I Governi degli Stati membri e la Commissione europea erano così rappresentati:

Per il Belgio:

Sig. Erik DERYCKE Ministro degli affari esteri

Per la Danimarca:

Sig. Niels Helveg PETERSEN Ministro degli affari esteri

Sig. Friies Arne PETERSEN Sottosegretario di Stato agli affari esteri

Per la Germania:

Sig. Klaus KINKEL Ministro degli affari esteri

Per la Grecia:

Sig. Georgios PAPANDREOU Ministro aggiunto per gli affari esteri

Per la Spagna:

Sig. Ramón DE MIGUEL Segretario di Stato per la politica estera e per l'Unione europea

Per la Francia:

Sig. Hubert VEDRINE Ministro degli affari esteri

Per l'Irlanda:

Sig. David ANDREWS Ministro degli affari europei

Per l'Italia:

Sig. Lamberto DINI Ministro degli affari esteri

Per il Lussemburgo:

Sig. Jacques POOS Ministro degli affari esteri

Per i Paesi Bassi:

Sig. Hans VAN MIERLO Ministro degli affari esteri

Per l'Austria:

Sig. Wolfgang SCHÜSSEL Ministro egli affari esteri

Per il Portogallo:

Sig. Jaime GAMA Ministro degli affari esteri

Sig. Francisco SEIXAS da COSTA Sottosegretario di Stato per gli Affari europei

Per la Finlandia:

Sig.ra Tarja HALONEN Ministro degli affari esteri

Per la Svezia:

Sig.ra Lena HJELM-WALLÉN Ministro degli affari esteri

Per il Regno Unito:

Sig. Robin COOK Ministro degli affari esteri e del Commonwealth

Sig. Doug HENDERSON Ministro aggiunto, presso il Ministero degli affari esteri e del Commonwealth

 

°

° °

Per la Commissione:

Sig. Jacques SANTER Presidente

Sig. Leon BRITTAN Vicepresidente

Sig. Manuel MARÍN Vicepresidente

Sig. Hans VAN DER BROEK Membro

Sig.ra Monika WULF-MATHIES Membro

AGENDA 2000

Il Consiglio ha proceduto ad un ampio dibattito nell'ambito del quale sono stati analizzati i sostanziali progressi finora realizzati per chiarire la portata e il contenuto delle proposte dell'Agenda 2000 della Commissione sul nuovo quadro finanziario, sugli orientamenti per un nuovo accordo interistituzionale, sulla riforma dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e della politica agricola comune, sui nuovi strumenti di preadesione e sul Fondo di garanzia sui prestiti. Tale dibattito ha consentito di individuare con chiarezza i principali problemi sul tappeto e alcune prime aree di convergenza.

I punti sollevati nell'ambito della discussione del Consiglio hanno fornito un utile contributo politico alla preparazione del progetto di relazione da presentare al Consiglio europeo di Cardiff sullo stato dei lavori per quanto riguarda tutti gli aspetti dell'Agenda 2000, che sarà esaminata dal Consiglio nella sessione dell'8 e 9 giugno. Tale relazione comprenderà due parti: un breve sommario introduttivo contenente una rassegna dei principali problemi e un'analisi di tali problemi alla luce dell'approfondito lavoro di analisi delle proposte della Commissione svolto. Il Consiglio ha rilevato che un ulteriore contributo all'elaborazione della relazione da presentare a Cardiff dovrebbe venire anche dalla sessione del Consiglio "Agricoltura" che si terrà il 25 e 26 maggio.

Il Consiglio ha altresì invitato il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ad esaminare una possibile risposta alla recente lettera del Presidente del Parlamento europeo, Sig. GIL-ROBLES, e a presentare al Consiglio una relazione al riguardo l'8 e 9 giugno. Nel sottolineare l'importanza di rispettare le procedure previste dai trattati, il Consiglio ha ribadito la sua impostazione aperta e costruttiva affinché l'Agenda 2000 sia esaminata in modo da consentire al Parlamento europeo di svolgere appieno il suo ruolo.

ESPERIMENTI NUCLEARI IN INDIA: DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

L'Unione europea condanna la serie di esperimenti sotterranei di armi nucleari effettuata dall'India e chiede con fermezza a quest'ultima di sospenderli.

L'Unione europea ritiene che questi esperimenti costituiscano una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale nonché per gli sforzi a livello globale finalizzati alla non proliferazione e al disarmo nucleare. Invita i paesi della regione a dare prova di estrema misura e ad evitare azioni che potrebbero provocare un ulteriore deterioramento della situazione.

L'Unione europea osserva che l'India nutre aspirazioni nei confronti della comunità internazionale. Essa ritiene che lo svolgimento di questi esperimenti non faccia avanzare tali ambizioni ma piuttosto le ostacoli.

L'Unione europea ribadisce che il trattato di non proliferazione delle armi nucleari costituisce la pietra angolare del regime globale di non proliferazione nucleare e la base fondamentale per il perseguimento del disarmo nucleare; sollecita l'India e altri Stati che non l'avessero già fatto a divenire parti del trattato. L'UE intende inoltre impegnarsi ai fini della rapida entrata in vigore del trattato globale di interdizione degli esperimenti nucleari (CTBT).

L'Unione europea si compiace del recente annuncio da parte del Governo indiano di una moratoria su ulteriori esperimenti e si augura che l'India confermerà la sua volontà di astenersi da altri esperimenti nucleari in futuro. Essa esorta l'India a intraprendere immediatamente i seguenti passi:

- firmare il CTBC e procedere alla sua ratifica;

- d'ora in poi, conformemente alle proprie dichiarazioni e senza porre condizioni, contribuire attivamente affinché nell'ambito della conferenza sul disarmo di Ginevra siano avviati negoziati per un trattato che vieti la produzione di materie fissili per armi nucleari;

 

- conformemente alle proprie dichiarazioni, esercitare una rigorosa sorveglianza sull'esportazione di materie, attrezzature e tecnologie soggette a controllo nel quadro dell'elenco di base e dell'elenco dei beni a duplice uso del Gruppo dei fornitori nucleari, nonché dell'allegato del regime di controllo della tecnologia missilistica;

- impegnarsi a non montare dispositivi nucleari e a non collocarli su vettori e a sospendere lo sviluppo e l'installazione di missili balistici che possono servire da vettori per testate nucleari.

