Meccanismo di vigilanza unico
Obiettivi principali:
- garantire una vigilanza rafforzata del settore bancario europeo conformemente a un insieme unico di norme e requisiti rigorosi
- garantire la solidità del settore bancario europeo
- contribuire alla stabilità finanziaria e all'integrazione finanziaria della zona euro e del mercato unico nel suo complesso
Il meccanismo di vigilanza unico (SSM) - un pilastro fondamentale dell'Unione bancaria - è un sistema a livello dell'UE di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi nella zona euro e negli Stati membri dell'UE non appartenenti alla zona euro che scelgono di aderirvi.
Ha lo scopo di garantire una vigilanza rafforzata del settore bancario europeo.
La vigilanza è effettuata attraverso un'architettura integrata che riunisce un'autorità sopranazionale - la Banca centrale europea - e le autorità nazionali di vigilanza, operanti in stretta cooperazione conformemente a un insieme unico di norme e requisiti rigorosi.
Le attività del meccanismo di vigilanza unico poggiano anche su un altro pilastro dell'Unione bancaria - il meccanismo di risoluzione unico - che è composto da un'autorità di risoluzione unica (il Comitato) e da un Fondo di risoluzione unico per contribuire alla risoluzione delle banche in dissesto.
Compiti principali
- vigilare sulla conformità degli enti creditizi ai requisiti prudenziali
- individuare carenze in fase precoce
- assicurare che si intervenga per superare tali carenze al fine di evitare che la situazione si trasformi in una minaccia per la stabilità finanziaria globale
Struttura
Il meccanismo di vigilanza unico è composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri dell'UE partecipanti.
Atti giuridici
I testi fondanti dell'SSM sono un regolamento che conferisce compiti di vigilanza alla BCE e un regolamento modificato che istituisce l'Autorità bancaria europea.
- Regolamento del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
- Regolamento (UE) n. 1093/2010 modificato, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (ABE)
- Dichiarazione del Consiglio sulle modalità di voto dell'EBA
Modalità di cooperazione
Le modalità pratiche di cooperazione tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali di vigilanza sono stabilite dal regolamento della BCE noto come "regolamento quadro sull'SSM".
Modalità di cooperazione simili sono state stabilite tra il Consiglio dell'UE e la BCE, come pure tra il Parlamento europeo e la BCE.
- Memorandum d'intesa tra il Consiglio dell'UE e la BCE riguardante la cooperazione sulle procedure relative al meccanismo di vigilanza unico
- Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la BCE riguardante la cooperazione sulle procedure relative al meccanismo di vigilanza unico
Chi fa cosa nel meccanismo di vigilanza unico?
Banca centrale europea
La BCE è responsabile del funzionamento complessivo del meccanismo di vigilanza unico.
Vigila direttamente su tutte le banche "significative" della zona euro (e in particolare le grandi banche di importanza sistemica) in stretta cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza.
Sono soggette a vigilanza diretta le banche con attivi superiori a 30 miliardi di EUR oppure che rappresentino almeno il 20% del PIL del loro paese. Attualmente nella zona euro sono circa 120 le banche con queste caratteristiche e rappresentano pressoché l'85% degli attivi bancari totali.
La vigilanza implica la conduzione di controlli periodici volti ad assicurare che le banche siano idonee ad operare, incluso l'esame delle modalità di concessione dei prestiti, di acquisizione dei prestiti e di investimento o, più in generale, della conformità al codice unico europeo.
La BCE ha assunto pienamente i suoi compiti di vigilanza nel novembre del 2014.
Nella fase preparatoria, la solidità delle banche è stata verificata mediante una "valutazione approfondita", compresi gli esami dei bilanci delle banche, in particolare della qualità degli attivi, e le "prove di stress", destinati a verificare se le banche sono sufficientemente capitalizzate e pronte a resistere alle crisi.
La BCE effettua all'occorrenza gli esami in collaborazione con l'Autorità bancaria europea.
