Meccanismo di risoluzione unico
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Infografica - Come funziona il meccanismo di risoluzione unico
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Lo scopo del meccanismo di risoluzione unico (SRM) è garantire una risoluzione ordinata delle banche in dissesto, con costi minimi per i contribuenti e per l'economia reale.
Ambito d'applicazione
Quando tutte le norme relative al meccanismo di risoluzione unico entreranno in vigore, si applicheranno alle banche degli Stati membri della zona euro e a quelle dei paesi dell'UE che scelgono di aderire all'Unione bancaria.
Struttura
Elemento chiave dell'Unione bancaria europea, il meccanismo di risoluzione unico si compone di:
- un'autorità di risoluzione a livello dell'UE - il Comitato di risoluzione unico
- un fondo di risoluzione comune, finanziato dal settore bancario
Obiettivi principali
- rafforzare la fiducia nel settore bancario
- impedire la corsa agli sportelli e il contagio
- ridurre al minimo la relazione negativa tra banche ed emittenti sovrani
- eliminare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari
1. Il Comitato di risoluzione unico
Principale organo decisionale del meccanismo di risoluzione unico, il Comitato:
- decide in merito ai programmi di risoluzione per le banche in dissesto (che includono l'applicazione di strumenti di risoluzione e l'utilizzo del Fondo di risoluzione unico)
- è direttamente responsabile delle fasi di pianificazione e risoluzione delle banche transfrontaliere e delle grandi banche dell'Unione bancaria, soggette alla vigilanza diretta della Banca centrale europea
- è responsabile di tutti i casi di risoluzione, indipendentemente dalle dimensioni della banca, qualora per la risoluzione si debba ricorrere al Fondo di risoluzione unico
- ha la responsabilità ultima di tutte le banche dell'Unione bancaria e può quindi decidere in qualsiasi momento di esercitare i suoi poteri nei confronti di qualunque banca
Composizione del Comitato di risoluzione unico
Il Comitato si riunisce in sessione esecutiva o plenaria.
| Comitato in sessione esecutiva | Comitato in sessione plenaria |
Membri con diritto di voto
| Membri con diritto di voto
|
Osservatori
| Osservatori
|
Il Consiglio ha nominato il presidente, il vicepresidente e i membri a tempo pieno del Comitato di risoluzione unico nel dicembre 2014.
Il mandato del primo presidente nominato dopo l'entrata in vigore del regolamento SRM è di tre anni, rinnovabile una volta per un periodo di cinque anni. Il mandato del vicepresidente e degli altri quattro membri a tempo pieno ha una durata di cinque anni.
Processo decisionale del Comitato di risoluzione unico
La sessione esecutiva prepara tutte le decisioni in materia di risoluzione. Adotta tali decisioni nella più ampia misura possibile per le banche di cui il Comitato è direttamente responsabile.
La sessione plenaria prende decisioni di carattere più generale:
- decisioni sul regolamento interno
- sul bilancio annuale del Comitato
- sugli investimenti e su questioni riguardanti il personale
Decide inoltre sull'utilizzo del Fondo di risoluzione unico al di là di determinate soglie.
Autorizza il Fondo di risoluzione unico a chiedere prestiti e a raccogliere contributi straordinari ex post.
2. Il Fondo di risoluzione unico
Il Fondo di risoluzione unico è un fondo istituito a livello sovranazionale.
Verrà utilizzato per la risoluzione delle banche in dissesto quando sono esaurite le altre opzioni, ad esempio lo strumento del bail-in.
Il Fondo sarà finanziato dai contributi del settore bancario.
Il Fondo di risoluzione unico verrà costituito nell'arco di 8 anni e dovrebbe raggiungere almeno l'1% dell'importo dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri dell'unione bancaria. Il suo importo stimato sarà di circa 55 miliardi di EUR.
Il singolo contributo dovuto da ciascuna banca sarà calcolato in percentuale dell'ammontare delle sue passività (esclusi i fondi propri e i depositi protetti) in relazione alle passività aggregate (esclusi i fondi propri e i depositi protetti) di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti. I contributi saranno adattati in proporzione ai rischi assunti da ciascun ente.
Infografica - Fondo di risoluzione unico
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Come funziona il Fondo di risoluzione unico
I contributi delle banche raccolti a livello nazionale saranno trasferiti al Fondo di risoluzione unico.
Una condizione preliminare per l'accesso al Fondo è l'applicazione delle norme di bail-in e dei principi stabiliti nella direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche e nel regolamento sul meccanismo di risoluzione unico.
Si tratta di una condizione necessaria per garantire il rispetto di uno dei principi fondamentali dell'Unione bancaria: il costo dei dissesti bancari deve essere a carico del settore finanziario e non dei contribuenti.
Il periodo di transizione di otto anni
Il Fondo sarà inizialmente costituito di "comparti nazionali". Questi verranno gradualmente fusi nel corso di una fase transitoria della durata di otto anni. Questa messa in comune dell'utilizzo dei fondi versati inizierà con il 40% nel primo anno e un ulteriore 20% nel secondo anno, per poi aumentare di un importo costante nei successivi sei anni, finché i comparti nazionali non cesseranno di esistere.
Il trasferimento e la messa in comune dei fondi sono definiti in un accordo intergovernativo distinto tra gli Stati membri che aderiscono all'unione bancaria. Questa decisione è stata presa dal Consiglio per fornire il massimo di certezza giuridica, tenuto conto delle preoccupazioni di natura giuridica e costituzionale sollevate in alcuni Stati membri.
26 Stati membri (tutti i paesi dell'UE, tranne Svezia e Regno Unito) hanno firmato l'accordo il 21 maggio 2014. In una dichiarazione separata, i firmatari hanno espresso l'intenzione di completare il processo di ratifica per tempo, affinché l'SRM diventi operativo a partire dal 1° gennaio 2016.
A partire dal 30 novembre 2015, un numero sufficiente di Stati membri ha ratificato un accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui gli strumenti di ratifica sono stati depositati dai firmatari partecipanti all'unione bancaria che rappresentino almeno il 90 % del totale dei voti ponderati di tutti i partecipanti.
Gli Stati membri non appartenenti alla zona euro che hanno firmato l'accordo dovranno osservare i diritti e gli obblighi che discendono dall'accordo soltanto una volta che avranno aderito al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico.
- Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico
- Verbale di rettifica dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, 21 maggio 2014
- Dichiarazione dei rappresentanti dei firmatari dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico (accordo intergovernativo) sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1 dell'accordo intergovernativo
- Gli Stati membri firmano un accordo sul fondo di risoluzione per il settore bancario (comunicato stampa, 21 maggio 2014)
Meccanismi di finanziamento supplementari
Nel dicembre del 2013 i ministri delle finanze dell'UE hanno adottato una dichiarazione in cui si precisa che, durante la fase di costituzione iniziale del Fondo di risoluzione unico, saranno disponibili finanziamenti ponte a partire da fonti nazionali, sostenuti da prelievi a carico delle banche, oppure dal meccanismo europeo di stabilità, conformemente alle procedure esistenti.
Ciò è necessario per garantire risorse finanziarie sufficienti per il Fondo di risoluzione unico durante il periodo transitorio.
Nel dicembre 2015 gli Stati membri partecipanti all'unione bancaria hanno approvato l'istituzione di un sistema di meccanismi di finanziamento ponte: a partire dal 2016 ciascuno Stato membro partecipante sottoscriverà con il Comitato di risoluzione unico un accordo armonizzato di prestito, fornendo al Comitato una linea di credito nazionale individuale per sostenere il proprio comparto nazionale nel Fondo di risoluzione unico. Ciò è necessario per assicurare l'adeguato funzionamento del Fondo in caso di eventuali carenze di risorse a seguito della risoluzione di banche nello Stato membro interessato.
L'importo aggregato massimo concordato delle linee di credito degli Stati membri della zona euro è fissato a 55 miliardi di EUR.