L'Unione europea seguirà da vicino l'evolversi della situazione e adotterà tutte le misure necessarie qualora l'India non dovesse sottoscrivere e ratificare gli accordi internazionali in materia di non proliferazione, in particolare il trattato globale di interdizione degli esperimenti nucleari.

Il Consiglio chiede alla Commissione di tener conto delle implicazioni degli esperimenti nucleari e dei progressi compiuti dall'India nell'aderire agli accordi internazionali in materia di non proliferazione all'atto della revisione del sistema di preferenze generalizzate, per valutare se l'India possa continuare a beneficiare di tale sistema.

Gli Stati membri si adopereranno in seno alla Banca mondiale e alle altre istituzioni internazionali per differire l'attribuzione di prestiti all'India.

Gli esperimenti nucleari in India hanno causato comprensibile preoccupazione in Pakistan per quanto riguarda la sicurezza, la sovranità nazionale e l'integrità territoriale. Richiamandosi alla dichiarazione presidenziale del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 14 maggio, l'Unione europea condivide la preoccupazione del Pakistan per la pace e la stabilità della regione. L'UE loda la moderazione di cui il Pakistan ha dato prova non realizzando propri esperimenti nucleari. Essa ritiene che i problemi di sicurezza della regione debbano essere risolti con mezzi pacifici e dialogo politico e darà il proprio pieno appoggio a tutti gli sforzi in questa direzione.

Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di accelerare la firma dell'accordo sugli scambi e la cooperazione CE/Pakistan e di esaminare la possibilità di rafforzare l'assistenza economica e allo sviluppo al Pakistan.

L'Unione europea ritiene che l'India e il Pakistan debbano collaborare per ripristinare la stabilità nella regione. Essa è pertanto delusa e infastidita dalle recenti dichiarazioni del governo indiano, che non fanno che alimentare la tensione nell'Asia meridionale. Invita sia l'India che il Pakistan ad astenersi da dichiarazioni o azioni provocatorie e ad annunciare congiuntamente l'intenzione di procedere quanto prima a contatti bilaterali sui problemi che li dividono.

BALCANI OCCIDENTALI - Conclusioni

REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA

Il Consiglio ha espresso soddisfazione per l'avvio di un dialogo fra le autorità di Belgrado e i leader della comunità albanese del Kosovo. Il ruolo del Sig. Rugova e del suo gruppo di negoziatori è stato essenziale nel permettere l'avvio di un processo di dialogo. Il Consiglio ha preso atto del fatto che il Presidente Milosevic si è ora assunto personalmente la responsabilità dell'avvio di un processo di carattere politico. Il Consiglio confida che egli utilizzerà tutta la sua autorità per garantire che i colloqui si trasformino in uno stabile negoziato sulle complesse questioni relative al futuro del Kosovo. Analogamente, esso attende che i leader albanesi del Kosovo si impegnino collettivamente a favore del processo negoziale.

Il Consiglio ritiene che l'approccio internazionale unitario finora adottato abbia rivestito un ruolo importante nella promozione dell'avvio di un dialogo e ha ribadito il suo impegno a mantenere un siffatto approccio.

Il Consiglio ha espresso l'opinione che, per giungere ad un esito positivo, il processo di dialogo attualmente in corso richieda impegno e discernimento da entrambe le parti. Esso ha tuttavia sottolineato che è necessario promuovere un valido processo di carattere politico nel quale le parti stesse possano definire, mediante negoziati, una soluzione rapida per quanto concerne lo status politico del Kosovo. In tale contesto il Consiglio ha riaffermato il suo sostegno ad un miglioramento dello status del Kosovo, compresa una significativa autonomia, e all'integrità territoriale della Repubblica federale di Iugoslavia.

Il Consiglio ha altresì espresso grave e costante preoccupazione circa l'escalation della violenza nel Kosovo, che rappresenta una crescente minaccia per i diritti dell'uomo e i diritti civili degli abitanti del Kosovo e per la sicurezza nella regione. Esso ha sottolineato la necessità di adottare un primo pacchetto di misure di stabilizzazione e ha ribadito che le forze di sicurezza della Repubblica federale di Iugoslavia e della Serbia devono cessare la repressione. Il Consiglio ha riaffermato la sua condanna di tutti gli atti terroristici e la sua esortazione a tutti coloro che, al di fuori della Repubblica federale di Iugoslavia, offrono sostegno alle attività terroristiche nel Kosovo affinché cessino immediatamente tale attività. Il Consiglio confida che i leader albanesi del Kosovo assumino la medesima posizione.

In seguito all'incontro fra il Presidente Milosevic e il Sig. Rugova svoltosi a Belgrado e alla prima riunione del Gruppo tenutasi a Pristina il 22 maggio, il Consiglio ha deciso di non portare avanti il proposto provvedimento di sospensione dei nuovi investimenti in Serbia. Il Consiglio ha altresì confermato la sua determinazione a procedere all'adozione e all'attuazione di tale provvedimento se Belgrado non si impegna seriamente in un dialogo di fondo e non compie passi significativi per ridurre la violenza e diminuire la tensione nel Kosovo. Il Consiglio ha rilevato che le altre misure sono già state adottate o sono in corso di esame nell'ambito dell'UE e ha convenuto di tornare sulla questione nella sessione dell'8 giugno.

Il Consiglio ha ascoltato una relazione del Commissario Van den Broek sulla visita della missione tecnica della Commissione a Pristina. Ha preso atto del fatto che la Commissione sta sviluppando piani di sostegno per l'università, nonostante la situazione difficile e si compiace della sua determinazione nel proseguire gli sforzi per affiancare l'attuazione dell'accordo in materia di istruzione.

