Covid-19: il sostegno dell'UE ad agricoltura e pesca
Obiettivi principali:
• assicurare la disponibilità di cibo ai cittadini dell'UE
• sostenere il ruolo vitale di agricoltori e pescatori
• adottare una risposta coordinata dell'UE
• usare le risorse della politica agricola comune e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Principi chiave:
• flessibilità nei programmi esistenti
• sostegno finanziario diretto
• sviluppare resilienza, anche per affrontare altre sfide (per es. quelle climatiche)
Per facilitare la fornitura di cibo in Europa:
• corsie verdi per consentire il flusso di prodotti alimentari
• i lavoratori stagionali sono riconosciuti come lavoratori critici
Per gli agricoltori:
• aumento degli anticipi per i pagamenti diretti (dal 50% al 70%) e per alcuni pagamenti per lo sviluppo rurale (dal 75% all'85%)
• proroga di un mese per le domande di pagamento
• aiuto al magazzinaggio privato per il ritiro temporaneo di prodotti fino a 6 mesi
• prestiti o garanzie a condizioni favorevoli per coprire i costi di esercizio fino a 200 000 €
• aiuti di Stato fino a 800 000 € per le aziende di trasformazione e commercializzazione di prodotti alimentari e fino a 120 000 € per azienda agricola
• assistenza di emergenza dai fondi per lo sviluppo rurale: fino a 7 000 € per agricoltore e fino a 50 000 € per piccola impresa
Altre misure per il settore:
• semplificazione amministrativa e meno controlli sul posto
• deroghe temporanee ad alcune regole di concorrenza dell'UE
• flessibilità nei programmi di sostegno del mercato per alcuni prodotti
• riorientamento delle priorità di finanziamento previste dai programmi esistenti
Per i pescatori e i produttori acquicoli:
• sostegno per la sospensione temporanea della pesca (tasso di cofinanziamento massimo del 75%, anche per i pescatori a piedi e le navi nuove)
• sostegno per l'arresto temporaneo o la riduzione della produzione e delle vendite dell'acquacoltura
• aiuti per il magazzinaggio dei prodotti e migliori condizioni per beneficiare del meccanismo di ammasso
• più flessibilità nell'uso dei fondi
• ulteriore semplificazione delle procedure per i programmi operativi
• possibile compensazione delle perdite economiche in regioni ultraperiferiche da parte degli Stati membri
Ultima modifica: 29 gennaio 2025