"Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione. I cookie necessari sono fondamentali per sostenere caratteristiche essenziali del sito web del Consiglio. Grazie ai cookie facoltativi vengono prodotte analisi statistiche anonime e aggregate per rispondere al meglio alle tue esigenze.
Unione dei mercati dei capitali: il Consiglio approva il mandato negoziale sulla proposta volta a rafforzare la trasparenza del mercato
I rappresentanti degli Stati membri dell'UE hanno concordato oggi un mandato per avviare negoziati con il Parlamento europeo riguardo a un riesame del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari ("MiFIR") e della seconda direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari ("MiFID II"). Le priorità di tale riesame sono migliorare la trasparenza e la disponibilità dei dati di mercato, migliorare la parità di condizioni tra le sedi di esecuzione e garantire che le infrastrutture di mercato dell'UE possano rimanere competitive a livello internazionale.
Sulla base di tale mandato, i negoziati con il Parlamento europeo possono iniziare al fine di raggiungere un accordo definitivo sulla futura legislazione.
Il riesame del MiFIR è un passo importante per rafforzare la trasparenza del mercato. Consentirà in particolare agli investitori più piccoli di accedere più facilmente ai dati necessari per investire in azioni o obbligazioni. Un mercato finanziario più trasparente e accessibile rafforzerà l'integrità, la competitività e l'efficienza complessive del mercato unico, a vantaggio delle imprese e dei cittadini.
Zbyněk Stanjura, ministro delle Finanze della Repubblica ceca
Questa proposta renderà più solide le infrastrutture di mercato dell'UE. Le modifiche proposte contribuiranno anche ad aumentare la liquidità di mercato, il che faciliterà l'ottenimento di finanziamenti sui mercati dei capitali da parte delle imprese.
Il progetto di regolamento mira a istituire una banca dati centralizzata o un "sistema consolidato di pubblicazione", che fornirà l'accesso ai dati di mercato provenienti dalle sedi di negoziazione nonché dagli internalizzatori sistematici e dai dispositivi di pubblicazione autorizzati in tutta l'UE in modo consolidato. Ciò migliorerà la trasparenza complessiva dei prezzi tra le sedi di negoziazione e garantirà agli investitori un più agevole accesso ai dati sulle negoziazioni.
Il testo garantisce che i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) forniscano dati consolidati affidabili quasi in tempo reale, precisando che il CTP dovrebbe pubblicare il sistema consolidato di pubblicazione delle operazioni eseguite unitamente alle migliori offerte di acquisto e di vendita disponibili al momento della negoziazione specifica e alle migliori offerte di acquisto e di vendita disponibili in Europa nei mercati più competitivi al momento della negoziazione .
Inoltre, il progetto di regolamento introduce una limitazione dei pagamenti per instradare gli ordini dei clienti nell'Unione. Il regolamento lascia agli Stati membri il potere discrezionale di consentire tale pratica solo nel loro territorio.
Inoltre, il progetto di regolamento chiarisce la limitazione del dark trading, eliminando la complessità e l'onerosità del sistema. L'attuale doppio massimale sul volume stabilisce che la quota di dark trading su una singola sede non può superare il 4% del totale delle negoziazioni e che la quota di dark trading in uno strumento rappresentativo di capitale nell'UE non può superare l'8% del totale delle negoziazioni. Il nuovo massimale unico sul volume stabilito nel progetto di regolamento si basa esclusivamente su una soglia a livello di UE fissata al 10%.
Inoltre, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, il testo modifica i tempi di differimento per la dimensione e il profilo di liquidità delle operazioni in obbligazioni, prodotti strutturati e quote di emissione. Tali differimenti dovrebbero basarsi sulla liquidità di un'obbligazione, di uno strumento finanziario strutturato e di una quota di emissioni, nonché sulla dimensione delle operazioni.
Per i fornitori di liquidità in obbligazioni, il mascheramento del prezzo e del volume delle operazioni per le operazioni molto grandi non dovrebbe in alcun caso superare le quattro settimane.
Per i derivati OTC, la durata dei differimenti dovrebbe essere calibrata su una base più flessibile, poiché solo dati di mercato adeguati possono determinare l'adeguatezza di ciascun periodo. L'ESMA determinerà la durata di tali differimenti.
Con questo aggiornamento si rafforzano anche alcune disposizioni relative alle imprese di investimento che negoziano per conto proprio, in quanto forniscono liquidità al mercato anche in condizioni di stress del mercato.
Informazioni generali
Nel suo piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali 2020, la Commissione ha annunciato la propria intenzione di presentare una proposta legislativa per creare una banca dati centralizzata destinata a fornire una visione completa dei prezzi e del volume degli strumenti finanziari di capitale e degli strumenti finanziari equity-like negoziati in tutta l'UE in una moltitudine di sedi di negoziazione (sistema consolidato di pubblicazione). Il 2 dicembre 2022, nelle sue conclusioni sul piano d'azione, il Consiglio ha incoraggiato la Commissione a stimolare maggiori attività di investimento all'interno dell'UE valutando ulteriormente in che modo affrontare gli ostacoli in vista della creazione di un sistema consolidato di pubblicazione.
La Commissione ha presentato la sua proposta di modifica del MiFIR e della MiFID II a tal fine il 25 novembre 2021.
Questa risorsa è attualmente disponibile solo nelle seguenti lingue: