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ESP-PO-01001 - 
<Retrocopertina, lato interno>
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Articolo 39. Il titolare del "Libro de Familia" esige che vi figurino tutte le certificazioni pertinenti, non appena sono iscritte nel registro. L'ufficiale dello stato civile presta particolare attenzione al rispetto di questa disposizione, in particolare per quanto riguarda i matrimoni dei figli e i decessi. Articolo 40. L'ufficiale dello stato civile mette a disposizione gratuitamente dei titolari del "Libro de Familia" i fogli aggiuntivi necessari, di dimensioni identiche e in carta ordinaria. I fogli aggiuntivi recano la firma dell'ufficiale dello stato civile e il timbro dell'ufficio dello stato civile. Sull'ultimo foglio aggiuntivo è indicato il loro numero totale. Articolo 46. Le certificazioni rilasciate dal giudice di pace saranno sempre rilasciate e firmate congiuntamente dal giudice e dal cancelliere

Circolare del 2 giugno 1981 della Direzione generale dei registri e del notariato - Orientamenti generali: a) il "Libro de Familia" è consegnato al genitore o ai genitori che riconoscono un figlio naturale o che adottano un figlio, nonché alle persone che contraggono matrimonio, fatta eccezione per coloro che già dispongono di un "Libro de Familia" in ragione del primo motivo. b) Il "Libro de Familia" menziona unicamente i figli avuti in comune dai due genitori, o quelli di un solo genitore qualora questi sia il solo ad essere legalmente noto. I figli non aventi medesima filiazione figurano quindi in "Libros de Familia" distinti

c) Sul foglio destinato al matrimonio figura il matrimonio contratto dai titolari del "Libro de Familia" in qualsiasi momento. d) Sui fogli destinati alla nascita dei figli, che siano nati all'interno del matrimonio, o che siano stati adottati dai due coniugi o da uno solo, o che siano figli naturali riconosciuti da uno dei genitori o da entrambi, lo status di questi figli non è indicato esplicitamente. e) Sui fogli in bianco figurano inoltre, se del caso, il divorzio, la separazione o l'annullamento del matrimonio che vi era stato iscritto, una volta inserite nel registro pertinente le decisioni giudiziarie afferenti

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[ Documento creato il : 01.07.2021 09:09:41 CEST ]