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  • Consiglio dell'Unione europea
  • Comunicato stampa
  • 29 giugno 2022 02:50

Pacchetto "Pronti per il 55%": il Consiglio adotta orientamenti generali sulle riduzioni delle emissioni e sul loro impatto sociale

Il Consiglio ha adottato oggi le sue posizioni negoziali (orientamenti generali) su importanti proposte legislative del pacchetto "Pronti per il 55%". Presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, il pacchetto permetterà all'Unione europea di ridurre le sue emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

Agnès Pannier-Runacher, ministra francese della Transizione energetica
Il raggiungimento, sotto la guida della presidenza francese, di un accordo tra gli Stati membri sul pacchetto "Pronti per il 55%" è un passo fondamentale per conseguire i nostri obiettivi climatici nei principali settori dell'economia. La transizione ecologica ed energetica richiederà il contributo di tutti i settori e di tutti gli Stati membri in modo equo e inclusivo. Il Consiglio è ora pronto a negoziare con il Parlamento europeo la conclusione del pacchetto, grazie al quale l'Unione europea sarà più che mai all'avanguardia nella lotta ai cambiamenti climatici.
Agnès Pannier-Runacher, ministra francese della Transizione energetica
Agnès Pannier-Runacher, ministra francese della Transizione energetica

Gli Stati membri hanno adottato una posizione comune sul sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), sulla condivisione degli sforzi tra gli Stati membri nei settori non ETS (regolamento sulla condivisione degli sforzi, ESR), sulle emissioni e gli assorbimenti risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF), sulla creazione di un Fondo sociale per il clima e su nuovi livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture e dei furgoni.

Tali accordi gettano le basi per i negoziati da avviare con il Parlamento europeo.

Sistema di scambio di quote di emissione dell'UE

Il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) è un mercato del carbonio basato su un sistema di limitazione e scambio di quote di emissione per le industrie ad alta intensità energetica e per il settore della produzione di energia.

Il Consiglio ha convenuto di mantenere l'ambizione generale di ridurre le emissioni del 61% entro il 2030 nei settori coperti dal sistema EU ETS, come proposto dalla Commissione.

Inoltre, per quanto riguarda il massimale globale di emissioni, il Consiglio ha approvato una riduzione una tantum di 117 milioni di quote ("modifica della base") e l'aumento del tasso di riduzione annuale del 4,2% all'anno ("fattore di riduzione lineare").

Il Consiglio ha approvato la proposta di rafforzare la riserva stabilizzatrice del mercato mantenendo anche dopo il 2023 il tasso di immissione annuale delle quote più elevato (24%) e definendo una soglia di 400 milioni di quote oltre la quale quelle integrate nella riserva non sono più valide.

Ha inoltre deciso di rendere automatico e più reattivo l'avvio del meccanismo che attiva lo svincolo sul mercato delle quote della riserva stabilizzatrice, in caso di eccessivo aumento dei prezzi.

Per quanto riguarda i settori coperti dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), il Consiglio ha approvato la proposta di porre fine progressivamente alle quote a titolo gratuito per i settori interessati dal CBAM nell'arco di dieci anni, tra il 2026 e il 2035. Tuttavia, ha accettato una riduzione più lenta all'inizio e un tasso di riduzione accelerato alla fine di questo periodo di 10 anni. Il sostegno alla decarbonizzazione di questi settori sarà possibile attraverso il Fondo per l'innovazione. Il Consiglio ha inoltre chiesto alla Commissione di monitorare l'impatto del CBAM — anche sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio legata alle esportazioni, e di valutare se siano necessarie misure supplementari.

Per quanto riguarda il Fondo per la modernizzazione, il Consiglio ha mantenuto l'aumento del volume attraverso la vendita all'asta di un ulteriore 2,5% del massimale, l'aumento della percentuale di investimenti prioritari all'80% e l'aggiunta di nuovi settori ammissibili, come proposto dalla Commissione. Il Consiglio ha deciso di ampliare l'elenco degli Stati membri che beneficiano del Fondo per la modernizzazione. In linea di principio, i progetti nel settore del gas naturale non saranno ammissibili al Fondo, ma il Consiglio ha introdotto una misura transitoria che consente ai beneficiari del Fondo di continuare a finanziare progetti nel settore del gas naturale a determinate condizioni.

