovo obiettivo 2 una percentuale massima del 18% della popolazione dell'Unione. La ripartizione indicativa della popolazione a livello comunitario per i vari tipi di regioni facenti parte dell'obiettivo 2 dovrebbe essere del 10% per le zone industriali, del 5% per le zone rurali, del 2% per le zone urbane e dell'1% per le zone dipendenti dalla pesca. Le zone industriali e rurali che soddisfano i criteri comunitari stabiliti dal regolamento devono avere almeno il 50% della popolazione interessata dall'obiettivo 2 in ciascuno Stato membro, tranne in casi in cui ciò non sia oggettivamente possibile.

36. Affinché ciascuno Stato membro contribuisca in maniera equa allo sforzo globale di concentrazione, la riduzione massima della popolazione interessata dall'obiettivo 2 non deve superare il 33% in relazione alla popolazione contemplata dall'attuale obiettivo 2/5b. Per calcolare la riduzione massima della popolazione per il nuovo obiettivo 2, le zone precedentemente rientranti nell'obiettivo 2/5b e ammissibili a far parte dell'obiettivo 1 nel nuovo periodo saranno prese in considerazione. Non si terrà conto delle regioni precedentemente rientranti nell'obiettivo 1 che ricevono un sostegno transitorio e che rispondono ai criteri comunitari di ammissibilità all'obiettivo 2.

37. Un identico livello di intensità di aiuto pro capite (escluse le dotazioni dell'obiettivo 3) si applicherà a tutte le zone dell'obiettivo 2 in tutta la Comunità; la dotazione totale destinata a ciascuno Stato membro conformemente all'obiettivo 2 dipenderà pertanto direttamente dalla parte relativa di ciascun Stato membro nella popolazione totale dell'Unione ammissibile all'obiettivo 2.

Obiettivo 3

38. L'obiettivo 3 offre un sostegno all'adeguamento e all'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione. Esso si applica al di fuori dell'obiettivo 1. Ciascuno Stato membro riceverà una percentuale delle risorse totali disponibili per l'obiettivo 3 in base alla propria quota della popolazione complessiva dell'Unione considerata per questo obiettivo risultante da ciascun indicatore selezionato sulla base dei criteri oggettivi di cui al punto 45 in appresso.

39. Il Consiglio europeo ritiene che il livello medio di aiuto pro capite in virtù dell'obiettivo 3 debba tenere conto della priorità data all'occupazione, all'istruzione e alla formazione.

Pesca

40. Le azioni nel settore della pesca al di fuori delle regioni dell'obiettivo 1 avranno il sostegno dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) per un importo pari a 1,1 miliardi di euro per il periodo considerato, di cui 875 milioni dovrebbero provenire dalla rubrica 1.

Iniziative comunitarie e azioni innovative

41. Tenendo conto del valore aggiunto che le iniziative comunitarie possono offrire in più rispetto agli obiettivi principali, il numero delle iniziative comunitarie sarà ridotto alle seguenti tre: INTERREG (cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale), EQUAL (cooperazione transnazionale per lottare contro tutte le forme di discriminazione e le ineguaglianze nel mercato del lavoro) e LEADER (sviluppo rurale). Il 5% degli stanziamenti di impegno dei fondi strutturali sarà accantonato per iniziative comunitarie. Almeno il 50% degli stanziamenti sarà assegnato a INTERREG, nel cui ambito occorre attribuire particolare importanza alle attività transfrontaliere, soprattutto nella prospettiva dell'allargamento e per quanto riguarda gli Stati membri che hanno frontiere estese con i paesi candidati, nonché a un maggiore coordinamento con i programmi PHARE, TACIS e MEDA. Nel quadro di EQUAL si terrà conto adeguatamente dell'inserimento sociale e professionale dei richiedenti asilo. È convenuto che i tre nuovi obiettivi principali dovrebbero coprire il campo di applicazione di tutte le iniziative comunitarie esistenti che si sono dimostrate efficaci, ma che non sono più ritenute tali.

Sarà inoltre rivolta particolare attenzione alla cooperazione con le regioni ultraperiferiche.

L'1% delle dotazioni dei fondi strutturali sarà accantonato per azioni innovative e assistenza tecnica.

Sostegno transitorio

42. Un adeguato sostegno transitorio per le regioni che non sono più ammissibili all'aiuto costituisce la necessaria contropartita ad una maggiore concentrazione dei fondi strutturali, in modo da non compromettere i risultati garantiti dagli aiuti strutturali nelle regioni dell'ex obiettivo 1, e da sostenere la fine del processo di riconversione nelle zone che non saranno più ammissibili ai sensi dell'obiettivo 2/5 b.

43. Il sostegno transitorio sarà concesso a tutte le regioni e zone che non rispondono più ai pertinenti criteri di ammissibilità. La dotazione finanziaria globale prevista nei fondi strutturali per il sostegno transitorio dovrebbe essere pari a 11,142 miliardi di euro, per i quali la Commissione fornirà una ripartizione indicativa per Stato membro. Il sostegno transitorio in tutte le regioni e zone in cui l'aiuto viene eliminato progressivamente sarà inferiore nel 2000 rispetto al 1999 e cesserà sia per le regioni dell'ex obiettivo 1 che per quelle dell'ex obiettivo 2/5b entro la fine del 2005. Il profilo del sostegno transitorio può essere adattato alle necessità specifiche di singole regioni d'intesa con la Commissione purché sia rispettata la dotazione finanziaria per ciascuna regione. Nel 2006 le regioni precedentemente rientranti nell'obiettivo 1 riceveranno l'aiuto al quale sono eventualmente ammissibili in quel momento in conformità dei pertinenti criteri comunitari o nazionali.

