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Prodotti del lavoro forzato

Il ricorso al lavoro forzato nella fabbricazione dei prodotti continua a essere un problema mondiale. La legislazione dell'UE mira a eliminare efficacemente dal mercato dell'Unione i prodotti ottenuti con il lavoro forzato.

La realtà del lavoro forzato

Il lavoro forzato, compreso il lavoro minorile forzato, è tuttora diffuso in tutto il mondo. Secondo le stime dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), a livello mondiale sono circa 27,6 milioni le persone in una situazione di lavoro forzato, di cui 3,3 milioni sono minori.

Secondo la definizione dell'OIL, per lavoro forzato si intende "ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente".

Si fa riferimento a situazioni in cui si obbligano le persone a lavorare facendo ricorso alla violenza o all'intimidazione o con mezzi più indiretti, quali la manipolazione del debito, il trattenimento dei documenti d'identità o la minaccia di denuncia alle autorità competenti per l'immigrazione.

Il lavoro forzato è ancora presente in moltissimi settori, come l'industria tessile e mineraria e l'agricoltura.

Prodotti tessili

Agricoltura

Attività estrattive

La strategia dell'UE per vietare i prodotti del lavoro forzato

L'UE ha adottato norme volte a vietare l'immissione e la messa a disposizione sul mercato dell'UE – o l'esportazione dal mercato dell'UE – di prodotti ottenuti ricorrendo al lavoro forzato.

A tal fine, il regolamento entrato in vigore nel dicembre 2024 istituisce un quadro strutturato per vietare il ricorso al lavoro forzato nella produzione di beni dell'UE e all'interno delle catene di approvvigionamento.

Il suo obiettivo è consentire all'UE di vietare e rimuovere un prodotto dal mercato unico se è dimostrato che è stato ottenuto da lavoro forzato, indipendentemente dal fatto che sia prodotto all'interno dell'UE o importato nell'UE.

Le norme diventeranno applicabili il 14 dicembre 2027, data a partire dalla quale nessun prodotto ottenuto con il lavoro forzato potrà essere venduto sul mercato dell'UE.

Indagini

Per contribuire a valutare possibili violazioni del regolamento, la Commissione sta predisponendo una banca dati che conterrà informazioni verificabili e regolarmente aggiornate sulle zone o sui prodotti a rischio di lavoro forzato.

Diverse autorità saranno incaricate di dirigere le indagini:

  • la Commissione è competente al di fuori del territorio dell'UE
  • l'autorità nazionale competente dirige l'indagine quando i rischi sono situati nel territorio di uno Stato membro

Le autorità degli Stati membri dovrebbero condividere informazioni con altri Stati membri qualora sospettino violazioni del regolamento in altre parti dell'UE, o condividere informazioni con la Commissione, qualora sospettino il ricorso al lavoro forzato in un paese terzo.

I criteri per valutare le violazioni del regolamento sono i seguenti:

  • l'entità e la gravità del presunto lavoro forzato
  • la quantità o il volume dei prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione
  • la quota delle parti del prodotto finale che potrebbero essere state ottenute con il lavoro forzato
  • la prossimità degli operatori economici ai presunti rischi di lavoro forzato nella loro catena di approvvigionamento, nonché il loro margine di azione per affrontarli

Decisione finale

La decisione finale sarà presa dall'autorità che ha diretto l'indagine.

La decisione adottata da un'autorità nazionale si applicherà in tutti gli altri Stati membri sulla base del principio del riconoscimento reciproco.

Se concludono che è stato fatto ricorso al lavoro forzato, le autorità possono decidere di vietare e ritirare i prodotti dal mercato dell'UE e dai mercati online. Tuttavia, se i produttori eliminano il lavoro forzato dalle loro attività o catene di approvvigionamento, i prodotti vietati possono essere riammessi sul mercato dell'UE.

Quali prodotti saranno vietati?

Le norme riguardano tutti i prodotti fabbricati ricorrendo al lavoro forzato ovvero immessi e messi a disposizione sul mercato dell'UE o esportati dall'UE.

Tutti i settori industriali sono interessati dalla legislazione.

Accrescere la fiducia dei consumatori

Il nuovo regolamento mira a rafforzare la fiducia dei consumatori, dal momento che per i prodotti presenti sul mercato dell'UE è garantito il rispetto delle norme in materia di diritti umani.

Per le imprese, il regolamento ha il potenziale di ottimizzare gli sforzi in materia di sostenibilità sociale, promuovendo maggiore fiducia da parte del pubblico e maggiore credibilità tra i clienti.

Obiettivo del divieto previsto è contribuire attivamente agli sforzi globali volti a eliminare il lavoro forzato e a tutelare i diritti dei lavoratori e dei minori.

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Ultima modifica: 17 agosto 2024