Protezione dei dati nell'attività di contrasto
L'UE protegge i dati personali utilizzati dalle autorità di contrasto a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.
Protezione dei dati nella cooperazione giudiziaria e di polizia
La natura specifica delle attività giudiziarie e di polizia in materia penale rende necessarie norme diversificate in materia di protezione dei dati personali nel contesto di tali attività per facilitare il libero flusso dei dati e promuovere la cooperazione fra gli Stati membri in tali ambiti.
La direttiva sulla protezione dei dati personali trattati a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati è stata adottata nel 2016 ed è entrata in vigore nel 2018.
Obiettivo della direttiva è tutelare il diritto delle persone fisiche alla protezione dei loro dati personali, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza pubblica.
La direttiva si applica al trattamento dei dati sia transfrontalieri che nazionali da parte delle autorità competenti degli Stati membri a fini di:
- prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati
- salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e prevenzione di tali minacce
Non copre tuttavia le attività di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'UE, né le attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.
Diritti della persona
La direttiva stabilisce una serie di principi, tra cui la necessità di garantire che i dati personali raccolti:
- siano trattati in modo lecito
- siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime
- non siano eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati
Le norme prevedono l'obbligo per gli Stati membri di fornire informazioni comprensibili e garantire i diritti dell'interessato di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento. Tuttavia, stabiliscono anche restrizioni di tali diritti, consentendo agli Stati membri di adottare misure legislative intese a limitarli.
Applicazione delle norme in materia di protezione dei dati
La direttiva sulla protezione dei dati personali trattati a fini di contrasto in campo penale descrive le responsabilità dei titolari del trattamento dei dati (coloro che sono incaricati del trattamento dei dati), che comprendono:
la nomina di un responsabile della protezione dei dati incaricato di assistere le autorità competenti nel garantire la conformità alle norme in materia di protezione dei dati
l'obbligo di effettuare una valutazione d'impatto nei casi in cui un tipo di trattamento potrebbe comportare un rischio elevato per i diritti degli interessati
Le autorità di controllo possono essere le stesse di quelle istituite a titolo del regolamento generale sulla protezione dei dati. La direttiva prevede norme sull'assistenza reciproca obbligatoria e un obbligo generale di cooperazione.
Il comitato europeo per la protezione dei dati garantisce la piena applicazione della direttiva. Tale comitato è composto da rappresentanti di tutte le 27 autorità di controllo indipendenti e monitora anche l'applicazione del GDPR.
La direttiva riconosce il diritto degli interessati a un risarcimento per eventuali danni subiti a seguito di un trattamento non conforme alle norme previste.
Trasferimenti verso paesi terzi
I trasferimenti verso paesi terzi sono possibili solo se richiesti a fini di contrasto e se la Commissione europea ha adottato una decisione di adeguatezza sul livello di protezione offerto dal paese in questione.
In mancanza di tale decisione, i trasferimenti possono avere luogo sulla base di garanzie adeguate.
Per maggiori informazioni
Protezione dei dati nell'UE
Il regolamento generale sulla protezione dei dati
Ultima modifica: 20 giugno 2024