Situazioni particolari (2000-2006)

44. a) Per lo sviluppo della regione di Lisbona saranno previsti per l'obiettivo 1 500 milioni di euro con regime speciale di riduzione progressiva.

b) Quale riconoscimento dei particolari sforzi compiuti nell'ambito del processo di pace in Irlanda del Nord, si continuerà ad attuare il programma PEACE per 5 anni con un importo di 500 milioni di euro, 100 milioni dei quali saranno assegnati all'Irlanda. Il programma sarà attuato nel pieno rispetto dell'addizionalità degli interventi dei fondi strutturali. Il contributo UE al Fondo internazionale per l'Irlanda (15 milioni di euro annui alla rubrica 3) sarà erogato per altri 3 anni. La Commissione è invitata a fare le proposte necessarie.

c) Per la regione di transizione dell'Irlanda risultante dalla nuova classificazione delle regioni saranno previsti nel quadro dell'obiettivo 1 100 milioni di euro con regime speciale di riduzione progressiva. In seguito alla riclassificazione stessa sarà assegnato all'Irlanda un importo supplementare di 550 milioni di euro nel quadro dell'obiettivo 1.

d) Per tener conto delle particolari caratteristiche del mercato del lavoro nei Paesi Bassi sarà assegnato un importo aggiuntivo di 500 milioni di euro all'obiettivo 3.

e) Sarà istituito un programma speciale di assistenza per un importo complessivo di 150 milioni di euro per il periodo 2000-2006 a favore della Svezia nel quadro dell'obiettivo 3. Sarà istituito un programma speciale di assistenza per un importo complessivo di 350 milioni di euro per le regioni NUTS II svedesi che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione della Svezia.

f) Per tener conto dei problemi specifici di Berlino Est nel processo di trasformazione saranno aggiunti alla relativa dotazione 100 milioni di euro con riduzione progressiva (obiettivo 1).

g) La modifica delle disposizioni relative alla rete di sicurezza comporterà un'aggiunta alla dotazione di 96 milioni di euro per l'Italia e di 64 milioni di euro per il Belgio con riduzione progressiva per l'obiettivo 2.

h) Per la regione Hainaut in Belgio sarà previsto un importo supplementare di 15 milioni di euro con la riduzione progressiva nel quadro dell'obiettivo 1.

i) In considerazione dei particolari problemi strutturali derivanti dalla scarsa densità demografica unita ad una notevole povertà, gli Highlands e le isole della Scozia beneficeranno di un programma speciale con riduzione progressiva per un importo totale di 300 milioni di euro.

j) A Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna sarà concessa un'indennità finanziaria speciale per mantenere, per il periodo dal 2000 al 2006, il livello medio complessivo di aiuto pro capite raggiunto nel 1999. Gli importi in questione ammontano a 450 milioni di euro per la Grecia, 450 milioni per il Portogallo, 40 milioni per l'Irlanda e 200 milioni per la Spagna.

k) Nel quadro delle iniziative comunitarie sarà assegnato all'Austria un importo complessivo di circa 350 milioni di euro.

l) Nel quadro delle iniziative comunitarie sarà assegnato ai Paesi Bassi un importo complessivo di circa 550 milioni di euro.

m) Durante l'esame dell'ammissibilità per l'obiettivo 2 sarà riservata particolare attenzione alle zone dell'Abruzzo adiacenti alle regioni dell'obiettivo 1.

Ripartizioni indicative dell'aiuto tra gli Stati membri

45. Conformemente alle proposte della Commissione, l'assegnazione di risorse agli Stati membri per gli obiettivi 1 e 2 sarà basata, secondo procedure trasparenti, sui seguenti criteri oggettivi: popolazione ammissibile, prosperità regionale, prosperità nazionale e gravità dei problemi strutturali, in particolar modo il livello di disoccupazione. Sarà raggiunto un equilibrio appropriato tra la prosperità regionale e quella nazionale. Per l'obiettivo 3, la ripartizione per Stato membro è principalmente basata sulla popolazione ammissibile, sulla situazione dell'occupazione e sulla gravità dei problemi, quali l'esclusione sociale, i livelli di istruzione e formazione e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, con una ponderazione relativa come indicato dalla Commissione.

46. Il volume annuale di aiuto ricevuto da ogni Stato membro in base ad azioni strutturali (compreso cioè il fondo di coesione) non dovrebbe superare il 4% del PIL nazionale.

Tassi di intervento

47. Il Consiglio europeo, tenendo presente che gli attuali tassi di intervento dei fondi strutturali applicati nella pratica si situano spesso al di sotto del limite massimo, conviene che il contributo dei fondi strutturali dovrà rientrare nei seguenti massimali:
  1. una percentuale massima del 75 % della spesa totale ammissibile e, come regola generale, almeno il 50 % della spesa pubblica ammissibile per le misure messe in atto nelle regioni dell'obiettivo 1. Se le ragioni sono situate in uno Stato membro contemplato dal fondo di coesione, il contributo comunitario può essere aumentato, in casi eccezionali e debitamente giustificati, fino a una percentuale massima dell'80 % della spesa totale ammissibile e fino a una percentuale massima dell'85 % della spesa totale ammissibile per le regioni ultraperiferiche e per le isole greche periferiche che sono svantaggiate dalla grande distanza;
  2. una percentuale massima del 50 % della spesa totale ammissibile e, come regola generale, almeno il 25 % della spesa pubblica ammissibile per le misure messe in atto in zone dell'obiettivo 2 o 3.
48. Per gli investimenti in imprese, il contributo del fondo deve rientrare nel massimale per il tasso dell'aiuto e per le combinazioni di aiuti fissati nell'ambito degli aiuti di stato. Il Consiglio europeo inoltre approva i tassi più bassi proposti dalla Commissione per i contributi dei fondi al reddito generatore di investimenti in infrastrutture e in imprese.

Gestione amministrativa e finanziaria dei fondi strutturali

49. La gestione amministrativa dei fondi strutturali andrebbe semplificata in modo significativo mettendo in atto il decentramento del processo decisionale e perseguendo il corretto equilibrio tra semplificazione e flessibilità, in modo da garantire che i fondi siano erogati rapidamente ed efficacemente. A tal fine saranno chiarite le responsabilità degli Stati membri, dei loro partner e della Commissione, sarà ridotta la burocrazia e rafforzata la sorveglianza, la valutazione e il controllo, garantendo in tal modo una migliore e sana gestione finanziaria.

Fondo di coesione

50. Il Consiglio europeo ritiene che gli obiettivi fondamentali del fondo di coesione, istituito per promuovere la coesione economica e sociale nell'Unione e la solidarietà tra gli Stati membri fornendo un contributo finanziario a progetti nel settore dell'ambiente e delle reti transeuropee, siano tuttora pertinenti. Il Consiglio europeo ritiene che i quattro beneficiari attuali debbano continuare ad essere ammissibili al fondo nel 2000, cioè gli Stati membri con PNL pro capite inferiore al 90% della media dell'Unione che abbiano definito un programma che consenta loro di soddisfare i criteri di convergenza economica.

51. Alla luce dei continui progressi compiuti verso una effettiva convergenza e tenuto conto del nuovo contesto macroeconomico in cui opera ora il fondo di coesione, la dotazione complessiva degli aiuti per gli Stati membri che partecipano all'euro sarà adeguata in modo da tenere conto dei miglioramenti conseguiti in merito alla prosperità nazionale nel precedente periodo.

52. Il Consiglio europeo ritiene pertanto che il livello globale delle risorse disponibili da impegnare per il fondo di coesione debba essere pari a 18 miliardi di euro, così ripartiti:

Fondo di coesione (prezzi 1999 in milioni di euro)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2615

2615

2615

2615

2515

2515

2510

53. A medio termine, nel 2003, si procederà ad una revisione dell'ammissibilità sulla base del criterio del PNL medio del 90%. Nel caso in cui uno Stato membro diventi inammissibile, le risorse del fondo di coesione verranno ridotte di conseguenza.

54. Per quanto riguarda il criterio di convergenza economica, continueranno ad essere d'applicazione le attuali disposizioni inerenti alla condizionalità macroeconomica. Di conseguenza, qualora il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, riscontri che uno Stato membro non ha rispettato il patto di stabilità e crescita, in detto Stato membro non vengono finanziati dal fondo né nuovi progetti né nuove fasi progettuali.

55. Il tasso di sovvenzionamento comunitario concesso dal fondo di coesione rimane invariato ed è compreso tra l'80% e l'85% delle spese pubbliche o delle spese a queste assimilabili. Tale tasso può essere ridotto per tener conto della capacità di un progetto di essere generatore di reddito e dell'applicazione del principio "chi inquina paga". Il Consiglio europeo osserva che la Commissione si accerterà che gli Stati membri sfruttino al massimo l'effetto moltiplicatore che deriva dalle fonti di finanziamento private, che essa si impegna ad elaborare procedure di attuazione per l'applicazione del principio "chi inquina paga" e che, nel procedere alla loro applicazione, terrà conto delle situazioni specifiche di ciascun Stato membro.

56. Il Consiglio europeo ritiene che la gestione finanziaria e le disposizioni in materia di controllo debbano essere coerenti con le pertinenti disposizioni del regolamento sui fondi strutturali, fatta salva la necessità di tenere in debito conto le specificità del fondo di coesione.

Completamento del lavoro normativo

57. Il Consiglio europeo ritiene che l'accordo sulle questioni politiche summenzionate implichi un accordo sul contenuto dei seguenti testi normativi connessi con i fondi strutturali e il fondo di coesione: 58. Il Consiglio europeo, nel ricordare la disponibilità del Parlamento europeo e del Consiglio in occasione del Consiglio europeo di Cardiff di pervenire all'adozione definitiva dei testi normativi prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo, esorta entrambe le istituzioni ad adottare i provvedimenti necessari per garantire che essi entrino in vigore entro tale termine, considerata in particolare l'esigenza di predisporre una transizione senza scosse verso il nuovo periodo di programmazione dei fondi strutturali che inizia il 1° gennaio 2000.
  1. Rubrica 3 (Politiche interne)
59. Il livello della rubrica 3 andrebbe stabilito in modo da mantenere le principali voci di spese prioritarie di questa rubrica, tenendo conto dei programmi già decisi dal Consiglio e dal Parlamento. Il livello degli impegni per le politiche interne dell'Unione di cui alla rubrica 3 delle prospettive finanziarie non dovrebbe superare:

Rubrica 3 (Politiche interne) (Prezzi 1999 in milioni di euro)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

