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  • Consiglio dell'Unione europea
  • Comunicato stampa
  • 8 giugno 2017 12:00

Nuove norme per i contratti di fornitura di contenuto digitale: il Consiglio adotta la sua posizione

L'8 giugno, il Consiglio ha adottato la sua posizione sulla direttiva che fissa nuove norme in materia di contratti tra imprese e consumatori per la fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.

L'obiettivo delle nuove norme è garantire un elevato livello di protezione e certezza giuridica per i consumatori europei, in particolare quando effettuano acquisti transfrontalieri, nonché rendere più facile per le imprese, specialmente le PMI, vendere a livello dell'UE.

"Che si tratti di musica e film online, applicazioni, servizi come Facebook o YouTube, le nuove norme aumenteranno la certezza dei consumatori e dei fornitori quando effettuano acquisti o vendite a livello transfrontaliero. Si tratta di un compromesso ambizioso ma nel contempo delicato ed equilibrato che garantisce i diritti dei consumatori europei e al tempo stesso apre la possibilità di creare nuove opportunità commerciali per le imprese dell'UE tramite la promozione dell'innovazione e della concorrenza."

Presidenza maltese

Principali elementi della posizione del Consiglio

I principali elementi del compromesso raggiunto dal Consiglio si riferiscono a:

  • il campo di applicazione della direttiva, in particolare per quanto riguarda il contenuto digitale incorporato, i servizi di comunicazione interpersonale "over the top" (al di sopra delle reti - OTT), i contratti a pacchetto e il trattamento dei dati personali. Su quest'ultimo aspetto, il testo prevede che i consumatori abbiano il diritto di avvalersi dei rimedi contrattuali non solo nell'ambito di contratti in cui corrispondono un pagamento per il contenuto o il servizio digitale, ma anche nei casi in cui forniscono soltanto dati personali che saranno trattati dai fornitori. Tuttavia, nel caso in cui i dati personali siano trattati dal fornitore esclusivamente ai fini della fornitura del contenuto o del servizio digitale o per conformarsi agli obblighi di legge cui il fornitore è soggetto, la direttiva non è di applicazione.
  • i rimedi per mancata fornitura e difetto di conformità. Al fine di salvaguardare gli interessi sia dei fornitori che dei consumatori, il testo prevede che ai fornitori sia concessa una "seconda possibilità" in caso di mancata fornitura prima che il contratto possa essere risolto. Per quanto riguarda il difetto di conformità, il testo prevede maggiore flessibilità per l'attuazione a livello nazionale, stabilendo le condizioni per l'uso dei diversi rimedi piuttosto che prevedere una rigida gerarchia tra i rimedi.
  • i limiti di tempo alla responsabilità del fornitore. Per tenere conto delle differenze a livello nazionale il testo di compromesso non armonizza pienamente i termini di prescrizione o i periodi di garanzia, ma stabilisce che la responsabilità del fornitore in caso di difetti di conformità non può essere inferiore a due anni.
  • il termine per l'inversione dell'onere della prova. Il termine durante il quale l'onere della prova relativamente a difetti di conformità è a carico del fornitore è fissato ad un anno.

Informazioni generali

La direttiva riguarda contratti tra imprese e consumatori per la fornitura di contenuto digitale e comprende: dati prodotti e forniti in formato digitale (ad es. musica, video online, ecc.), servizi che consentono la creazione, la trasformazione o la memorizzazione di dati in formato digitale (ad es. archiviazione su cloud), servizi che consentono la condivisione di dati (ad es. Facebook, YouTube, ecc.) e qualsiasi supporto durevole usato esclusivamente quale vettore per trasferire il contenuto digitale (ad es. DVD).

La proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale è stata presentata dalla Commissione il 9 dicembre 2015 unitamente ad una proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni.

Prossime tappe

I negoziati con il Parlamento inizieranno non appena quest'ultimo avrà adottato la sua posizione, probabilmente nel corso dell’autunno.

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Ultima modifica: 14 gennaio 2024