Prodotti del lavoro forzato
Il ricorso al lavoro forzato nella fabbricazione dei prodotti continua a essere un problema mondiale, la cui soluzione impone una regolamentazione internazionale comune. Il nuovo regolamento dell'UE eliminerà efficacemente dal mercato dell'Unione i prodotti ottenuti con il lavoro forzato.
La realtà del lavoro forzato
Il lavoro forzato, compreso il lavoro minorile forzato, è tuttora diffuso in tutto il mondo. Secondo le stime dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), a livello mondiale sono circa 27,6 milioni le persone in una situazione di lavoro forzato, di cui 3,3 milioni sono minori.
Secondo la definizione dell'OIL, per lavoro forzato si intende "ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente".
Si fa riferimento a situazioni in cui si obbligano le persone a lavorare facendo ricorso alla violenza o all'intimidazione o con mezzi più indiretti, quali la manipolazione del debito, il trattenimento dei documenti d'identità o la minaccia di denuncia alle autorità competenti per l'immigrazione.
Il lavoro forzato è ancora presente in moltissimi settori.
Prodotti tessili
Agricoltura
Attività estrattive
La strategia dell'UE per vietare i prodotti del lavoro forzato
L'UE ha adottato norme volte a vietare l'immissione e la messa a disposizione sul mercato dell'UE — o l'esportazione dal mercato dell'UE — di prodotti ottenuti ricorrendo al lavoro forzato.
A tal fine, il regolamento adottato nel novembre 2024 istituisce un quadro strutturato per vietare il ricorso al lavoro forzato nella produzione di beni dell'UE e all'interno delle catene di approvvigionamento.
Consentirà all'UE di vietare e rimuovere un prodotto dal mercato unico se è dimostrato che è stato ottenuto da lavoro forzato, indipendentemente dal fatto che sia prodotto all'interno dell'UE o importato nell'UE.
Indagini
Per contribuire a valutare possibili violazioni del regolamento, la Commissione istituirà una banca dati contenente informazioni verificabili e regolarmente aggiornate sulle zone o sui prodotti a rischio di lavoro forzato.
Diverse autorità sono incaricate di dirigere le indagini:
- la Commissione è competente al di fuori del territorio dell'UE
- l'autorità nazionale competente dirige l'indagine quando i rischi sono situati nel territorio di uno Stato membro
Le autorità degli Stati membri dovrebbero condividere informazioni con altri Stati membri qualora sospettino violazioni del regolamento in altre parti dell'UE, o condividere informazioni con la Commissione, qualora sospettino il ricorso al lavoro forzato in un paese terzo.
I criteri per valutare le violazioni del regolamento sono i seguenti:
- l'entità e la gravità del presunto lavoro forzato
- la quantità o il volume dei prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione
- la quota delle parti del prodotto finale che potrebbero essere state ottenute con il lavoro forzato
- la prossimità degli operatori economici ai presunti rischi di lavoro forzato nella loro catena di approvvigionamento, nonché il loro margine di azione per affrontarli
Decisione finale
La decisione finale sarà presa dall'autorità che ha diretto l'indagine.
La decisione adottata da un'autorità nazionale si applicherà in tutti gli altri Stati membri sulla base del principio del riconoscimento reciproco.
Se concludono che è stato fatto ricorso al lavoro forzato, le autorità possono decidere di vietare e ritirare i prodotti dal mercato dell'UE e dai mercati online. Tuttavia, se i produttori eliminano il lavoro forzato dalle loro attività o catene di approvvigionamento, i prodotti vietati possono essere riammessi sul mercato dell'UE.
Quali prodotti saranno vietati?
La proposta riguarda tutti i prodotti fabbricati ricorrendo al lavoro forzato ovvero immessi e messi a disposizione sul mercato dell'UE o esportati dall'UE.
Tutti i settori industriali saranno interessati dalla nuova legislazione.
Accrescere la fiducia dei consumatori
Il nuovo regolamento rafforzerà la fiducia dei consumatori, dal momento che per i prodotti presenti sul mercato dell'UE è garantito il rispetto delle norme in materia di diritti umani.
Per le imprese, la proposta ha il potenziale di ottimizzare gli sforzi in materia di sostenibilità sociale, promuovendo maggiore fiducia da parte del pubblico e maggiore credibilità tra i clienti.
Obiettivo del divieto previsto è contribuire attivamente agli sforzi globali volti a eliminare il lavoro forzato e a tutelare i diritti dei lavoratori e dei minori.
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Ultima modifica: 9 dicembre 2024