Le linee di credito nazionali dovranno essere utilizzate in ultima istanza, una volta esaurite tutte le altre fonti di finanziamento disponibili ai sensi delle norme dell'Unione bancaria.
Il sistema delle linee di credito nazionali mira ad assicurare la protezione dei contribuenti e sul medio termine non inciderà in modo significativo sulle finanze degli Stati membri, poiché gli importi richiesti per le linee di credito dovranno essere ripagati dal settore bancario di ogni paese.
Il sistema inoltre assicurerà la parità di diritti e doveri di tutti gli Stati membri partecipanti e non comporterà alcun costo per i paesi che non partecipano all'Unione bancaria.
Saranno altresì possibili temporanei trasferimenti tra comparti nazionali.
Durante la fase transitoria verranno elaborate misure comuni di sostegno che faciliteranno l'assunzione di prestiti da parte del Fondo di risoluzione unico e saranno infine rimborsate mediante contributi del settore bancario.
- Dichiarazione sull'unione bancaria e i meccanismi di finanziamento ponte per il Fondo di risoluzione unico (comunicato stampa, 8 dicembre 2015)
- Dichiarazione dell'Eurogruppo e dei ministri ECOFIN sul sostegno al meccanismo di risoluzione unico
- Meccanismo europeo di stabilità
Video di 2 minuti che spiega gli elementi principali del meccanismo di risoluzione unico
Come funziona il meccanismo di risoluzione unico
Il meccanismo di risoluzione unico prevede le fasi seguenti:
1. La Banca centrale europea, ovvero l'autorità di vigilanza, comunica al Comitato di risoluzione unico che una banca è in dissesto o a rischio di dissesto.
Tale decisione può essere presa anche dalla sessione esecutiva del Comitato di risoluzione unico di propria iniziativa se, dopo essere stata informata, la BCE non reagisce nell'arco di 3 giorni.
2. La sessione esecutiva decide se una soluzione mutuata dal settore privato è possibile e se la risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico.
3. Se non vengono soddisfatte le condizioni per la risoluzione, la banca è posta in liquidazione conformemente al diritto nazionale.
4. Se vengono soddisfatte le condizioni per la risoluzione, il Comitato di risoluzione unico adotta un programma di risoluzione. Il programma stabilisce gli strumenti di risoluzione e l'utilizzo del Fondo di risoluzione unico. Il Comitato trasmette il programma di risoluzione alla Commissione subito dopo averlo adottato.
5. Il programma entra in vigore entro 24 ore dalla sua approvazione da parte del Comitato. In questo arco di tempo la Commissione può adottare il programma oppure:
- obiettare agli aspetti discrezionali del programma di risoluzione adottato dal Comitato di risoluzione unico
- proporre al Consiglio di obiettare al programma perché la risoluzione non è necessaria nell'interesse pubblico. In questo caso il Consiglio delibera a maggioranza semplice
- proporre al Consiglio di approvare una modifica significativa all'importo del Fondo di cui al programma di risoluzione oppure di obiettare a tale modifica (è considerata significativa una modifica pari al 5% o più dell'importo del Fondo proposto dal Comitato)
Se la Commissione decide di proporre che il Consiglio muova obiezioni, essa deve agire in tal senso entro 12 ore dall'approvazione, da parte del Comitato, del programma di risoluzione, consentendo così al Consiglio di prendere una decisione entro le successive 12 ore.
Se il Consiglio obietta alla risoluzione di un ente creditizio, questo è posto in liquidazione conformemente al diritto nazionale.
6. Il Comitato garantisce quindi che la necessaria azione di risoluzione sia presa dalle autorità nazionali di risoluzione competenti.
Altri attori del meccanismo di risoluzione unico
Consiglio dell'UE
- nomina i membri del Comitato di risoluzione unico
- determina in che modo i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico devono essere forniti dal settore bancario (adottando un atto di esecuzione)
- può, in certi casi, obiettare ad un determinato programma di risoluzione
Commissione europea
Per conformarsi alla giurisprudenza dell'UE, un'istituzione dell'Unione europea deve approvare il programma di risoluzione adottato dal Comitato.