Il Consiglio ha espresso la sua costante preoccupazione per le implicazioni della crisi del Kosovo per la stabilità regionale. In tale contesto esso ha sottolineato la determinazione dell'UE ad operare con altre pertinenti organizzazioni internazionali per affrontare il crescente problema dei rifugiati e degli sfollati nella regione.

Il Consiglio ha espresso il suo fermo sostegno al processo di riforme politiche ed economiche perseguito dal Presidente Djukanovic e dal suo governo nonché le sue accresciute preoccupazioni per i recenti sviluppi nel Montenegro. In linea con la sua determinazione a favore di un rafforzamento delle regole democratiche in tutta la Repubblica federale di Iugoslavia, il Consiglio ha chiesto che il processo elettorale del Montenegro, comprese le elezioni del 31 maggio, sia conforme alle norme internazionali. Esso ha accolto favorevolmente la presenza degli osservatori dell'OSCE a tali elezioni. I risultati di elezioni libere e regolari dovrebbero essere rispettati da tutte le parti interessate. Il Consiglio ha espresso l'intenzione di seguire attentamente, nelle prossime

settimane, gli avvenimenti nel Montenegro, congiuntamente agli sviluppi politici a livello federale connessi. Il Consiglio ha espresso soddisfazione per la rapidità con cui la Commissione ha messo a disposizione delle autorità montenegrine il sostegno di 3 milioni di ecu per azioni di carattere sociale deciso nella sessione del 27 aprile.

Il Consiglio ha sottolineato l'importanza che annette a che la Repubblica federale di Iugoslavia compia progressi nel settore della democratizzazione e dei mezzi di comunicazione. Esso ha preso atto con preoccupazione dell'annuncio del Ministero federale delle telecomunicazioni, dell'8 maggio, riguardante il livello dei canoni per le licenze temporanee per le stazioni radiotelevisive e il successivo annuncio del Ministero, del 15 maggio, sulla concessione di licenze. Esso ha espresso preoccupazione per il ridottissimo numero di licenze concesso ai mezzi di comunicazione indipendenti e per l'elevato livello dei canoni delle licenze. Il Consiglio ha ribadito la sua opinione che il Governo di Belgrado debba prendere iniziative concrete per affrontare le gravi questioni dei diritti dell'uomo e della democratizzazione nella Repubblica federale di Iugoslavia prima di poter aspirare alla sua legittima collocazione nelle comunità europea ed internazionale.

Il Consiglio conferma che, se il governo della Repubblica federale di Iugoslavia dovesse mostrare la volontà reale di cooperare con la comunità internazionale e di impegnarsi in un costruttivo dialogo sul Kosovo, l'Unione europea continuerebbe ad essere disposta a valutare positivamente, nel quadro del suo approccio regionale, la partecipazione della Repubblica federale di Iugoslavia ai meccanismi di cooperazione europea e alla più ampia comunità internazionale. L'Unione ha incoraggiato il Presidente Milosevic a invitare il Sig. Gonzalez a visitare quanto prima la Repubblica federale di Iugoslavia al fine di discutere delle future relazioni fra tale paese e l'UE della sua partecipazione all'OSCE e questioni connesse. Il Consiglio ha incaricato i servizi competenti del Consiglio stesso di preparare un'azione comune sulla missione Gonzalez.

CROAZIA

Il Consiglio ha espresso soddisfazione per la recente iniziativa del Governo croato volta a far fronte alle preoccupazioni internazionali in merito alle procedure in materia di rientro dei rifugiati croati previste dal mandato imperativo approvato dal governo il 14 maggio. Il Consiglio ha sottolineato che la valutazione, da parte dell'UE, del rispetto della Croazia di questo e di altri impegni dipenderà dalla loro attuazione. Esso ha ricordato le conclusioni del 27 aprile e ha ribadito che l'Unione europea si attende che la Croazia prenda ulteriori provvedimenti atti a migliorare la sua azione in materia di rientro dei rifugiati, presentando fra l'altro un piano chiaro e completo nel contesto di un quadro globale coerente, ed in altri importanti settori quali la democratizzazione e l'indipendenza dei mezzi di comunicazione. Il Consiglio si è compiaciuto dell'intenzione della Commissione di presentare una proposta che permetta al Consiglio di adottare, se necessario, nella sessione del 29 giugno, in funzione dell'evoluzione della situazione, decisioni sul proseguimento della partecipazione della Croazia al regime di misure commerciali autonome.

RELAZIONI TRANSATLANTICHE

VERTICE UE/CANADA

Il Consiglio ha ascoltato una relazione della Presidenza e della Commissione sul vertice

UE-Canada tenutosi il 14 maggio e ha preso atto del suo esito positivo.

VERTICE UE/USA

Il Consiglio ha ascoltato una relazione della Presidenza e della Commissione sul vertice UE-USA del 18 maggio.

Esso ha preso atto delle decisioni e delle dichiarazioni adottate il 18 maggio al vertice UE/USA, in particolare: 1) il pacchetto relativo alla legge sulle sanzioni Helms-Burton e a quelle sulle sanzioni contro l'Iran e la Libia; 2) il partenariato economico transatlantico.

Il Consiglio ritiene che l'esito del vertice rappresenti un passo importante verso la soluzione delle controversie transatlantiche. Esso ha sottolineato la necessità che al suo impegno ad applicare il pacchetto corrisponda un pari impegno da parte degli Stati Uniti.

Il Consiglio ha altresì confermato la dichiarazione unilaterale dell'UE fatta al vertice, che figura allegata alle presenti conclusioni (qui di seguito).

Il Consiglio ritiene che i testi non pregiudichino le decisioni adottate nel contesto dei negoziati sull'accordo multilaterale sugli investimenti (AMI). Ogni accordo raggiunto nell'ambito dell'AMI sarà sottoposto a tempo debito alle consuete procedure del Consiglio, compresa l'unanimità, e dovrà ovviamente essere pienamente compatibile con i principi del diritto internazionale.

