Proposte tecniche
In sintesi
Il cosiddetto "pilastro tecnico" del quarto pacchetto ferroviario riguarda aggiornamenti a tre importanti atti legislativi vigenti. Scopo delle modifiche è ridurre i costi amministrativi per gli operatori del trasporto ferroviario e agevolare l'ingresso di nuovi operatori nel mercato ferroviario. Una delle principali modifiche riguarda l'Agenzia ferroviaria europea (ERA). Al momento, essa svolge un ruolo fondamentale nella promozione dell'interoperabilità e nell'armonizzazione delle norme tecniche in tutto il mercato dell'UE. Le norme tecniche e di sicurezza nazionali tuttavia convivono con quelle dell'UE elaborate dall'ERA, creando inutili complessità per gli operatori del trasporto ferroviario. Le revisioni proposte renderebbero l'ERA l'unico organismo responsabile del rilascio di autorizzazioni dei veicoli e di certificati di sicurezza in tutta l'UE.
Parallelamente all'evoluzione delle responsabilità dell'ERA, il quarto pacchetto ferroviario comprende inoltre aggiornamenti di atti legislativi in vigore in materia di interoperabilità e sicurezza ferroviaria. Queste modifiche sono intese a rimuovere i rimanenti ostacoli tecnici e amministrativi alla creazione di uno spazio unico ferroviario europeo.
Nel dettaglio
1. Proposta relativa all'Agenzia ferroviaria europea - 2013/0014 (COD)
Le procedure per l'autorizzazione di nuovi veicoli ferroviari possono attualmente durare fino a due anni e costare fino a 6 milioni di EUR. Gli operatori ferroviari devono altresì corrispondere all'autorità nazionale per la sicurezza i costi della procedura di autorizzazione.
Ciò ostacola l'accesso al mercato per i nuovi operatori e i produttori di nuovi veicoli.
L'ERA ha attualmente la responsabilità di elaborare le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) dell'UE e di proporre metodi e obiettivi di sicurezza per la sicurezza ferroviaria. Tuttavia, sebbene esistano norme armonizzate, le autorizzazioni ferroviarie e i certificati di sicurezza sono ancora rilasciati dagli Stati membri.
In base alle modifiche proposte, l'ERA avrebbe responsabilità esclusiva per il rilascio delle autorizzazioni dei veicoli ferroviari, dei certificati di sicurezza per gli operatori ferroviari e delle autorizzazioni per i sistemi di controllo, comando e segnalamento sui binari. Assumerebbe inoltre nuovi compiti, tra i quali:
- il controllo delle norme ferroviarie nazionali e delle attività delle autorità nazionali nelle aree dell'interoperabilità e della sicurezza ferroviarie
- la fornitura di supporto tecnico indipendente e obiettivo, in particolare alla Commissione
- un ruolo più forte nell'assicurare lo sviluppo coerente e l'attuazione rapida delle applicazioni telematiche
- un ruolo più importante nell'assicurare lo sviluppo coerente del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)
La proposta prevede altresì miglioramenti alla struttura di governance e ai metodi di funzionamento interno dell'ERA.
2. Proposta relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario nell'UE - 2013/0015 (COD)
La direttiva in vigore (2008/57) era stata introdotta per garantire l'armonizzazione delle norme tecniche in materia di reti e interoperabilità ferroviarie - un elemento chiave per lo sviluppo e la creazione di reti ferroviarie transeuropee. Le modifiche proposte definiscono un approccio comune in materia di norme sull'interoperabilità, che accrescerebbe le economie di scala per gli operatori ferroviari. Le modifiche sveltirebbero inoltre le procedure amministrative riducendone pertanto i costi. La revisione andrebbe anche ad adeguare la direttiva del 2008 ad altri elementi del quarto pacchetto ferroviario, in particolare alla proposta riguardante la revisione del ruolo dell'ERA.