In pratica ciò significa che spetterà alla Commissione europea approvare il programma di risoluzione od obiettare agli aspetti discrezionali dei programmi di risoluzione adottati dal Comitato di risoluzione unico.
La Commissione può inoltre proporre che il Consiglio obietti ad un programma di risoluzione qualora non venga rispettato il criterio dell'interesse pubblico o laddove vi sia stata una modifica significativa dell'importo che deve essere utilizzato dal Fondo di risoluzione unico.
Banca centrale europea
In qualità di autorità di vigilanza delle banche che appartengono all'Unione bancaria, comunica al Comitato di risoluzione unico se una banca è in dissesto o a rischio di dissesto.
Autorità nazionali di risoluzione
Le autorità nazionali degli Stati membri partecipanti sono incaricate di pianificare e adottare i piani di risoluzione relativi alle banche di cui il Comitato di risoluzione unico non è direttamente responsabile.
Esse, inoltre, attuano tutte le decisioni loro destinate, conformemente alle istruzioni del Comitato di risoluzione unico.
Se un'autorità nazionale di risoluzione non rispetta una decisione del Comitato di risoluzione unico, il Comitato ha il potere di impartire ordini esecutivi direttamente alla banca in dissesto.
Perché il meccanismo di risoluzione unico (SRM)?
Il codice unico europeo ha armonizzato, in una certa misura, la normativa nazionale degli Stati membri ed offre alle autorità nazionali strumenti e poteri comuni di risoluzione. Tuttavia lascia alle autorità nazionali un certo grado di discrezionalità su come questi strumenti debbano essere applicati e su come i meccanismi di finanziamento nazionali debbano essere utilizzati per le procedure di risoluzione.
L'SRM è stato quindi concepito per garantire un approccio comune al problema delle banche in dissesto ed accrescere in tal modo la stabilità del settore finanziario negli Stati membri partecipanti.
L'SRM è inoltre concepito in modo da impedire la propagazione delle crisi negli Stati membri non partecipanti, facilitando così il funzionamento del mercato interno.
Disporre di un meccanismo di risoluzione unico si è reso necessario anche per scongiurare il rischio che gli Stati membri prendano decisioni distinte e potenzialmente incongruenti in merito alla risoluzione di gruppi bancari transfrontalieri che possono incidere sui costi complessivi della risoluzione.
Il Fondo di risoluzione unico è concepito per far sì che le banche non debbano dipendere dal sostegno dei bilanci nazionali e dalle differenti linee seguite dagli Stati membri nell'impiego dei meccanismi di finanziamento. Per di più, ciò contribuirà ad evitare situazioni in cui una risoluzione bancaria a livello nazionale produce un effetto sproporzionato sull'economia reale.
Infine il sistema di risoluzione sovranazionale era necessario per integrare il sistema di vigilanza a livello dell'UE, ovvero il meccanismo di vigilanza unico. In questo modo si possono scongiurare eventuali tensioni fra la BCE e le autorità nazionali di risoluzione.
Il meccanismo di risoluzione unico mira quindi a rafforzare la fiducia nel settore bancario, impedire la corsa agli sportelli e il contagio, ridurre al minimo la relazione negativa tra banche ed emittenti sovrani ed eliminare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari.
Entrata in vigore
Le disposizioni relative alla preparazione della pianificazione delle risoluzioni, alla raccolta di informazioni e alla cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione si applicano dal 1° gennaio 2015.
Le disposizioni relative alla pianificazione delle risoluzioni, all'intervento precoce, alle azioni di risoluzione e agli strumenti di risoluzione, compreso il bail-in degli azionisti e dei creditori, sono applicabili dal 1° gennaio 2016.
L'accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi nel Fondo di risoluzione unico entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui gli strumenti di ratifica sono stati depositati dai firmatari partecipanti al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico che rappresentino il 90 % del totale dei voti ponderati di tutti gli Stati membri partecipanti.