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L'accordo di Cotonou è il quadro generale per le relazioni dell'UE con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). È stato adottato nel 2000 per sostituire la convenzione di Lomé del 1975.

Nell'ambito dell'accordo di Cotonou, l'UE e i paesi ACP riconoscono che i diritti umani, i principi democratici e lo stato di diritto sono elementi essenziali del loro partenariato e pilastri fondamentali per lo sviluppo a lungo termine. Essi si impegnano a proteggerli e a promuoverli, in particolare attraverso il dialogo politico.

L'accordo prevede anche una procedura che può essere utilizzata nei casi in cui una delle parti non rispetti i principi fondamentali esposti sopra. A tal fine l'UE è considerata una parte e ogni singolo paese ACP come un'altra parte. I dettagli della procedura sono stabiliti nell'articolo 96 dell'accordo.

Tale articolo è stato applicato circa 15 volte dal 2000, in seguito a rovesciamenti di governo violenti, escalation di violenza o violazioni dei diritti umani. Tra i casi passati figurano:

  • Fiji (2000, 2007)
  • Zimbabwe (2002)
  • Repubblica Centrafricana (2003)
  • Guinea-Bissau (2004, 2011)
  • Togo (2004)
  • Madagascar (2010)

Un processo di consultazione è stato avviato il 26 ottobre 2015 con il Burundi e si è concluso l'8 dicembre 2015.

Condizioni per l'avvio delle consultazioni previste dall'articolo 96

Se una delle parti dell’accordo ritiene che un'altra parte non ottemperi ai propri obblighi in materia di diritti umani, principi democratici o stato di diritto, deve prima cercare di risolvere la questione intensificando il dialogo politico (articolo 9 dell'accordo). Se, una volta esaurite tutte le possibilità di dialogo, le preoccupazioni in materia di diritti umani, principi democratici o stato di diritto permangono, le parti possono avviare un processo di consultazione.

Sono previsti alcuni casi eccezionali in cui l'avvio di un processo di consultazione è possibile senza un precedente dialogo politico:

  • un'urgenza particolare che richiede una reazione immediata
  • persistente inosservanza degli impegni assunti in occasione di un dialogo precedente
  • mancato avvio di un dialogo in buona fede

Avvio di consultazioni a norma dell'articolo 96

Se tutte le possibilità di dialogo sono state esaurite e una parte continua a non rispettare i suoi obblighi, l'altra parte può avviare un processo di consultazione con l'obiettivo di trovare una soluzione.

Perché l'Unione europea possa lanciare un processo di consultazione, occorre che il Consiglio inviti formalmente il governo del paese interessato a "consultazioni". Ciò avviene mediante una lettera di invito approvata dal Consiglio. Le consultazioni dovrebbero quindi iniziare entro 30 giorni.

Processo di consultazione

In pratica, le consultazioni a norma dell'articolo 96 si svolgono a livello governativo. Le parti dovrebbero cercare di avere un pari livello di rappresentanza durante le consultazioni. Nelle procedure di consultazione l'UE è rappresentata dalla presidenza del Consiglio e dalla Commissione europea.

La durata del periodo di consultazione dipende dalla natura e dalla gravità della violazione e dall'evoluzione delle discussioni. È stabilita di comune accordo tra le parti e non può essere superiore a 120 giorni.

Risultati della consultazione

Durante le consultazioni l'UE mira a raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le parti. In queste circostanze i partecipanti definiscono una tabella di marcia indicante le iniziative che devono essere prese da entrambe le parti per una normalizzazione delle relazioni. Tale tabella di marcia prende la forma di una decisione adottata dal Consiglio dell'UE.

Se entro la fine delle consultazioni non viene raggiunto un accordo, la parte che ha avviato la procedura di consultazione può prendere misure appropriate. Tali misure devono essere proporzionate alla violazione in questione, essere dirette contro i responsabili della violazione di elementi essenziali del partenariato, e avere il minor impatto negativo possibile sulla popolazione. Esse possono includere misure cautelari relative ai progetti e ai programmi di cooperazione in corso o la sospensione di progetti, programmi e altre forme di aiuto. In ultima istanza può essere sospesa la piena applicazione degli aiuti allo sviluppo previsti dall'accordo.

Nell'UE tali misure sono adottate mediante una decisione del Consiglio comprendente una lettera indirizzata alle autorità della parte interessata. Le misure appropriate sono stabilite per un determinato periodo di tempo e sono subordinate all'evolversi della situazione. Al termine del periodo in questione possono scadere o, se la situazione non è migliorata, essere prorogate.

L'articolo 96 nella pratica — l'esempio della Guinea-Bissau (2011)

Il 1º aprile 2010 il vicecapo di stato maggiore dell'esercito della Guinea-Bissau ha ordinato un ammutinamento che ha portato all'arresto del capo di stato maggiore dell'esercito e del primo ministro. Egli è così diventato di fatto il capo di stato maggiore, ed è stato ufficialmente nominato a tale carica il 25 giugno 2010.

L'UE ha condannato l'ammutinamento e ha invitato le autorità del paese a ripristinare il normale ordine democratico. Il 14 aprile, il Gruppo del Consiglio "Africa" ha chiesto ai capimissione dell'UE a Bissau di avviare un dialogo politico rafforzato con le autorità sui seguenti punti:

  • liberazione del capo di stato maggiore e delle altre persone detenute
  • responsabilità giuridica delle persone coinvolte e sanzioni disciplinari nei loro confronti
  • necessaria ubbidienza dovuta alle autorità democratiche legittime

Nel maggio 2010 la Commissione, il Consiglio e la presidenza del gruppo "Africa" hanno effettuato una missione congiunta in Guinea Bissau. Tale missione ha concluso che le autorità non erano in grado di soddisfare la richiesta dell'UE di ripristino dell'ordine costituzionale.

Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha deciso di avviare consultazioni con le autorità della Guinea-Bissau. L'Unione africana, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale e la Comunità dei paesi di lingua portoghese sono state invitate a partecipare alle consultazioni in qualità di osservatori. In attesa dell'esito delle consultazioni, la cooperazione allo sviluppo è stata sospesa.

La riunione di apertura del processo di consultazione si è svolta a Bruxelles il 29 marzo 2011. Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha concluso le consultazioni con la Guinea-Bissau e ha deciso una serie di misure per la graduale ripresa della cooperazione allo sviluppo con il paese. Ha stabilito che la decisione fosse riesaminata periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, e ha fissato la data di scadenza al 19 luglio 2012. In base ai progressi compiuti dalla Guinea-Bissau nel processo di riforme, sarebbe stata decisa l'eventuale ripresa graduale degli aiuti allo sviluppo da parte dell'UE.

Il 10 luglio 2012, a causa di un peggioramento della situazione in Guinea-Bissau, compreso un colpo di stato nel mese di aprile, le misure sono state prorogate di un anno. Nel luglio 2013 è stata decisa un'ulteriore proroga.

Nel 2014, a seguito di elezioni libere svoltesi in Guinea-Bissau, il Consiglio ha sospeso le misure che limitavano la cooperazione con il paese. La decisione originaria è stata infine abrogata nel marzo 2015.

Ultima modifica: 11 gennaio 2024