- Consiglio dell'Unione europea
- Comunicato stampa
- 4 dicembre 2015 15:30
Direttiva UE sul codice di prenotazione (PNR): il Consiglio conferma l'accordo con il PE
Il 4 dicembre 2015 il Consiglio ha approvato il testo di compromesso concordato con il Parlamento europeo riguardo alla proposta di direttiva sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.
"Il testo di compromesso convenuto oggi consentirà all'UE di istituire un sistema PNR efficace che rispetti appieno i diritti e le libertà fondamentali", ha affermato Etienne Schneider, vice primo ministro e ministro della sicurezza interna del Lussemburgo e presidente del Consiglio.
La direttiva intende disciplinare il trasferimento dei dati PNR dei passeggeri di voli internazionali dalle compagnie aeree agli Stati membri, nonché il trattamento di tali dati da parte delle autorità competenti. La direttiva stabilisce che i dati PNR raccolti possono essere trattati soltanto a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.
Ai sensi della nuova direttiva, i vettori aerei saranno obbligati a fornire alle autorità degli Stati membri i dati PNR per i voli in arrivo o in partenza dall’UE. La direttiva consentirà inoltre agli Stati membri, senza obbligarli, di raccogliere i dati PNR in relazione a voli intra UE selezionati. Ogni Stato membro sarà tenuto a istituire una cosiddetta "unità d'informazione sui passeggeri", che riceverà i dati PNR dai vettori aerei.
Le nuove disposizioni creano una norma UE per l'utilizzo di tali dati e includono disposizioni sui seguenti aspetti:
- le finalità per cui i dati PNR possono essere trattati nel contesto delle attività di contrasto (valutazione dei passeggeri prima dell’arrivo in relazione a criteri di rischio prestabiliti o al fine di individuare determinate persone; utilizzo in indagini/azioni penali specifiche; contributo all’elaborazione di criteri di valutazione del rischio);
- scambio di tali dati fra gli Stati membri e fra Stati membri e paesi terzi;
- conservazione (i dati saranno conservati inizialmente per sei mesi, dopo di che saranno mascherati e conservati per altri quattro anni e mezzo, con una rigorosa procedura di accesso integrale ai medesimi);
- protocolli e formati dei dati comuni per il trasferimento dei dati PNR dai vettori aerei alle unità d'informazione sui passeggeri; e
- salvaguardie forti per quanto concerne la protezione della vita privata e dei dati personali, compreso il ruolo delle autorità nazionali di vigilanza e la nomina obbligatoria di un responsabile della protezione dei dati in ogni unità d'informazione sui passeggeri.
Informazioni generali
Già oggi i dati PNR sono conservati nei sistemi di prenotazione dei vettori aerei. Riguardano le informazioni fornite dai passeggeri ai vettori al momento di prenotare un volo e di effettuare il check in. I dati PNR comprendono il nome, le date di viaggio, l'itinerario, i dati sul biglietto, i dati di contatto, l'agente di viaggio presso cui è stato prenotato il volo, le modalità di pagamento utilizzate, il numero del posto e informazioni sui bagagli.
L'utilizzo di tali dati da parte degli organi di contrasto degli Stati membri in casi specifici non è nulla di nuovo: vari Stati membri utilizzano già i dati PNR a fini di contrasto, sulla base di una normativa specifica o di competenze giuridiche generali. La raccolta e l'utilizzo di dati PNR sono stati essenziali per combattere taluni reati transfrontalieri, come il traffico di droga o la tratta di esseri umani o di minori. Fino a ora è però mancato un approccio comune in tutta l'UE.
Il Regno Unito e l'Irlanda si sono avvalsi della clausola di partecipazione alla direttiva. La Danimarca non partecipa.
Prossime tappe
Si attende a breve il voto della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento.
Una volta messa a punto dai giuristi-linguisti, la direttiva sarà poi trasmessa al Parlamento europeo per una votazione in prima lettura e al Consiglio per adozione.
Dopo l'adozione, gli Stati membri avranno due anni per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.
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Ultima modifica: 13 gennaio 2024