Il Consiglio ha inoltre rafforzato talune disposizioni del Fondo per l'innovazione, in particolare per quanto riguarda la capacità di rendere la partecipazione ai progetti più efficace e geograficamente equilibrata, preservando nel contempo il principio dell'eccellenza nell'assegnazione dei progetti. Ha convenuto di prestare particolare attenzione alla decarbonizzazione del settore marittimo nell'ambito del Fondo per l'innovazione.

Il Consiglio ha migliorato la governance e la trasparenza di entrambi i fondi.

Un'assegnazione supplementare a titolo gratuito per un periodo transitorio può essere concessa al settore del teleriscaldamento in taluni Stati membri a determinate condizioni, al fine di incoraggiare la decarbonizzazione di tale settore.

Il Consiglio ha convenuto di inserire le emissioni del trasporto marittimo nell'ambito di applicazione del sistema EU ETS. L'orientamento generale accetta la proposta della Commissione per quanto riguarda l'introduzione graduale di obblighi di restituzione delle quote per le compagnie di navigazione. Poiché gli Stati membri fortemente dipendenti dal trasporto marittimo saranno naturalmente i più colpiti, il Consiglio ha convenuto di ridistribuire a tali Stati membri il 3,5% del massimale delle quote messe all'asta. Inoltre, l'orientamento generale tiene conto delle specificità geografiche, propone misure transitorie per le piccole isole, la navigazione invernale e le tratte soggette a obblighi di servizio pubblico e rafforza le misure volte a contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel settore marittimo.

L'orientamento generale include le emissioni diverse dalla CO₂ nel regolamento MRV a partire dal 2024 e introduce una clausola di revisione per la loro successiva inclusione nell'EU ETS.

Il Consiglio ha convenuto di creare un nuovo sistema di scambio di quote di emissione distinto per i settori degli edifici e del trasporto stradale, che sarà applicato ai distributori che forniscono combustibili nei settori degli edifici e del trasporto stradale. Tuttavia, la validità degli obblighi in materia di vendita all'asta e di restituzione è stata posticipata di un anno rispetto alla proposta della Commissione (messa all'asta delle quote a partire dal 2027, restituzione a partire dal 2028). La traiettoria di riduzione delle emissioni e il fattore di riduzione lineare fissati a 5,15 a partire dal 2024 e a 5,43 a partire dal 2028 rimarrebbero uguali a quelli proposti dalla Commissione. Il Consiglio ha mantenuto la proposta di mettere all'asta un ulteriore 30% del volume d'asta nel primo anno di avvio del sistema, in modo da garantirne il corretto funzionamento ("anticipazione del volume d'asta").

Il Consiglio ha introdotto un'opzione di partecipazione per tutti i combustibili fossili nonché obblighi semplificati in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica per i piccoli fornitori di combustibili.

Il Consiglio ha aggiunto la possibilità temporanea per gli Stati membri di esentare i fornitori dalla restituzione delle quote fino al dicembre 2030, se questi sono soggetti a una tassa sul carbonio a livello nazionale che è equivalente o superiore al prezzo d'asta delle quote nell'ambito dell'ETS per i settori degli edifici e dei trasporti.

Il Consiglio ha convenuto di eliminare gradualmente, entro il 2027, l'assegnazione gratuita delle quote di emissione per il settore del trasporto aereo e di allineare la proposta al regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA). Il sistema EU ETS si applicherà ai voli intraeuropei (compresi Regno Unito e Svizzera), mentre il regime CORSIA si applicherà agli operatori dell'UE per i voli extraeuropei da e verso i paesi terzi che partecipano a tale regime. Il Consiglio ha convenuto di accantonare 20 milioni delle quote a titolo gratuito soggette all'eliminazione graduale per compensare i costi aggiuntivi associati all'uso di carburanti sostenibili per il trasporto aereo. Inoltre, l'accordo del Consiglio tiene conto di circostanze geografiche specifiche e, in tale contesto, propone deroghe transitorie limitate.

