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  • Consiglio dell'Unione europea
  • Comunicato stampa
  • 4 febbraio 2023 11:45

Massimali di prezzo per i prodotti petroliferi russi: accordo dell'UE

Il Consiglio ha deciso oggi di fissare due massimali di prezzo per i prodotti petroliferi classificati con il codice NC 2710 originari della Russia o esportati dalla Russia. Si tratta del prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione ai prodotti petroliferi provenienti dalla Russia, scatta l'esenzione dal divieto di fornire:

- trasporto marittimo di prodotti petroliferi verso paesi terzi

- assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione al trasporto marittimo di prodotti petroliferi verso paesi terzi

Il primo massimale di prezzo per i prodotti petroliferi negoziati sotto la pari rispetto al petrolio greggio è fissato a 45 USD al barile, mentre il secondo massimale di prezzo per i prodotti petroliferi negoziati sopra la pari rispetto al greggio è fissato a 100 USD al barile.

Il massimale di prezzo è stato stabilito in stretta cooperazione con la coalizione per il tetto sui prezzi e diventerà applicabile a decorrere dal 5 febbraio 2023. È previsto un periodo transitorio di 55 giorni per le navi che trasportano prodotti petroliferi russi acquistati e caricati sulla nave prima del 5 febbraio 2023 e scaricati prima del 1º aprile 2023.

Inoltre, il Consiglio tornerà a riesaminare il meccanismo del tetto sui prezzi del petrolio greggio a partire da metà marzo e successivamente ogni due mesi.

Di fronte alla guerra di aggressione della Russia, l'UE è fermamente al fianco dell'Ucraina e del suo popolo e continua a sostenere senza riserve l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale nonché il suo diritto naturale di autotutela contro l'aggressione russa.

Informazioni generali

Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1909, che ha introdotto un'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati a un prezzo pari o inferiore al tetto sui prezzi prestabilito concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi. Tale esenzione mira ad attenuare le conseguenze negative sull'approvvigionamento energetico dei paesi terzi e ridurre gli aumenti di prezzo determinati da condizioni di mercato straordinarie, limitando nel contempo i proventi generati dal petrolio della Russia.

Il 3 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2369, che ha fissato il massimale di prezzo per il petrolio greggio a 60 USD al barile.

Contatti stampa

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Ultima modifica: 4 febbraio 2025