DICHIARAZIONE UNILATERALE DELL'UE (sulle conclusioni del vertice UE-USA)

L'UE si compiace delle decisioni e delle dichiarazioni adottate in data odierna per quanto riguarda le leggi sulle sanzioni Helms-Burton e sulle sanzioni contro l'Iran e la Libia. L'UE ritiene che esse, compreso il documento informale USA del 17 maggio, formino un unico pacchetto che, considerato globalmente, offre la prospettiva di una soluzione duratura alle controversie che oppongono UE e USA in merito a dette leggi. L'accordo sulle discipline per rafforzare la protezione degli investimenti e la dichiarazione sul partenariato transatlantico in materia di cooperazione politica rappresentano impegni politici importanti, di ugual peso e valore.

L'UE ricorda le precedenti dichiarazioni fatte in sede di Consiglio "Affari generali", che esprimevano la sua ferma opposizione sia dal punto di vista del diritto che dei principi all'imposizione di boicottaggi indiretti e di leggi con effetto extraterritoriale e retroattivo. Le dichiarazioni odierne non riflettono cambiamenti nella posizione dell'UE, che è confermata.

Fino a quando le discipline per rafforzare la protezione degli investimenti non saranno applicate e sarà garantita una deroga all'UE a norma del titolo IV della legge Helms-Burton, l'Unione continuerà a rispettare l'accordo dell'11 aprile 1997.

Successivamente, l'UE applicherà le discipline per rafforzare la protezione degli investimenti e non istituirà un gruppo di esperti OMC contro gli Stati Uniti in relazione alla legge sulle sanzioni Helms-Burton o a quella sulle sanzioni contro l'Iran e la Libia nelle seguenti circostanze:

- sinché la deroga di cui al titolo III della legge Helms-Burton resterà in vigore;

- se sarà stata esercitata la facoltà di deroga relativa al titolo IV prevista al punto II.4 dell'accordo sulle discipline per rafforzare la protezione degli investimenti;

- se non saranno adottate azioni contro imprese o privati dell'UE a norma della legge sulle sanzioni contro l'Iran e la Libia e saranno garantite le deroghe previste da tale legge.

Agli occhi dell'UE è evidente che gli investimenti nel settore del trasporto di petrolio e di gas attraverso l'Iran saranno realizzati senza impedimenti.

Tuttavia, tale impegno da parte dell'UE non si applica se una delle suddette condizioni non è rispettata o se, entro la scadenza del mandato presidenziale, non è stata accordata una deroga illimitata in relazione al titolo III, come previsto al punto II.5 dell'accordo.

RELAZIONE SUL VERTICE UE/RUSSIA

Il Consiglio si è compiaciuto circa il successo del vertice UE/Russia, il primo dall'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e di cooperazione, tenutosi a Birmingham il 15 maggio 1998.

 

VERTICE G7/G8

Il Consiglio ha preso atto della relazione della Presidenza ai partner dell'UE sul vertice dei G7/G8 tenutosi a Birmingham dal 15 al 17 maggio 1998 sotto la presidenza del Primo Ministro del Regno Unito, Tony Blair.

 

POLITICA DEL MEDITERRANEO - RIUNIONE MINISTERIALE AD HOC EURO-MED

Il Consiglio ha espresso compiacimento circa la preparazione della prossima riunione ministeriale ad hoc Euro-Med che si terrà a Palermo il 3-4 giugno. Esso ha riaffermato di annettere grande importanza al successo della riunione che dovrebbe fornire un nuovo impulso al partenariato euromediterraneo e preparare le basi della terza riunione ministeriale euromediterranea che si svolgerà in Germania nell'aprile 1999.

CRISI INDONESIANA - Conclusioni

Il Consiglio ha discusso in merito alla situazione in Indonesia, dichiarandosi disponibile a sostenere il cammino intrapreso dall'Indonesia verso una riforma politica ed economica.

Esso si attende che il Presidente Habibie continui il processo di riforme politiche e lo esorta ad adoperarsi con urgenza in favore di un governo più responsabile e trasparente, per rispondere alle aspirazioni democratiche del popolo indonesiano. Al riguardo è essenziale che i gruppi di opposizione e le organizzazioni civili partecipino appieno al processo di riforma. Il Consiglio accoglie con favore l'annuncio di prossime elezioni, che dovranno svolgersi in un clima di libertà e di correttezza. Si compiace per il rilascio di Muchtar Pakpahan e Sri Bintang Pamungkas e chiede il rilascio di tutti i prigionieri politici e il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali dei cittadini.

Il Consiglio esorta il popolo indonesiano a continuare ad esprimere le sue opinioni pacificamente e riconosce la difficile situazione economica che tale popolo deve affrontare. Il Consiglio prende atto dell'importanza dell'aiuto umanitario, fornito all'Indonesia sia dalla Comunità europea che dai suoi Stati membri. Esso riconosce inoltre la particolare importanza dell'aiuto umanitario al Timor orientale.

Il Consiglio accoglie con favore l'annuncio del Presidente Habibie che egli onorerà gli impegni nei confronti dell'estero e lo invita, insieme al suo governo, a proseguire le necessarie riforme economiche, collaborando strettamente con le istituzioni finanziarie internazionali.

Il Consiglio ha discusso le implicazioni dell'attuale situazione nel Timor orientale. Esso invita le autorità indonesiane a collaborare in modo costruttivo all'opera avviata sotto l'egida del Segretario generale delle Nazioni Unite, al fine di giungere ad una soluzione equa, globale e internazionalmente accettabile della situazione del Timor orientale, e di collaborare altresì con la Troika dell'UE di cui è in programma una visita.

CODICE DI CONDOTTA PER LE ESPORTAZIONI DI ARMI

Il Consiglio è giunto a un accordo politico circa il codice di condotta UE per le esportazioni di armi (cfr. in appresso). Il Codice si fonda sui criteri comuni per le esportazioni di armi adottati nel 1991 e nel 1992. Esso include inoltre la notifica del rifiuto e il meccanismo di consultazione, il primo ad essere applicato alle esportazioni di armi convenzionali. L'adozione del codice segna una nuova fase, dal punto di vista della qualità, dello sviluppo da parte dell'Unione europea di un'impostazione comune per le esportazioni di armi quale importante elemento della politica estera e di sicurezza comune. Il Consiglio valuterà l'attuazione del codice su base annua.