La BCE ha inoltre la facoltà di concedere o ritirare licenze bancarie, in cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza, e di applicare sanzioni alle banche in caso di inosservanza.
Inoltre controlla la vigilanza sulle banche più piccole effettuata dalle autorità nazionali di vigilanza. Può decidere di esercitare la vigilanza diretta su qualsiasi banca di uno Stato membro che partecipa all'SSM per assicurare l'applicazione coerente delle norme di vigilanza.
La BCE è responsabile dinanzi al Consiglio dell'UE e al Parlamento europeo dell'attuazione di tali norme. Ha sottoscritto intese specifiche in materia di trasparenza e responsabilità sia con il Parlamento europeo che con il Consiglio.
Consiglio di vigilanza della BCE
I compiti di vigilanza della BCE sono svolti da un consiglio di vigilanza appositamente istituito. Le decisioni del consiglio sono considerate adottate a meno che il consiglio direttivo della BCE non le respinga.
Il consiglio è composto da:
- presidente
- vicepresidente
- quattro rappresentanti della BCE
- un rappresentante di ciascuna autorità nazionale di vigilanza degli Stati membri dell'UE partecipanti
In seno al consiglio di vigilanza, ai paesi non appartenenti alla zona euro che partecipano all'SSM sono riconosciuti pieni diritti di voto, pari a quelli dei membri della zona euro.
Danièle Nouy è stata nominata presidente del consiglio di vigilanza della BCE nel dicembre del 2013 e Sabine Lautenschläger vicepresidente dello stesso consiglio nel febbraio del 2014, entrambe per un mandato di cinque anni, non rinnovabile.
- Danièle Nouy nominata a capo del consiglio di vigilanza della BCE (comunicato stampa)
- Nomina di Sabine Lautenschläger a vicepresidente del consiglio di vigilanza della BCE (comunicato stampa)
- Nomina di membri del consiglio di vigilanza (comunicato stampa)
Autorità nazionali di vigilanza
Le autorità nazionali di vigilanza sono responsabili della vigilanza sulle banche più piccole e svolgono compiti di vigilanza ordinari in relazione alla protezione dei consumatori, al riciclaggio dei proventi di attività illecite, ai servizi di pagamento e alle succursali di banche dei paesi terzi.
Il Consiglio dell'UE
Il Consiglio nomina il presidente e il vicepresidente del consiglio di vigilanza. I candidati sono proposti dalla BCE e devono ricevere l'approvazione del Parlamento europeo.
Inoltre il Parlamento e il Consiglio hanno il diritto di avviare una procedura di destituzione del presidenza, anche se è a discrezione della BCE qualsiasi provvedimento in risposta a tale procedura.
Autorità bancaria europea
L'ABE ha il compito di assicurare l'attuazione efficace e coerente del codice unico europeo per il settore bancario. Partecipa anche alla preparazione delle prove di stress delle banche effettuate dalla BCE, in quanto l'ABE coordina l'insieme delle prove di stress a livello dell'UE.
Perché un meccanismo di vigilanza unico?
La vigilanza bancaria integrata a livello dell'UE si è resa necessaria per affrontare i rischi crescenti di ricadute e contagio transfrontalieri in caso di crisi bancarie nell'UE. Questo rischio è aumentato con l'aumentare delle attività transfrontaliere del settore bancario europeo e delle interdipendenze che ne risultano.
Il rischio si è rivelato particolarmente acuto nella zona euro, in cui la recente crisi finanziaria ha dimostrato che il semplice coordinamento della vigilanza bancaria nazionale non è sufficiente per gestire le crisi e assicurare la stabilità finanziaria. Gli Stati membri hanno quindi deciso che era necessario un sistema di vigilanza bancaria unico.
Documenti e pubblicazioni sul tema
- Regolamento del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
- Regolamento (UE) n. 1093/2010 modificato, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (ABE)
- Dichiarazione del Consiglio sulle modalità di voto dell'EBA
- Guida della BCE alla vigilanza bancaria
- Elenco delle banche vigilate dalla BCE