5900

5950

6000

6050

6100

6150

6200

 

  1. Rubrica 4 (Azioni esterne)
60. Si dovrebbe continuare a mantenere un adeguato equilibrio nella distribuzione geografica degli impegni esterni dell'Unione, tenendo conto degli impegni politici dell'Unione, delle priorità politiche e dei paesi maggiormente bisognosi. Il livello degli impegni per le politiche esterne dell'Unione di cui alla rubrica 4 delle prospettive finanziarie non dovrebbe superare:

Rubrica 4 (Azioni esterne) (Prezzi 1999 in milioni di euro)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

4550

4560

4570

4580

4590

4600

4610

 

  1. Rubrica 5 (Spese amministrative)
61. Tenendo conto dei fattori oggettivi che determinano l'attuale livello delle spese amministrative, i vincoli imposti ai bilanci amministrativi degli Stati membri e i risparmi che possono essere realizzati grazie all'introduzione di nuove tecnologie e ad una migliore gestione degli immobili e delle risorse umane, il livello degli impegni per le spese amministrative dell'Unione nel periodo considerato non dovrebbe superare:

Rubrica 5 (Amministrazione) (Prezzi 1999 in milioni di euro)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

4560

4600

4700

4800

4900

5000

5100

62. Il principio della disciplina di bilancio si applicherebbe in ugual misura a tutte le istituzioni.

 

  1. Rubrica 6 (Riserve)

Riserva monetaria

63. La riserva monetaria dovrebbe essere progressivamente soppressa entro il 2002, come segue:

(prezzi 1999 in milioni di euro)

2000

2001

2002

500

500

250

Riserva per aiuti di urgenza

64. I fondi della riserva per aiuti di urgenza non dovrebbero superare:

Riserva per aiuti di urgenza (prezzi 1999 in milioni di euro)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

200

200

200

200

200

200

200

65. Il livello degli stanziamenti d'impegno della rubrica 4 è stato fissato tenendo conto della riduzione della riserva, per garantire che le voci operative della rubrica 4 non attingano da questa riserva al momento dell'elaborazione del bilancio. La riserva dovrebbe essere utilizzata soltanto per esigenze di aiuto umanitario realmente nuove e imprevedibili.

Riserva per garanzie di prestiti

66. Tenuto conto dell'importo-obiettivo e del tasso di copertura previsti nel regolamento riveduto "Fondo garanzia prestiti" su cui esiste già un accordo politico (cfr. doc. 13621/98 ADD 5 allegato II), i fondi della riserva per garanzie di prestiti non dovrebbero superare:

Riserva per garanzie di prestiti (prezzi 1999 in milioni di euro)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

200

200

200

200

200

200

200

 

 

III. RISORSE PROPRIE E SQUILIBRI DI BILANCIO

Principi alla base del sistema di risorse proprie

67. Il sistema di risorse proprie dell'Unione deve garantire risorse adeguate per il corretto sviluppo delle politiche dell'Unione, ferma restando la necessità di una rigorosa disciplina di bilancio. Deve essere equo, trasparente, economicamente efficiente e semplice. Il perseguimento di altri obiettivi, quali l'autonomia finanziaria, non deve compromettere questi quattro obiettivi generalmente accettati. Il sistema deve basarsi su criteri che rispecchiano in maniera ottimale la capacità contributiva di ciascuno Stato membro.

Squilibri di bilancio

68. Sebbene sia accettato che i benefici risultanti dall'appartenenza all'Unione non possono essere misurati solo in termini finanziari, il Consiglio europeo di Fontainebleau ha ammesso che possano verificarsi squilibri di bilancio. Essi debbono, per quanto possibile, essere risolti attraverso una politica di spesa, prevedendo anche la possibilità di un meccanismo correttivo per gli Stati membri che si trovano a dover sostenere un onere di bilancio eccessivo rispetto alla loro prosperità relativa. Il Consiglio europeo riconosce che sugli squilibri di bilancio agiscono, in modo diretto o indiretto, vari fattori, quali il livello globale della spesa, il contenuto delle riforme delle politiche, la composizione della spesa e la struttura delle risorse proprie.

Misure da adottare

69. Tenendo conto dei principi indicati, il Consiglio europeo ha deciso la seguente combinazione di misure per migliorare l'equità del quadro finanziario a decorrere dal 2000.

Azioni sul fronte della spesa

70. Il Consiglio europeo ha deciso, per quanto concerne il fronte della spesa, alcune misure aventi effetto immediato che garantiranno lo sviluppo delle politiche dell'Unione nel prossimo periodo e faciliteranno l'accoglienza dei nuovi Stati membri. Il massimale delle risorse proprie dell'Unione sarà mantenuto al livello attuale, pari all'1,27% del PNL dell'Unione europea. Con l'adozione di nuove prospettive finanziarie che garantiscano a livello dell'Unione europea una disciplina di bilancio analoga, per rigore, a quella adottata sul piano nazionale e consentano un ritmo di crescita della spesa dell'UE non superiore a quello della spesa pubblica nazionale, il livello di spesa complessiva dell'Unione potrà sin d'ora stabilizzarsi in un quadro consolidato. In particolare una riforma sostanziale, reale e equa della PAC, a vantaggio dei produttori e dei consumatori, con parametri finanziari rigorosi e che conduca a una riduzione progressiva della spesa durante il periodo in considerazione, contribuirà in modo considerevole a raggiungere l'obiettivo di un quadro finanziario più equo.

