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  • Consiglio dell'Unione europea
  • Comunicato stampa
  • 12 luglio 2016 10:50

Elusione dell'imposta sulle società: adottate nuove norme

Il 12 luglio 2016 il Consiglio ha adottato nuove norme volte ad affrontare alcune delle pratiche che sono più comunemente utilizzate dalle grandi società per ridurre il loro onere fiscale.

La direttiva è parte del pacchetto di proposte presentato dalla Commissione nel gennaio 2016 per rafforzare le norme contro l'elusione dell'imposta sulle società. Il pacchetto si basa sulle raccomandazioni dell'OCSE del 2015 volte ad affrontare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), approvate dai leader del G20 nel novembre 2015.

"La nuova direttiva intende salvaguardare le basi imponibili nazionali per l'imposta sulle società dalle pratiche di pianificazione fiscale aggressiva che colpiscono direttamente il funzionamento del mercato interno", ha affermato Peter Kažimír, ministro slovacco delle finanze e presidente del Consiglio. "Rappresenta, di conseguenza, un passo importante, che dimostra anche come la lotta contro tali pratiche sia per noi non solo una priorità comune, ma anche un impegno comune."

La direttiva disciplina situazioni in cui le imprese, principalmente gruppi multinazionali, traggono vantaggio dalle disparità esistenti fra i sistemi fiscali nazionali al fine di ridurre il loro onere fiscale. Risponde alla percezione di numerosi contribuenti e PMI che alcune multinazionali non versino la giusta quota di tasse, distorcendo così la concorrenza fiscale nel mercato unico dell'UE.

Nuove disposizioni in cinque settori

La direttiva contempla tutti i contribuenti che sono soggetti all'imposta sulle società negli Stati membri, comprese le controllate delle società basate in paesi terzi. Stabilisce norme anti-elusione per situazioni che possono emergere in cinque settori specifici:

  • norme relative ai limiti sugli interessi: i gruppi multinazionali possono spostare artificialmente il loro debito in giurisdizioni con norme di deducibilità più generose. La direttiva intende scoraggiare tale pratica limitando l'importo degli interessi che il contribuente è autorizzato a dedurre in un esercizio fiscale
  • norme sull'imposizione in uscita, per prevenire l'erosione della base imponibile nello Stato di origine: le società possono cercare di ridurre il loro onere fiscale trasferendo la propria residenza fiscale e/o i propri attivi semplicemente a fini di pianificazione fiscale aggressiva
  • norma generale antiabuso: questa norma è volta a colmare le lacune che possono esistere nelle specifiche norme antiabuso vigenti in un paese, consentendo così alle autorità fiscali di negare ai contribuenti il beneficio di eventuali meccanismi fiscali abusivi che potrebbero delinearsi
  • norme sulle società controllate estere (CFC): al fine di ridurre il loro debito d'imposta complessivo, i gruppi societari possono trasferire ingenti quantità di utili verso società controllate in giurisdizioni a bassa fiscalità. Le norme sulle società controllate estere riattribuiscono i redditi di una società controllata estera soggetta a bassa tassazione alla sua società madre, generalmente soggetta a tassazione più elevata
  • norme sui disallineamenti da ibridi: le società possono trarre vantaggio dalle disparità esistenti tra i sistemi fiscali nazionali per ridurre il loro debito d'imposta complessivo, ad esempio tramite doppie deduzioni

Un approccio comune a livello dell'UE

La direttiva assicura che le norme anti-BEPS dell'OCSE siano attuate in maniera coordinata nell'UE, anche da parte dei sei Stati membri che non sono membri dell'OCSE.

Tre dei cinque settori oggetto della direttiva, ovvero le norme relative ai limiti sugli interessi, le norme sulle società controllate estere e le norme sui disallineamenti da ibridi, attuano le raccomandazioni dell'OCSE. Gli altri due, ossia la norma generale anti-abuso e le norme sull'imposizione in uscita, trattano gli aspetti anti-elusione fiscale di una proposta del 2011 di base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società a livello dell'UE.

Attuazione

La direttiva è stata adottata senza discussione in una sessione del Consiglio "Economia e finanza". L'accordo politico è stato raggiunto il 17 giugno 2016, al termine di una procedura di approvazione tacita.

Gli Stati membri avranno tempo fino al 31 dicembre 2018 per recepirla nelle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, ad eccezione delle norme sull'imposizione in uscita, per le quali avranno tempo fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che dispongono di norme mirate di analoga efficacia rispetto alle norme relative ai limiti sugli interessi possono applicarle fino a quando l'OCSE non avrà raggiunto un accordo su una norma minima o comunque al più tardi fino al 1º gennaio 2024.

Altre iniziative

Nel frattempo, i lavori relativi al resto del pacchetto anti-elusione del gennaio 2016 sono proseguiti. Il 25 maggio il Consiglio ha approvato:

  • una direttiva sullo scambio di informazioni di natura fiscale sulle multinazionali
  • conclusioni sugli aspetti della trasparenza fiscale relativi ai paesi terzi

Il pacchetto anti-elusione rappresenta la continuazione di varie iniziative prese dall'UE nel 2015, fra cui una direttiva, adottata nel dicembre 2015, sui ruling fiscali transfrontalieri.

Nel dicembre 2014 il Consiglio europeo ha affermato che "occorre proseguire con urgenza gli sforzi nella lotta all'elusione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva, a livello sia globale sia dell'UE".

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Ultima modifica: 15 gennaio 2024