 

CODICE DI CONDOTTA UE PER LE ESPORTAZIONI DI ARMI ()

Il Consiglio dell'Unione europea,

BASANDOSI sui criteri comuni concordati nei Consigli europei di Lussemburgo e di Lisbona rispettivamente nel 1991 e 1992,

RICONOSCENDO la particolare responsabilità che incombe agli Stati esportatori di armi,

RISOLUTI a fissare norme comuni rigorose che dovrebbero essere considerate come norme minime per la gestione e la limitazione dei trasferimenti di armi convenzionali da parte di tutti gli Stati membri dell'UE, e a rafforzare lo scambio delle pertinenti informazioni al fine di raggiungere una maggiore trasparenza,

RISOLUTI a prevenire l'esportazione di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o l'aggressione internazionale o contribuire all'instabilità regionale,

DESIDEROSI nel quadro della PESC di rafforzare la loro cooperazione e di promuovere la loro convergenza per quanto attiene all'esportazione di armi convenzionali,

PRENDENDO ATTO dei provvedimenti complementari adottati dall'Unione europea nei confronti dei trasferimenti illeciti, attraverso il suo programma per la prevenzione e la lotta contro il traffico illecito di armi convenzionali,

RICONOSCENDO l'intenzione degli Stati membri dell'Unione europea di mantenere un'efficiente industria della difesa, che costituisce un elemento della loro base industriale e del loro sforzo di difesa,

RICONOSCENDO che gli Stati hanno il diritto di trasferire mezzi di autotutela, in conformità del diritto di autotutela riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite,

hanno adottato il seguente codice di condotta e le seguenti misure operative:

CRITERIO 1

Rispetto degli impegni internazionali degli Stati membri dell'UE, segnatamente le sanzioni decretate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU e quelle decretate dalla Comunità, gli accordi concernenti la non proliferazione ed altre materie, nonché gli altri obblighi internazionali

Una licenza di esportazione dovrebbe essere rifiutata ove l'approvazione sia incompatibile con, fra l'altro:

a) gli obblighi internazionali degli Stati membri e i loro impegni a rispettare misure di embargo sulle armi adottate da ONU, OSCE e UE;

b) gli obblighi internazionali degli Stati membri in virtù del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, della convenzione sulle armi batteriologiche e tossiniche e della convenzione sulle armi chimiche;

c) i loro impegni nell'ambito del Gruppo "Australia", del regime di controllo della tecnologia relativa ai missili, del Gruppo dei fornitori nucleari e dell'intesa di Wassenaar;

d) il loro impegno a non esportare sotto qualsiasi forma mine terrestri anti-persona.

CRITERIO 2

Rispetto dei diritti dell'uomo nel paese di destinazione finale

Dopo aver valutato la posizione del paese destinatario nei confronti dei pertinenti principi stabiliti dagli strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo, gli Stati membri:

a) non rilasceranno licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente che i beni oggetto della prevista esportazione possano essere utilizzati a fini di repressione interna;

b) eserciteranno particolare cautela nel rilascio di licenze di esportazione, che sarà effettuato caso per caso e tenendo conto della natura delle attrezzature, verso paesi in cui gli organi competenti delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa o l'Unione europea abbiano accertato gravi violazioni dei diritti dell'uomo;

Al riguardo, per attrezzature che possono essere utilizzate a fini di repressione interna si intendono, fra l'altro, le attrezzature in relazione alle quali sussistono prove dell'impiego, da parte dell'utilizzatore finale proposto, delle medesime o di attrezzature di tipo analogo a fini di repressione interna o per le quali è legittimo supporre una diversione dell'uso finale dichiarato o dell'utilizzatore finale dichiarato a fini di repressione interna. Conformemente al paragrafo 1 delle misure operative, si esaminerà attentamente la natura delle attrezzature, in particolare se esse sono destinate ad essere utilizzate a fini di sicurezza interna.

Per repressione interna si intendono, fra l'altro, la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti, le esecuzioni sommarie o arbitrarie, le sparizioni, le detenzioni arbitrarie e altre gravi violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali definiti nei pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo, compresa la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

CRITERIO 3

Situazione interna del paese di destinazione finale in termini di esistenza di tensioni o conflitti armati

Gli Stati membri non autorizzeranno esportazioni che possano provocare o prolungare conflitti armati o aggravare tensioni e conflitti in corso nel paese di destinazione finale.

CRITERIO 4

Mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionali

Gli Stati membri non rilasceranno licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente che il destinatario previsto utilizzi i beni di cui si chiede l'esportazione a fini di aggressione contro un altro paese o per far valere con la forza una rivendicazione territoriale.

Nel valutare tali rischi, gli Stati membri dell'UE terranno segnatamente conto:

a) dell'esistenza o della probabilità di un conflitto armato fra il paese destinatario e un altro paese;

b) di una rivendicazione territoriale nei confronti di un paese vicino che il paese destinatario abbia in passato tentato o minacciato di far valere con la forza;

c) della probabilità che l'attrezzatura sia usata per scopi diversi da quelli legittimi di sicurezza nazionale e difesa del paese destinatario;

d) della necessità di non pregiudicare in modo significativo la stabilità della regione.

CRITERIO 5

Sicurezza nazionale degli Stati membri e dei territori le cui relazioni esterne rientrano nella competenza di uno Stato membro, e sicurezza nazionale dei paesi amici e alleati

Gli Stati membri terranno conto degli aspetti seguenti:

a) effetto potenziale delle prospettate esportazioni sui loro interessi in materia di difesa e sicurezza e su quelli dei paesi amici o alleati e di altri Stati membri, pur riconoscendo che tale fattore non può incidere sull'osservanza dei criteri relativi al rispetto dei diritti dell'uomo e alla pace, sicurezza e stabilità regionali;

b) rischio di utilizzazione dei beni in questione contro le loro stesse forze o quelle di paesi amici, alleati o di altri Stati membri;

c) rischio di decompilazione o trasferimento di tecnologia non desiderato.