Modifiche della decisione sulle risorse proprie

71. La decisione sulle risorse proprie sarà modificata in modo da poter completare il processo di ratifica consentendone l'entrata in vigore all'inizio del 2002. Al fine di continuare a tenere conto della capacità contributiva dei vari Stati membri e correggere gli aspetti regressivi del sistema attuale per gli Stati membri meno prosperi il tasso massimo di richiamo della risorsa IVA sarà ridotto allo 0,75% nel 2002 e allo 0,50% nel 2004. Le risorse proprie tradizionali saranno mantenute, con un aumento al 25% della percentuale trattenuta dagli Stati membri a titolo di spese di riscossione, a partire dal 2001.

72. La compensazione del Regno Unito sarà mantenuta. In conformità dei principi cui sono informate le conclusioni dei Consigli europei di Bruxelles del 1988 e di Edimburgo del 1992, il suo importo non include i benefici inaspettati derivanti da cambiamenti del sistema di finanziamento. Pertanto gli adeguamenti tecnici nella nuova decisione sulle risorse proprie neutralizzeranno, come in passato, i benefici inaspettati risultanti dalla riduzione progressiva della risorsa IVA e ora dall'aumento della percentuale di risorse proprie tradizionali che gli Stati membri trattengono per coprire le spese di riscossione. In modo analogo, al momento dell'allargamento, un adeguamento ridurrà la "spesa totale ripartita" di un importo equivalente alla spesa annua di preadesione nei paesi in fase di ammissione, assicurando così che la spesa attualmente non compensata rimanga non compensata.

73. L'impatto globale di questi due effetti è stimato in 220 milioni di euro entro il 2006.

74. Il finanziamento della compensazione del Regno Unito da parte di altri Stati membri sarà modificato per consentire a Austria, Germania, Paesi Bassi e Svezia di conseguire una riduzione della loro quota di finanziamento al 25 % della quota normale. L'adeguamento delle quote di finanziamento si effettuerà attraverso un adeguamento delle basi del PNL. Tali modifiche saranno già realizzate nel corso del primo anno di applicazione della nuova decisione sulle risorse proprie in base alle cifre dell'anno precedente.

75. Per quanto riguarda gli squilibri di bilancio, la Commissione si baserà, per la presentazione, sulla spesa operativa.

76. Il Consiglio europeo invita la Commissione a procedere ad un riesame generale del sistema delle risorse proprie, che comprende gli effetti dell'allargamento, anteriormente al 1° gennaio 2006. Nel contesto di tale riesame dovrebbe anche essere affrontato il problema della creazione di nuove risorse proprie autonome.

TABELLA A: PROSPETTIVE FINANZIARIE DELL'UE A 15

Milioni di euro - prezzi 1999 - Stanziamenti per impegni

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1. AGRICOLTURA

40920

42800

43900

43770

42760

41930

41660

Spese PAC (escluso sviluppo rurale)

Sviluppo rurale e misure di accompagnamento

36620

4300

38480

4320

39570

4330

39430

4340

38410

4350

37570

4360

37290

4370

2. AZIONI STRUTTURALI

32045

31455

30865

30285

29595

29595

29170

Fondi strutturali

Fondo di coesione

29430

2615

28840

2615

28250

2615

27670

2615

27080

2515

27080

2515

26660

2510

3. POLITICHE INTERNE

5900

5950

6000

6050

6100

6150

6200

4. AZIONI ESTERNE

4550

4560

4570

4580

4590

4600

4610

5. AMMINISTRAZIONE

4560

4600

4700

4800

4900

5000

5100

6. RISERVE

900

900

650

400

400

400

400

Riserva monetaria

Riserva per aiuti d'urgenza

Riserva per garanzie

500

200

200

500

200

200

250

200

200

0

200

200

0

200

200

0

200

200

0

200

200

7. AIUTO PREADESIONE

3.120

3.120

3.120

3.120

3.120

3.120

3.120

Agricoltura

Strumento strutturale di preadesione

PHARE (paesi candidati)

520

1.040

1.560

520

1.040

1.560

520

1.040

1.560

520

1.040

1.560

520

1.040

1.560

520

1.040

1.560

520

1.040

1.560

TOTALE DEGLI STANZIAMENTI PER IMPEGNI

91995

93385

93805

93005

91465

90795

90260

TOTALE DEGLI STANZIAMENTI PER PAGAMENTI

89590

91070

94130

94740

91720

89910

89310

Stanziamenti per pagamenti in percentuale del PNL

1,13%

1,12%

1,13%

1,11%

1,05%

1,00%

0,97%

DISPONIBILE PER L'ADESIONE (stanziamenti per pagamenti)

   

4.140

6.710

8.890

11.440

14.220

Agricoltura

Altre spese

   

1.600

2.540

2.030

4.680

2.450

6.640

2.930

8.510

3.400

10.820

MASSIMALE DEGLI STANZIAMENTI PER PAGAMENTI

89590

91070

98270

101450

100610

101350

103530

Massimale degli stanziamenti per pagamenti in percentuale del PNL

1,13%

1,12%

1,18%

1,19%

1,15%

1,13%

1,13%

Margine

0,14%

0,15%

0,09%

0,08%

0,12%

0,14%

0,14%

Massimale delle risorse proprie

1,27%

1,27%

1,27%

1,27%

1,27%

1,27%

1,27%

 

TABELLA B: QUADRO FINANZIARIO DELL'UE A 21

Milioni di euro - prezzi 1999 - Stanziamenti per impegni

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1. AGRICOLTURA

40920

42800

43900

43770

42760

41930

41660

Spese PAC (escluso sviluppo rurale)