In particolare la proposta include una nuova disposizione in materia di specifiche tecniche di interoperabilità (STI) al fine di coprire i sottosistemi esistenti. Ciò consente altresì agli operatori ferroviari di verificare la compatibilità tra i veicoli e le linee su cui tali veicoli saranno operativi. Le altre modifiche contemplano:
- chiarezza circa l'utilizzo dei pareri formulati dall'ERA in attesa della modifica delle STI, in seguito al rilevamento di carenze
- riduzione dei casi di eventuale non applicazione delle STI
- una nuova disposizione relativa all'autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato
- chiarezza circa il ruolo degli operatori ferroviari e dei gestori dell'infrastruttura nella verifica della compatibilità tecnica fra un veicolo e un tragitto
3. Proposta di modifica della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie - 2013/0016 (COD)
La direttiva in vigore (2004/49) ha istituito un quadro per la sicurezza delle ferrovie ma non è giunta ad introdurre un certificato di sicurezza unico. Il quarto pacchetto ferroviario propone che l'UE passi ad un certificato di sicurezza unico, rilasciato dall'Agenzia ferroviaria europea (ERA). Ciò significa che la direttiva del 2004 deve essere aggiornata, per ridefinire il ruolo delle autorità nazionali per la sicurezza e ripartire le responsabilità fra queste ultime e l'ERA. Le modifiche proposte tengono anche conto delle recenti evoluzioni del mercato ferroviario, e garantiscono l'impiego di misure di monitoraggio della sicurezza e di controllo del rischio corrette.
In particolare la direttiva riveduta intende:
- agevolare la creazione e l'attuazione di un certificato di sicurezza unico dell'UE, concedendo nel frattempo l'accesso all'infrastruttura ferroviaria soltanto agli operatori ferroviari muniti di un certificato di sicurezza
- tener conto degli sviluppi del mercato ferroviario, quali l'incremento dell'esternalizzazione dei servizi e la diminuzione dei controlli interni
- adeguare il suo campo di applicazione e le sue definizioni alla direttiva riveduta sull'interoperabilità
- precisare il grado di cooperazione tra gli organismi investigativi e le autorità giudiziarie nazionali durante le indagini in seguito ad un incidente
In seno al Consiglio
Il 10 dicembre 2015 il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura su tutti e tre i progetti di direttive. Il Parlamento europeo deve ora approvarli formalmente in seconda lettura.
Il Consiglio ha adottato testi di orientamento generale distinti per ciascuna delle proposte durante le sessioni del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" (TTE) del giugno 2013, ottobre 2013 e marzo 2014. L'accordo politico su tutti e tre i progetti di proposte è intervenuto il 5 giugno 2014. A seguito di una serie di triloghi informali, il 17 giugno 2015 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulle tre proposte tecniche. L'accordo è stato confermato dagli Stati membri nella riunione del Coreper del 30 giugno 2015.
1. Proposta relativa all'Agenzia ferroviaria europea
Il 14 marzo 2014 il Consiglio ha adottato un orientamento generale che presenta varie modifiche alla proposta originale, tra cui:
- modifica del ruolo dell'ERA nell'esame delle norme nazionali connesse alla sicurezza e all'interoperabilità ferroviarie
- ulteriori chiarimenti su quando la Commissione sarà in grado di adottare una decisione sulle norme nazionali
Il testo del Consiglio esamina anche il processo per affrontare le carenze nei compiti connessi a sicurezza e interoperabilità delle autorità nazionali per la sicurezza, i diritti che l'ERA deve applicare per i servizi che fornirà, e la creazione di un sistema di ricorsi.
Il 26 febbraio 2014 il Parlamento europeo ha definito la sua posizione in prima lettura su tutti e sei gli atti legislativi nell'ambito del quarto pacchetto ferroviario.
2. Proposta relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario nell'UE
Il 10 giugno 2013 il Consiglio ha adottato un orientamento generale che presenta varie modifiche alla proposta originale. Il Consiglio propone modifiche alle responsabilità delle autorità nazionali per la sicurezza e dell'ERA relativamente al processo di autorizzazione dei veicoli. Il testo del Consiglio prevede un doppio sistema di autorizzazioni con una separazione chiara dei compiti e delle responsabilità tra l'ERA e le autorità nazionali di sicurezza. L'ERA rilascerebbe autorizzazioni per veicoli da utilizzarsi nelle operazioni transfrontaliere, sulla base di valutazioni svolte dalle autorità nazionali.
3. Proposta sulla sicurezza delle ferrovie
Il 10 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato un orientamento generale che presenta varie modifiche alla proposta originale. Il testo concordato dal Consiglio prevede un doppio sistema di certificazione di sicurezza che introduce un certificato di sicurezza unico. Questo doppio sistema attribuirebbe all'ERA una funzione di "sportello unico" per le imprese ferroviarie che esercitano in più Stati membri. Le autorità nazionali manterrebbero tuttavia un ruolo fondamentale nello svolgimento delle valutazioni necessarie al rilascio dei certificati di sicurezza. Se l'impresa ferroviaria esercita in un solo Stato membro, il Consiglio propone che possa decidere di presentare la richiesta di certificazione sia all'ERA che all'autorità nazionale per la sicurezza competente.