CRITERIO 6

Comportamento del paese acquirente nei confronti della comunità internazionale, segnatamente per quanto riguarda la sua posizione in materia di terrorismo, la natura delle sue alleanze e il rispetto del diritto internazionale

Gli Stati membri terranno conto, fra l'altro, dei comportamenti del paese acquirente per quanto concerne:

a) il suo sostegno o incoraggiamento del terrorismo e della criminalità organizzata internazionale;

b) il suo adempimento di impegni internazionali, in particolare riguardo al non ricorso alla forza, compresi gli impegni relativi alle norme umanitarie internazionali applicabili ai conflitti internazionali e non internazionali;

c) il suo impegno per la non proliferazione e altri settori del controllo degli armamenti e del disarmo, in particolare firma, ratifica e attuazione delle pertinenti convenzioni in materia di controllo degli armamenti e di disarmo, di cui alla lettera b) del criterio 1.

CRITERIO 7

Esistenza del rischio che l'attrezzatura sia sviata all'interno del paese acquirente o riesportata a condizioni non ammissibili

Nel valutare l'impatto della prevista esportazione sul paese importatore e il rischio che i beni esportati possano essere sviati verso un utilizzatore finale non accettabile si terrà conto degli aspetti seguenti:

a) legittimi interessi di difesa e sicurezza interna del paese destinatario, compresa la partecipazione ad iniziative di mantenimento della pace a livello di ONU o di altre organizzazioni;

b) capacità tecnica del paese destinatario di utilizzare l'attrezzatura;

c) capacità del paese destinatario di esercitare un efficace controllo delle esportazioni;

d) rischio di riesportazione o sviamento delle armi verso organizzazioni terroristiche (necessità, in questo contesto, di prestare particolare attenzione alle attrezzature nel settore dell'antiterrorismo).

CRITERIO 8

Compatibilità delle esportazioni di armi con la capacità tecnica e economica del paese destinatario, tenendo conto che gli Stati dovrebbero essere in grado di soddisfare le loro legittime esigenze in materia di sicurezza e difesa con una diversione minima di risorse umane ed economiche per gli armamenti

Gli Stati membri valuteranno, alla luce delle informazioni provenienti da fonti pertinenti, quali le relazioni del PSNU, della BIRS, dell'FMI e dell'OCSE, se la prospettata esportazione ostacoli gravemente lo sviluppo sostenibile del paese destinatario. In questo contesto esamineranno i livelli relativi di spesa nel settore militare e in quello sociale di detto paese, tenendo conto anche di eventuali aiuti dell'Unione europea o di aiuti bilaterali.

MISURE OPERATIVE

1. Ciascuno Stato membro dell'UE valuterà le domande di licenza d'esportazione di attrezzature militari che gli pervengono, caso per caso, basandosi sulle disposizioni del codice di condotta.

2. Il presente codice lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare politiche nazionali più restrittive.

3. Gli Stati membri dell'UE diffonderanno attraverso i canali diplomatici i dati delle licenze rifiutate in virtù del codice di condotta riguardanti attrezzature militari, integrandoli con una spiegazione delle ragioni del rifiuto della licenza. I dati da trasmettere sono riportati nel progetto di modello che figura nell'allegato A. Prima di rilasciare una licenza che sia stata rifiutata da un altro o da altri Stati membri per un'operazione sostanzialmente identica nei tre anni precedenti, uno Stato membro consulta lo Stato o gli Stati membri che hanno rifiutato il rilascio. Qualora, dopo aver effettuato le consultazioni, lo Stato membro decida comunque di rilasciare la licenza, esso ne informa lo Stato o gli Stati membri che l'avevano negata, fornendo una motivazione dettagliata.

La decisione di trasferire o rifiutare di trasferire un qualsiasi elemento di attrezzatura militare resta di competenza esclusiva di ciascuno Stato membro. Si considera che vi sia rifiuto di licenza se lo Stato membro ha negato l'autorizzazione di vendita effettiva o esportazione fisica dell'elemento di attrezzatura militare in questione, mentre in caso contrario la vendita o la conclusione del contratto avrebbero avuto luogo. A tal fine un rifiuto notificato può, conformemente alle procedure nazionali, includere il rifiuto di autorizzare l'avvio di negoziazioni o il rifiuto di autorizzare una formale indagine iniziale in merito a un'ordinazione specifica.

4. Gli Stati membri dell'UE manterranno riservati tali rifiuti e consultazioni e non li utilizzeranno per trarne vantaggi a fini commerciali.

5. Gli Stati membri dell'UE si adopreranno per la pronta adozione di un elenco comune delle attrezzature militari contemplate dal codice, basato su elenchi simili esistenti sul piano nazionale e internazionale. Nel frattempo, il codice sarà applicato sulla base di elenchi di controllo nazionali comprendenti, se del caso, elementi di elenchi internazionali pertinenti.

6. I criteri previsti nel presente codice e la procedura di consultazioni di cui al punto 3 delle misure operative si applicheranno anche ai prodotti a duplice uso specificati nell'allegato 1 della direttiva 94/942/PESC del Consiglio, modificata, quando vi sia motivo di ritenere che i loro utilizzatori finali siano le forze armate o le forze di sicurezza interna o entità simili del paese destinatario.

7. Per ottimizzare l'efficacia del presente codice gli Stati membri dell'UE opereranno, nel quadro della PESC, per rafforzare la cooperazione e promuovere la convergenza nel settore delle esportazioni di armi convenzionali.