Sviluppo rurale e misure di accompagnamento

36620

4300

38480

4320

39570

4330

39430

4340

38410

4350

37570

4360

37290

4370

2. AZIONI STRUTTURALI

32045

31455

30865

30285

29595

29595

29170

Fondi strutturali

Fondi di coesione

29430

2615

28840

2615

28250

2615

27670

2615

27080

2515

27080

2515

26660

2510

3. POLITICHE INTERNE

5900

5950

6000

6050

6100

6150

6200

4. AZIONI ESTERNE

4550

4560

4570

4580

4590

4600

4610

5. AMMINISTRAZIONE

4560

4600

4700

4800

4900

5000

5100

6. RISERVE

900

900

650

400

400

400

400

Riserva monetaria

Riserva per aiuti d'urgenza

Riserva per garanzie

500

200

200

500

200

200

250

200

200

0

200

200

0

200

200

0

200

200

0

200

200

7. AIUTO PREADESIONE

3.120

3.120

3.120

3.120

3.120

3.120

3.120

Agricoltura

Strumento strutturale di preadesione

PHARE (paesi candidati)

520

1.040

1.560

520

1.040

1.560

520

1.040

1.560

520

1.040

1.560

520

1.040

1.560

520

1.040

1.560

520

1.040

1.560

8. ALLARGAMENTO

   

6.450

9.030

11.610

14.200

16.780

Agricoltura

Azioni strutturali

Politiche interne

Amministrazione

   

1.600

3.750

730

370

2.030

5.830

760

410

2.450

7.920

790

450

2.930

10.000

820

450

3.400

12.080

850

450

TOTALE DEGLI STANZIAMENTI PER IMPEGNI

91995

93385

100255

102035

103075

104995

107040

TOTALE DEGLI STANZIAMENTI PER PAGAMENTI

89590

91070

98270

101450

100610

101350

103530

di cui: allargamento

   

4.140

6.710

8.890

11.440

14.220

Stanziamenti per pagamenti in percentuale del PNL

1,13%

1,12%

1,14%

1,15%

1,11%

1,09%

1,09%

Margine

0,14%

0,15%

0,13%

0,12%

0,16%

0,18%

0,18%

Massimale delle risorse proprie

1,27%

1,27%

1,27%

1,27%

1,27%

1,27%

1,27%

PARTE II - DICHIARAZIONE SULLA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

  1. I capi di Stato e di Governo hanno preso atto con rispetto delle dimissioni della Commissione e l'hanno ringraziata per il lavoro svolto per l'Europa.

    Hanno deciso di comune accordo di chiedere al Sig. Romano PRODI di accettare l'importante compito di Presidente della prossima Commissione europea.

    Secondo le procedure del trattato di Amsterdam, questa decisione sarà comunicata all'attuale Parlamento europeo affinché l'approvi. Dopo questa approvazione, il Sig. PRODI, in cooperazione con i Governi degli Stati membri, dovrebbe adoprarsi a predisporre al più presto la designazione di una nuova Commissione. I Governi degli Stati membri designeranno, di comune accordo con il Sig. PRODI, le altre persone che intendono nominare membri della Commissione. Dopo le elezioni di giugno, il neoeletto Parlamento europeo dovrebbe approvare sia il Presidente che i membri designati della Commissione. Il neoeletto Parlamento europeo dovrebbe avviare la procedura di nomina della nuova Commissione fin da luglio. Dopo l'approvazione del neoeletto Parlamento europeo, il Presidente e gli altri membri della Commissione saranno nominati, di comune accordo, dai Governi degli Stati membri. Il Consiglio europeo desidera mettere la nuova Commissione in condizione di avviare i lavori al più presto e di continuarli con un mandato pieno a partire dal gennaio 2000 per il prossimo quinquennio.

  2. L'Unione europea ha bisogno, e al più presto, di una Commissione forte e dotata di capacità di agire, sempre nel rispetto della norma dell'apertura e vicinanza ai cittadini. Al Sig. PRODI sarà chiesto di predisporre un programma che illustri il modo in cui la nuova Commissione svolgerà il proprio lavoro. I capi di Stato e di Governo e il Sig. PRODI avranno un primo scambio di opinioni su questo programma di riforme fra alcune settimane, e comunque prima che questi abbia ricevuto l'approvazione dell'attuale Parlamento europeo.

    La nuova Commissione dovrebbe avviare alacremente le riforme necessarie in particolare per il miglioramento della sua organizzazione, amministrazione e controllo finanziario.

    A tal fine la prossima Commissione dovrebbe dare urgentemente priorità al varo di un programma di ammodernamento e riforma di vasta portata. In particolare, si dovrebbero sfruttare tutti i mezzi per assicurare che, ogniqualvolta la Commissione gestisca fondi, programmi o progetti comunitari, i suoi servizi abbiano una struttura adeguata a conseguire i migliori standard di integrità ed efficienza amministrative.

PARTE III - DICHIARAZIONI SUL KOSOVO

 

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO SUL KOSOVO

 

Il Consiglio europeo nutre profonda preoccupazione per il fallimento degli sforzi di mediazione intrapresi dall'Ambasciatore Holbrooke e dai tre negoziatori del processo di Rambouillet, gli Ambasciatori Hill, Majoski e Petritsch, con il Presidente della Repubblica federale di Jugoslavia Slobodan Milosevic. Obiettivo comune di tali sforzi era persuadere la Repubblica federale di Jugoslavia ad accettare un cessate il fuoco nel Kosovo e una soluzione politica del conflitto in corso nella regione, al fine di fermare la catastrofe umanitaria nel Kosovo.

Oltre 250.000 kosovari non hanno più casa in seguito alla repressione attuata dalle forze di sicurezza di Belgrado. Nell'ultimo mese 65.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case, 25.000 dopo che venerdì scorso sono stati interrotti i colloqui di pace di Parigi. Mentre gli albanesi del Kosovo firmavano gli accordi di Rambouillet, le forze di Belgrado irrompevano nel Kosovo per scatenare una nuova offensiva. Dallo scoppio delle ostilità in Kosovo nel marzo 1998 circa 440.000 persone, ossia più di un quinto della popolazione kosovara, sono fuggite o sono state evacuate. Ogni giorno si registrano nuove vittime. Bersaglio delle ostilità è la popolazione civile.

La comunità internazionale ha fatto il possibile per trovare una soluzione pacifica al conflitto nel Kosovo. A Rambouillet, e più di recente a Parigi, sono stati compiuti sforzi intensi, dopo mesi di preparativi, per negoziare l'autogoverno del Kosovo con un accordo che sia equo per ambo le parti in conflitto e che assicuri un futuro pacifico ai serbi del Kosovo e agli albanesi del Kosovo nonché a tutte le altre comunità nazionali. Il progetto di accordo, firmato dagli albanesi del Kosovo a Parigi, soddisfa a questi requisiti: sulla base della sovranità e integrità territoriale della Jugoslavia assicura al Kosovo un alto grado di autogoverno, garantisce a tutti i cittadini del Kosovo diritti umani individuali conformi ai più elevati standard europei, contempla ampi diritti per tutte le comunità nazionali che vivono nel Kosovo e costituisce la base della necessaria ricostruzione di questa regione dilaniata dalla guerra.

I dirigenti jugoslavi guidati dal Presidente Milosevic hanno costantemente rifiutato di impegnarsi seriamente nella ricerca di una soluzione politica. Hanno presentato al popolo jugoslavo un quadro distorto della situazione e dell'andamento dei negoziati. Inoltre, nelle ultime settimane, la polizia serba e le forze armate federali jugoslave hanno rafforzato massicciamente la loro presenza nel Kosovo, sforando così ulteriormente i tetti stabiliti nell'accordo Holbrooke-Milosevic del 12 ottobre 1998. Infine, le forze di sicurezza jugoslave stanno conducendo operazioni militari contro la popolazione civile kosovara, in violazione delle disposizioni della risoluzione 1199 del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Alle soglie del XXI secolo l'Europa non può tollerare una catastrofe umanitaria al suo interno. Non si può permettere che, nel cuore dell'Europa, la maggioranza della popolazione del Kosovo sia collettivamente privata dei propri diritti e assoggettata a gravi abusi dei diritti umani. Noi, paesi dell'Unione europea, abbiamo l'obbligo morale di assicurare che non si ripetano i comportamenti indiscriminati e violenti riscontrati in modo tangibile nel massacro perpetrato a Racak nel gennaio 1999. Abbiamo il dovere di assicurare il ritorno nelle loro case delle centinaia di migliaia di profughi e sfollati. L'aggressione non deve essere premiata. L'aggressore deve sapere che dovrà pagare un prezzo elevato. È questa la lezione da trarre dal XX secolo.

Né la comunità internazionale tollererà crimini contro l'umanità. Le persone che oggi persistono nel conflitto kosovaro non dovrebbero dimenticare che il mandato del Tribunale dell'Aia comprende anche il Kosovo, e insieme con i loro leader dovranno rendere conto personalmente delle loro azioni.

In definitiva spetta a noi assicurare la pace e la cooperazione nella regione, così che siano garantiti i valori europei fondamentali, ossia il rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze, del diritto internazionale, delle istituzioni democratiche e dell'inviolabilità delle frontiere.

La nostra linea politica non è diretta né contro la popolazione jugoslava o serba né contro la Repubblica federale di Jugoslavia o la Repubblica di Serbia. È diretta contro gli irresponsabili dirigenti jugoslavi guidati dal Presidente Milosevic. È diretta contro le forze di sicurezza che, con cinismo e brutalità, combattono contro una parte del loro stesso popolo. Noi vogliamo porre fine a queste violenze. Il Presidente Milosevic deve fermare l'aggressione serba nel Kosovo e firmare gli accordi di Rambouillet, che prevedono una forza di attuazione a guida NATO per garantire la stabilità.

Si esortano i dirigenti jugoslavi guidati dal Presidente Milosevic a trovare a questo punto il coraggio di mutare radicalmente la propria linea politica. Non è ancora troppo tardi per fermare la repressione interna e accettare gli sforzi di mediazione della comunità internazionale. Il solo obiettivo della comunità internazionale è di trovare per il Kosovo un futuro politico, sulla base della sovranità e integrità territoriale della Repubblica federale di Jugoslavia, che renda giustizia alle preoccupazioni e aspirazioni di tutta la popolazione del Kosovo.

Gli albanesi del Kosovo hanno dato prova del loro impegno per una soluzione politica, firmando gli accordi di Rambouillet. È di importanza vitale che diano ora prova della massima moderazione.

