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  • Consiglio dell'Unione europea
  • Comunicato stampa
  • 25 aprile 2017 11:30

L'UE rafforza il controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco

Il 25 aprile 2017 il Consiglio ha adottato una direttiva relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, che rivede e completa la l'attuale direttiva 91/477/CEE.

"La nuova direttiva sulle armi da fuoco prevede controlli più rigorosi riguardo all'acquisizione e alla detenzione di armi da fuoco, in particolare affinché i canali legali e il quadro normativo per l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco non siano oggetto di abuso da parte di gruppi criminali o di terroristi. La direttiva costituisce pertanto un importante passo avanti, in particolare perché concilia le istanze di sicurezza con la necessità di preservare le attività legali. È tuttavia fondamentale che l'UE e gli Stati membri continuino ad adoperarsi per bloccare i canali illegali per l'acquisizione di armi da fuoco da parte di gruppi criminali o di terroristi."

Carmelo Abela, ministro maltese dell'interno e della sicurezza nazionale

Le modifiche trattano i rischi per la pubblica sicurezza e incolumità e si incentrano su quanto segue:

Maggiore tracciabilità delle armi da fuoco

La revisione rafforza le norme relative alla marcatura delle armi da fuoco, includendo, tra l’altro, un nuovo obbligo di marcatura anche di tutte le parti essenziali. L'armonizzazione delle norme per la marcatura delle armi da fuoco e l'introduzione del reciproco riconoscimento delle marcature tra Stati membri migliorerà la tracciabilità delle armi da fuoco usate in attività criminali, comprese quelle che sono state assemblate a partire da parti acquisite separatamente.

Queste informazioni devono anche essere registrate in archivi computerizzati nazionali. A tal fine gli Stati membri dovranno obbligare gli armaioli e gli intermediari a registrare, elettronicamente e senza indebiti ritardi, tutte le operazioni relative ad armi da fuoco.

Misure in materia di disattivazione e riattivazione o conversione delle armi da fuoco

Le norme sulla disattivazione delle armi da fuoco sono state rafforzate, in particolare attraverso una disposizione che rende obbligatoria la classificazione delle armi da fuoco disattivate nella categoria C (armi da fuoco soggette a dichiarazione). Fino a oggi le armi da fuoco disattivate non erano soggette ai requisiti stabiliti dalla direttiva.

La revisione include anche una nuova categoria di armi da saluto e acustiche, non contemplate dalla direttiva originaria, ossia armi da fuoco attive che sono state convertite in armi a salve da utilizzare, ad esempio, in teatro o in televisione. In assenza di norme nazionali più rigorose, tali armi da fuoco potevano essere acquistate liberamente. Questo costituiva un rischio, dato che la loro riconversione in armi attive era spesso possibile mediante procedure di limitata complessità (sono state ad esempio utilizzate per gli attentati terroristici di Parigi). La nuova formulazione della direttiva garantisce che tali armi restino registrate nella stessa categoria dell’arma da fuoco da cui sono state convertite.

Norme più severe riguardo all'acquisizione e alla detenzione delle armi da fuoco più pericolose

Le armi da fuoco più pericolose, classificate nella categoria A, possono essere acquisite e detenute unicamente sulla base di una deroga concessa dallo Stato membro interessato. Le norme per la concessione di tali deroghe sono state notevolmente rafforzate. I possibili motivi di deroga, come la difesa nazionale o la protezione di infrastrutture critiche, sono ora definiti in un elenco limitato e le deroghe possono essere concesse solo qualora ciò non sia contrario alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico.

Quando un'arma da fuoco della categoria A è necessaria per il tiro sportivo, essa può essere acquisita solo nel rispetto di rigorose norme che includono una pratica consolidata, riconosciuta da una federazione sportiva di tiro ufficiale.

L’articolo 7, paragrafo 4 bis, prevede la possibilità di rinnovare le autorizzazioni per le armi da fuoco semiautomatiche (nuovi punti 6, 7 od 8 della categoria A) legalmente acquisite e registrate prima dell'entrata in vigore della direttiva.

Divieto dell'uso civile delle armi da fuoco semiautomatiche più pericolose

Alcune delle armi da fuoco semiautomatiche più pericolose sono state ora aggiunte alla categoria A e sono pertanto vietate per l'uso civile. È questo il caso delle armi da fuoco corte semiautomatiche con caricatori in grado di contenere più di 20 cartucce e delle armi da fuoco lunghe semiautomatiche con caricatori in grado di contenere più di 10 cartucce. Analogamente, sono ora vietate anche le armi da fuoco lunghe facili da nascondere, ad esempio grazie a un calcio pieghevole o telescopico.

Migliore scambio di informazioni pertinenti tra Stati membri

Le nuove norme consentono alla Commissione di proporre l'istituzione di un sistema per lo scambio elettronico di informazioni tra Stati membri. Le informazioni riguarderebbero i casi in cui sia stato autorizzato il trasferimento di un'arma da fuoco verso un altro Stato membro e quelli in cui siano state rifiutate l'acquisizione e la detenzione di un'arma da fuoco.

La direttiva definisce norme minime e non osta a che gli Stati membri adottino e applichino norme più severe.

Prossime tappe

Il Consiglio e il Parlamento europeo devono ora firmare la direttiva adottata. Il testo firmato sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrerà in vigore 20 giorni dopo.

Informazioni generali

La direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi è stata inizialmente concepita come una misura volta a stabilire un equilibrio tra gli obiettivi del mercato interno e gli imperativi di sicurezza in materia di armi da fuoco per uso civile.

La proposta di modifica è stata presentata dalla Commissione europea il 18 novembre 2015 sulla scia degli atti terroristici perpetrati in Europa che hanno messo in luce carenze nell'attuazione della direttiva. L'attuale revisione rappresenta la continuazione del riesame del 2008 e consente inoltre di allineare la legislazione dell'UE alle disposizioni del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco.

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Ultima modifica: 13 gennaio 2024