8. Ciascuno Stato membro dell'UE trasmetterà, in via riservata, agli altri partner dell'UE una relazione annuale sulle sue esportazioni nel settore della difesa e sulla sua attuazione del Codice. Tali relazioni saranno discusse in una riunione annuale nel quadro della PESC. La riunione inoltre esaminerà il funzionamento del codice, individuerà gli eventuali miglioramenti necessari e presenterà al Consiglio una relazione consolidata basata sui contributi degli Stati membri.

9. Gli Stati membri dell'UE, se del caso, procederanno, nell'ambito della PESC, a una valutazione congiunta della situazione dei possibili o effettivi destinatari delle esportazioni di armi provenienti dagli Stati membri dell'UE, alla luce dei principi e criteri del codice di condotta.

10. Si riconosce che, ove opportuno, gli Stati membri possono anche tener conto dell'effetto delle esportazioni prospettate sui loro interessi economici, sociali, commerciali e industriali, ma tali fattori non pregiudicheranno l'applicazione dei criteri summenzionati.

11. Gli Stati membri dell'UE si adopreranno al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di armi ad aderire al presente codice di condotta.

12. Il presente codice di condotta e le misure operative sostituiscono i precedenti criteri comuni elaborati nel 1991 e 1992.

ALLEGATO del codice di condotta per le esportazioni di armi

("Pro forma" per la notifica delle licenze rifiutate)

 

........ (nome dello Stato membro) si pregia di informare i partner del seguente rifiuto ai sensi del codice di condotta dell'UE:

 

Paese di destinazione: .......

 

Breve descrizione delle attrezzature, comprese la quantità e, se del caso, le specifiche tecniche: ........

 

Destinatario proposto: .......

 

Utilizzatore finale proposto (se diverso): ........

 

Motivi del rifiuto: .........

 

Data del rifiuto: .........

 

 

 

ALTRE DECISIONI

Adottate senza discussione. Quando si tratta di atti di carattere legislativo, i voti contrari o le astensioni sono indicati. Le decisioni che comportano dichiarazioni che il Consiglio avesse deciso di rendere accessibili al pubblico sono contraddistinte da un asterisco; le dichiarazioni in questione possono essere ottenute presso il Servizio stampa.

 

RELAZIONI ESTERNE

Posizione comune sui diritti umani, i principi democratici, lo Stato di diritto e il buon governo in Africa - Conclusioni

 

L'Unione europea ha approvato in data odierna una posizione comune che ribadisce l'impegno dell'Unione ad operare in collaborazione con i governi africani e la società civile al fine di promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo, i principi democratici, lo Stato di diritto e il buon governo in Africa. La posizione comune contribuisce a dare coerenza alle attività esterne dell'UE in questo campo. L'Unione annetterà un'elevata priorità ad un approccio positivo e costruttivo che incoraggi i diritti dell'uomo, i principi democratici, lo Stato di diritto e il buon governo. La politica dell'Unione riconoscerà l'universalità dei diritti dell'uomo e dei principi democratici basilari e terrà conto della specifica situazione di ogni singolo paese.

Per incoraggiare il buon governo, l'Unione sosterrà lo sviluppo di governi competenti ed efficienti che operino nel rispetto della legge e a favore di tutta la popolazione e siano partner internazionali responsabili. L'Unione sosterrà procedimenti giudiziari trasparenti e indipendenti, che contribuiscono allo sviluppo economico e finanziario. Essa appoggerà i cambiamenti che riducono gli stimoli e le occasioni di corruzione e mirerà a lottare contro la corruzione.

La presente posizione comune si basa sulla posizione comune relativa alla prevenzione e risoluzione dei conflitti in Africa, adottata nel giugno 1997, ed è in linea con il dialogo politico perseguito nel quadro della cooperazione tra l'Unione europea e i paesi ACP. Essa sarà aggiornata, se necessario, per tener conto del progredire dei negoziati relativi allo strumento che succederà alla Convenzione di Lomé IV. La posizione comune integra la Comunicazione della Commissione sulla democratizzazione, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti dell'uomo e la sana gestione degli affari pubblici (12 marzo 1998), che mira a chiarire l'opinione della Comunità sui diritti umani e propone un piano d'azione destinato a rafforzare il rispetto dei diritti dell'uomo e la sana gestione degli affari pubblici. Dopo avere esaminato tale piano, la Comunità adotterà le decisioni appropriate al riguardo.

L'Unione si adopererà al fine di consolidare il processo democratico prima, durante e dopo il processo elettorale stesso. L'Unione continuerà a promuovere i diritti dell'uomo, i principi democratici, la sana gestione degli affari pubblici e lo Stato di diritto attraverso il dialogo a tutti i livelli: fra Ministri, fra i capimissione e i relativi governi ospiti, con i gruppi regionali e subregionali, attraverso l'operato dell'inviato speciale nella Regione dei Grandi Laghi e in ogni altro modo che sarà concordato insieme alle autorità africane. Il vertice UE-Africa offrirà un'occasione unica per discutere ai massimi livelli politici temi di comune interesse e promuovere un partenariato più efficace e integrato tra l'Unione europea e l'Africa.

 

POSIZIONE COMUNE sui diritti umani, i principi democratici, lo Stato di diritto e il buon governo in Africa

 

"IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

considerando che ai sensi dell'articolo J.1, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, uno degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune è lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

considerando che il Consiglio e i rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 28 novembre 1991, hanno adottato una risoluzione sui diritti dell'uomo, sulla democrazia e sullo sviluppo;

considerando che ai sensi degli articoli 4 e 5 della quarta convenzione ACP-CE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 come modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, il lavoro avviato dalla Comunità e dai suoi Stati membri nel quadro della cooperazione ACP-CE deve tener conto della dimensione umana ed è fondato sul rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici, dello Stato di diritto e del buon governo;

considerando che ai sensi dell'articolo 3 della posizione comune 97/356/PESC () sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti in Africa adottata il 2 giugno 1997, il Consiglio rileva che secondo le pertinenti procedure saranno adottate misure atte a garantire il coordinamento delle iniziative della Comunità europea e degli Stati membri per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo e il sostegno dei diritti dell'uomo, della democrazia, dello Stato di diritto e del buon governo;

considerando che i diritti dell'uomo sono universali, indivisibili, interdipendenti e intrinsecamente connessi,

HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1 L'Unione europea si prefigge l'obiettivo di operare in partenariato con i paesi africani al fine di promuovere il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici, dello Stato di diritto e del buon governo. Questo approccio costituirà il quadro di riferimento per le azioni degli Stati membri.