Si sottolinea che non è nostro intento mantenere la Repubblica federale di Jugoslavia nell'isolamento che si è autoimposta in Europa e nel mondo. Si vorrebbe al contrario porre fine all'isolamento della Repubblica federale di Jugoslavia in Europa. Ma perché questo avvenga, Milosevic deve scegliere la via della pace nel Kosovo e la via delle riforme e della democratizzazione, compresa la libertà dei mezzi di comunicazione, in tutta la Jugoslavia.

 

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO SUL KOSOVO

Nella dichiarazione di stamani il Consiglio europeo ha illustrato gli sforzi compiuti dalla comunità internazionale per evitare di dover intervenire militarmente. Ha esortato i dirigenti jugoslavi sotto la guida del Presidente Milosevic a trovare il coraggio in questa circostanza di cambiare radicalmente politica. Ora l’Alleanza Atlantica sta attaccando obiettivi militari della Repubblica federale di Jugoslavia per porre fine alla catastrofe umanitaria nel Kosovo.

La Repubblica federale di Jugoslavia affronta in questo momento le gravi conseguenze - contro le quali era stata ripetutamente messa in guardia - del fatto di non essersi adoperata con la comunità internazionale per una soluzione pacifica della crisi del Kosovo. Il Presidente Milosevic deve assumersi adesso la piena responsabilità di quanto sta accadendo. Sta a lui fermare l’azione militare cessando immediatamente l’aggressione nel Kosovo e accettando gli accordi di Rambouillet.

 

PARTE IV - ALTRE DICHIARAZIONI

 

PROCESSO DI PACE IN MEDIO ORIENTE

 

I capi di Stato e di Governo dell'Unione europea ribadiscono il sostegno di questa a una soluzione negoziata in Medio Oriente, che rispecchi il principio della "Terra per la pace" e garantisca la sicurezza sia collettiva che individuale delle popolazioni israeliana e palestinese. In questo contesto l'Unione europea plaude alla decisione del Consiglio nazionale palestinese e degli organi associati di riaffermare l'abrogazione delle disposizioni della Carta nazionale palestinese che invocavano la distruzione dello Stato di Israele e di ribadire il proprio impegno a riconoscere Israele e vivere in pace con esso. Tuttavia, l'Unione europea continua a nutrire preoccupazione per l'attuale stallo nel processo di pace ed esorta le parti a dare attuazione piena e immediata al memorandum di Wye River.

L'Unione europea invita inoltre le parti a riaffermare l'impegno ad attenersi ai principi fondamentali sanciti nel quadro degli accordi di Madrid e di Oslo e degli accordi successivi, in conformità delle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Esorta le parti a concordare una proroga del periodo transitorio fissato negli accordi di Oslo.

L'Unione europea chiede in particolare che nei prossimi mesi siano prontamente ripresi, a ritmo accelerato, i negoziati sullo status definitivo, così da essere conclusi in tempi brevi anziché protratti all'infinito. L'Unione europea reputa possibile concludere i negoziati entro una scadenza obiettivo di un anno. Essa si è detta disposta ad impegnarsi per agevolare la rapida conclusione dei negoziati.

L'Unione europea esorta ambo le parti ad astenersi da attività che possano pregiudicare l'esito di detti negoziati sullo status definitivo e da qualsiasi iniziativa contraria al diritto internazionale, insediamenti compresi, e a combattere l'istigazione all'odio e la violenza.

L'Unione europea ribadisce il diritto permanente e assoluto dei palestinesi all'autodeterminazione, compresa l'ipotesi di uno Stato palestinese, e auspica che esso possa essere esercitato appieno in tempi brevi. Lancia un appello alle parti affinché perseguano in buona fede una soluzione negoziata in base agli accordi esistenti, lasciando impregiudicato tale diritto, su cui non sia posto alcun veto. È convinzione dell'Unione europea che la creazione di uno Stato palestinese sovrano, pacifico, democratico e vitale in base agli accordi esistenti e per via negoziale offra la migliore garanzia per la sicurezza israeliana e per l'accettazione di Israele quale partner paritario nella regione. L'Unione europea afferma la propria disponibilità a prendere in considerazione a tempo debito il riconoscimento di uno Stato palestinese, conformemente ai principi fondamentali sopra citati.

L'Unione europea chiede inoltre la rapida ripresa dei negoziati sui capitoli siriano e libanese del processo di pace in Medio Oriente ai fini dell'attuazione delle risoluzioni 242, 338 e 425 del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

 

 

SUDAFRICA

Il Consiglio europeo ha approvato l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione con il Sudafrica, da tempo in negoziazione. Si è rallegrato di questo momento storico e ha incaricato il Consiglio di prendere con urgenza le misure necessarie per l'adozione formale. L'accordo è un importante passo avanti nel consolidamento e rafforzamento della solida partenrship che lega l'Unione europea ed il Sudafrica nei campi politico, economico e commerciale. Il Consiglio europeo ravvisa in quest'accordo storico un simbolo dei forti legami di amicizia e solidarietà fra le popolazioni dell'Europa e dell'Africa Australe.

 

ALLARGAMENTO

Alla luce dell'esito ottenuto dall'Agenda 2000 il 24/25 marzo, il Consiglio europeo invia un messaggio di rassicurazione ai paesi che negoziano per l'adesione. L'allargamento resta una priorità storica per l'Unione europea. I negoziati di adesione continueranno ciascuno al proprio ritmo e quanto più possibile rapidamente. Invita il Consiglio e la Commissione a garantire che l'andamento dei negoziati proceda di conseguenza.

 

 

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