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Articolo 96 - Elementi essenziali — Procedura di consultazione e misure appropriate relative ai diritti dell'uomo, ai principi democratici e allo Stato di diritto

"1. Ai fini del presente articolo, s'intende per "parte" la Comunità e gli Stati membri dell'Unione europea, da un lato, e ciascuno Stato ACP, dall'altro.

1 bis. Le parti decidono di esaurire tutte le possibilità di dialogo ai sensi dell'articolo 8, tranne nei casi particolarmente urgenti, prima di avviare le consultazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.

2. a) Se, nonostante il dialogo politico sugli elementi essenziali di cui all'articolo 8 e al paragrafo 1, del presente articolo, una parte reputa che l'altra non soddisfi un obbligo derivante dal rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici o dello Stato di diritto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, essa fornisce all'altra parte e al Consiglio dei ministri, eccetto in casi particolarmente urgenti, le informazioni utili necessarie ad un esame approfondito della situazione, al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. A tal fine, essa invita l'altra parte a tenere consultazioni vertenti principalmente sulle misure che la parte interessata ha adottato o deve adottare per porre rimedio alla situazione in conformità dell'allegato VII.

Le consultazioni sono condotte al livello e nella forma considerati più appropriati al raggiungimento di una soluzione.

Le consultazioni iniziano entro 30 giorni dall'invito e continuano per un periodo stabilito di comune accordo in funzione del carattere e della gravità della violazione. In ogni caso, il dialogo condotto nell'ambito della procedura di consultazione non può durare più di 120 giorni.

Se le consultazioni non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, se la consultazione è rifiutata o se vi è un'urgenza particolare, possono essere adottate misure appropriate. Tali misure sono revocate non appena vengono meno le ragioni che hanno condotto alla loro adozione.

b) Con l'espressione "urgenza particolare" s'intendono casi eccezionali di violazioni particolarmente serie e flagranti di uno degli elementi essenziali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che richiedono una reazione immediata.

La parte che ricorre alla procedura d'urgenza particolare ne informa separatamente l'altra parte e il Consiglio dei ministri, a meno che non le manchi il tempo di farlo.

c) Con l'espressione "misure appropriate" utilizzata nel presente articolo s'intendono le misure adottate in conformità del diritto internazionale e proporzionate alla violazione. Nella scelta di tali misure si privilegiano quelle che pregiudicano meno l'applicazione del presente accordo.

Resta inteso che la sospensione costituisce l'ultima risorsa.

Se in casi di urgenza particolare vengono adottate misure, esse sono notificate immediatamente all'altra parte e al Consiglio dei ministri. Su richiesta della parte interessata, possono allora essere avviate consultazioni per esaminare in profondità la situazione e, se possibile, trovare una soluzione. Tali consultazioni si svolgono secondo le modalità indicate alla precedente lettera a), secondo e terzo comma."

Estratto dell'accordo di Cotonou

Ultima modifica: 11 gennaio 2024