Scopo della presente azione comune è quello di contribuire alla coerenza delle attività esterne dell'Unione in Africa, ivi comprese le risposte politiche appropriate. L'Unione riconosce che la democratizzazione è un processo che può trarre vantaggio dal sostegno appropriato della comunità internazionale, compresa l'Unione e che negli ultimi anni, numerosi paesi africani hanno introdotto con successo riforme che hanno dato agli individui maggiori possibilità di godere dei diritti dell'uomo e dei processi democratici.

Articolo 2 L'Unione riconosce pienamente il diritto degli Stati sovrani di definire le proprie norme costituzionali e di istituire le proprie strutture amministrative in base alla loro storia, alla loro cultura, alla loro tradizione e alla loro composizione sociale ed etnica. In questo contesto l'Unione si impegna a incoraggiare e sostenere il processo di democratizzazione attualmente in corso in Africa sulla base del rispetto dei seguenti principi:

a) protezione dei diritti dell'uomo (civili e politici, sociali, economici e culturali);

b) rispetto dei principi democratici fondamentali, quali:

- il diritto di scegliere e cambiare i responsabili politici in elezioni libere e regolari;

- la separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario;

- la garanzia della libertà d'espressione, di informazione, di associazione e di organizzazione politica;

c) lo Stato di diritto, che permette ai cittadini di difendere i loro diritti e implica un potere legislativo e giudiziario che riconosca pienamente i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, nonché un sistema giudiziario equo, accessibile e indipendente;

d) il buon governo, compresa la gestione trasparente e responsabile di tutte le risorse del paese ai fini di uno sviluppo equo e sostenibile.

Articolo 3 a) Nel decidere la politica nei confronti dei singoli paesi, l'Unione tiene conto della loro situazione, della direzione e del ritmo dei mutamenti in corso al loro interno, nonché degli impegni politici dei rispettivi Governi. L'Unione annette un'elevata priorità ad un approccio positivo e costruttivo che incoraggi i diritti dell'uomo, i principi democratici, lo Stato di diritto e il buon governo.

b) L'Unione, operando tanto con i Governi quanto con la società civile sulla base del partenariato e della cooperazione, esamina l'opportunità di intensificare il sostegno ai paesi africani nei quali siano avvenuti cambiamenti positivi e i cui Governi siano impegnati a promuovere cambiamenti positivi. Qualora vi siano cambiamenti negativi, l'Unione valuta quali siano le risposte atte a contribuire a rovesciare questi sviluppi sulla base dei principi stabiliti nella risoluzione adottata il 28 novembre 1991.

Articolo 4 Il Consiglio rileva inoltre che la Commissione intende dirigere la propria azione in vista del conseguimento degli obiettivi e delle priorità della presente posizione comune, se del caso per mezzo di misure appropriate della Comunità.

Articolo 5 Le attività dell'Unione nell'attuazione della presente posizione comune sono riesaminate su base semestrale.

Articolo 6 La presente posizione comune prende effetto alla data della sua adozione.

Articolo 7 La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale."

25.V.1998

Negoziati con il Messico

Il Consiglio ha adottato le direttive di negoziato relative alle decisioni che dovranno essere prese dal Consiglio congiunto istituito dall'accordo globale e dall'accordo interinale firmati con il Messico l'8 dicembre 1997.

I negoziati sono volti a istituire una zona di libero scambio di merci nonché un quadro atto a stimolare lo sviluppo degli scambi di servizi, inclusa la loro liberalizzazione bilaterale e preferenziale, progressiva e reciproca. Essi comprendono inoltre la liberalizzazione dei movimenti di capitali e dei pagamenti, la graduale e reciproca apertura di mercati concordati di appalti pubblici, misure adeguate per prevenire le distorsioni o le restrizioni della concorrenza che possano avere significative ripercussioni sugli scambi e misure adeguate al fine di assicurare una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale.

 

SPG - clausole di protezione ambientale e di tutela dei diritti dei lavoratori*

Il Consiglio ha adottato un regolamento che istituisce regimi speciali di incentivazione destinati a incoraggiare i paesi in via di sviluppo al rispetto delle norme relative all'ambiente e ai diritti dei lavoratori.

Il regolamento prevede preferenze commerciali aggiuntive a favore dei paesi in via di sviluppo beneficiari del regime di preferenze generalizzate (SGP) della CE purché essi ne facciano richiesta e dimostrino di applicare alcune norme internazionali specifiche:

- le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernenti l'età minima di ammissione al lavoro e l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva (convenzioni n. 87, 98 e 138);

- le norme dell'Organizzazione internazionale per i legni tropicali .

Per i paesi che soddisfano tali criteri, i margini preferenziali accordati nel quadro dell'SGP saranno aumentati del 100% per i prodotti agricoli e del 66% per i prodotti industriali. I prodotti oggetto di graduazione, esclusi dall'SPG di base potranno beneficiare di una riduzione del dazio della tariffa doganale comune (del 25% per i prodotti industriali e del 15% per i prodotti agricoli).

25.V.1998

MERCATO INTERNO

 

Codificazione della normativa dell'UE relativa alle macchine

Il Consiglio ha approvato la direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, in seguito all'approvazione del Parlamento europeo, senza alcun emendamento, della posizione comune definita dal Consiglio il 24 marzo 1998.

La proposta è intesa a realizzare la codificazione ufficiale della normativa vigente nel settore; la nuova direttiva si sostituirà alle varie direttive oggetto dell'operazione di codificazione (direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE). Nessuna modifica di sostanza della normativa vigente è stata apportata in tale processo.