Fondo sociale per il clima

Il Consiglio ha convenuto di istituire un Fondo sociale per il clima a sostegno delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili per sostenere la creazione di un sistema di scambio di quote di emissione per i settori degli edifici e del trasporto stradale.

Ciascuno Stato membro presenterebbe alla Commissione un "piano sociale per il clima"" contenente una serie di misure e investimenti per far fronte all'impatto della fissazione del prezzo del carbonio sui cittadini vulnerabili. Il Fondo fornirà agli Stati membri sostegno per finanziare le misure e gli investimenti individuati nei loro piani volti ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, la ristrutturazione degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici e la diffusione della mobilità e dei trasporti a zero e a basse emissioni, comprese misure che forniscono un sostegno diretto al reddito in modo temporaneo e limitato.

Il Consiglio ha convenuto che il Fondo farebbe parte del bilancio dell'UE, alimentato da entrate con destinazione specifica esterne fino a un importo massimo di 59 miliardi di euro. Questa architettura di bilancio consentirebbe al Fondo di beneficiare di una serie di garanzie connesse al bilancio europeo, senza riaprire il quadro finanziario pluriennale dell'UE.

Il Fondo sarebbe istituito per il periodo 2027-2032, in concomitanza con l'entrata in vigore del sistema ETS per gli edifici e il trasporto stradale, con ammissibilità retroattiva delle spese a partire dal 1º gennaio 2026.

Per quanto riguarda la possibilità per gli Stati membri di offrire un sostegno diretto temporaneo al reddito, il Consiglio ha deciso di applicare un massimale del 35% dei costi totali stimati dei piani sociali per il clima.

Il Consiglio ha convenuto che il Fondo andrebbe a vantaggio di tutti gli Stati membri e ha mantenuto il metodo di assegnazione proposto dalla Commissione. Ha deciso altresì di non mantenere il contributo nazionale (cofinanziamento) previsto nella proposta della Commissione. Per quanto riguarda il metodo di gestione del Fondo, ha optato per la gestione diretta delle prestazioni combinata con elementi di gestione concorrente. Ha pertanto deciso di offrire agli Stati membri la possibilità di ricevere assistenza tecnica per l'attuazione delle misure del piano.

Regolamento sulla condivisione degli sforzi

Il Consiglio ha concordato un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra a livello dell'UE del 40% rispetto ai livelli del 2005 per i settori non coperti dal sistema ETS, vale a dire il trasporto marittimo interno, l'agricoltura, i rifiuti e le piccole industrie. I settori degli edifici e del trasporto stradale saranno coperti sia dal nuovo sistema ETS dedicato, sia dal regolamento sulla condivisione degli sforzi. Questi settori, combinati, generano attualmente circa il 60% delle emissioni di gas serra dell'UE.

Il Consiglio ha convenuto di mantenere gli obiettivi nazionali più ambiziosi assegnati a ciascuno Stato membro, come proposto dalla Commissione. Ha aggiunto un riferimento al fatto che il conseguimento degli obiettivi del regolamento richiede la convergenza nel tempo degli sforzi di tutti gli Stati membri, tenendo conto nel contempo delle circostanze nazionali specifiche. Il Consiglio ha convenuto che le traiettorie lineari delle emissioni per ciascuno Stato membro saranno adeguate nel 2025 solo nel caso in cui ciò comporti limiti annuali più elevati per lo Stato membro interessato, per motivi di prevedibilità e al fine di tenere conto dell'impatto di eventi imprevisti, come la pandemia di COVID-19, sulle emissioni.

In particolare, l'orientamento generale aumenta la quantità di quote di emissione annuali che possono essere trasferite tra gli Stati membri al 10% per gli anni dal 2021 al 2025 e al 20% per gli anni dal 2026 al 2030. Il testo rende inoltre tali scambi più trasparenti, in particolare attraverso il rafforzamento degli obblighi di comunicazione. Rende più facile l'uso della flessibilità ETS che consente a nove Stati membri di utilizzare una quantità limitata di quote ETS per compensare le emissioni nei settori di "condivisione degli sforzi" dal 2021 al 2030. Inoltre, rende più flessibili le modalità di utilizzo della riserva supplementare proposta dalla Commissione Mantiene altresì la proposta di suddividere in due periodi la flessibilità connessa all'uso del suolo, al cambiamento di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF).

Uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura

Il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) comprende l'uso di terreni, alberi, piante, biomassa e legname. Le emissioni e gli assorbimenti generati dal settore LULUCF sono presi in considerazione nell'obiettivo generale dell'UE per il 2030.

Il Consiglio ha confermato un obiettivo generale di 310 Mt di CO₂ equivalente di assorbimenti netti nel settore LULUCF nel 2030 a livello dell'UE, che corrisponde a un aumento degli assorbimenti pari a circa il 15% rispetto ai livelli attuali. Le attuali norme in base alle quali le emissioni non superano gli assorbimenti (la "regola del non debito") continueranno ad applicarsi fino al 2025, mentre nel periodo 2026-2030 ciascuno Stato membro dovrà perseguire un obiettivo nazionale vincolante assegnatogli, da conseguire entro il 2030. Inoltre, il Consiglio ha stabilito per ciascuno Stato membro l'impegno di conseguire una somma di emissioni di gas a effetto serra e di assorbimenti netti per il periodo dal 2026 al 2030 ("bilancio 2026-2030"). Il bilancio sarà basato su una traiettoria di valori annuali indicativi. Il Consiglio ha convenuto di mantenere la distribuzione degli obiettivi tra gli Stati membri proposta dalla Commissione.

Il Consiglio ha convenuto di rafforzare le flessibilità a sostegno degli Stati membri che hanno difficoltà a raggiungere i loro obiettivi a causa di fattori che sfuggono al loro controllo e che incidono sul settore LULUCF, a condizione che l'Unione nel suo insieme raggiunga il suo obiettivo per il 2030.

In particolare, il Consiglio ha introdotto una maggiore flessibilità legata agli effetti dei cambiamenti climatici e dei suoli organici, sulla base di criteri e indicatori oggettivi e misurabili. Per avere accesso a tale flessibilità, gli Stati membri interessati dovranno fornire elementi di prova alla Commissione utilizzando una metodologia ben definita. Inoltre, il Consiglio ha deciso di mantenere l'opzione di escludere dalla contabilizzazione LULUCF per il periodo 2026-2030 le emissioni derivanti da perturbazioni naturali, a condizione di non utilizzare la compensazione per le perturbazioni naturali nel quadro delle flessibilità.

Il Consiglio ha confermato l'eliminazione dell'opzione di riportare i crediti LULUCF tra i due periodi di conformità (2021-2025 e 2026-2030).

Il Consiglio ha convenuto che, entro sei mesi dal primo bilancio globale nel quadro dell'accordo di Parigi (da realizzare nel 2023), la Commissione presenti una relazione sull'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra diverse dalla CO₂ rilasciate dall'agricoltura nell'ambito di applicazione del regolamento e sulla definizione di obiettivi post 2030 per il settore dell'uso del suolo.

Norme relative ai livelli di prestazione di autovetture e furgoni per quanto riguarda le emissioni di CO₂

Il Consiglio ha convenuto di innalzare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ delle nuove autovetture e dei nuovi furgoni entro il 2030, portandoli al 55% per le autovetture e al 50% per i furgoni. È stato inoltre deciso di introdurre un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO₂ del 100%, da conseguire entro il 2035, per le autovetture e i furgoni nuovi.

Contestualmente, la revisione del regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi (AFIR) darà la possibilità ai conducenti di ricaricare i loro veicoli in tutti gli Stati membri.

Nel 2026 la Commissione valuterà i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni del 100% e la necessità di rivedere tali obiettivi tenendo conto degli sviluppi tecnologici — anche per quanto riguarda le tecnologie ibride plug-in — e dell'importanza di una transizione sostenibile e socialmente equa verso l'azzeramento delle emissioni.

Il Consiglio ha convenuto di porre fine al meccanismo normativo di incentivazione per i veicoli a zero e basse emissioni (ZLEV) a partire dal 2030.

Prossime tappe

Ora che il Consiglio ha concordato le sue posizioni sulle proposte, possono essere avviati i negoziati con il Parlamento europeo, in modo da pervenire a un accordo sui testi normativi definitivi.

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Ultima modifica: 3 marzo 2025