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Atti di esecuzione e atti delegati

Gli atti di esecuzione e gli atti delegati stabiliscono norme aggiuntive o dettagliate che contribuiscono a mettere in pratica il diritto dell'UE. Il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo possono autorizzare la Commissione europea ad adottare tali atti.

Che cosa sono gli atti di esecuzione e gli atti delegati?

Gli atti di esecuzione e gli atti delegati contribuiscono a garantire che la legislazione adottata dall'UE sia applicata in modo coerente in tutti i paesi dell'UE, o ne definiscono i dettagli tecnici.

Si tratta in entrambi i casi di atti non legislativi: non sono adottati attraverso le procedure legislative dell'UE, ma il Consiglio e il Parlamento europeo possono autorizzare la Commissione europea, l'organo esecutivo dell'UE, ad adottarli.

Mentre gli atti di esecuzione non possono modificare l'atto legislativo principale che conferisce poteri alla Commissione, gli atti delegati possono integrarne o modificarne elementi non essenziali.

Atti di esecuzione

Gli atti di esecuzione garantiscono che la legislazione dell'UE sia applicata allo stesso modo in tutti i paesi dell'UE. Non possono modificare l'atto legislativo principale.

I comitati di esperti nazionali esaminano il progetto di atto di esecuzione della Commissione: il loro parere può essere vincolante o non vincolante, a seconda della procedura. Il Consiglio e il Parlamento, tuttavia, non possono bloccare l'adozione dell'atto.

Esempi: banche dati, norme sui prezzi agricoli, approvazione di medicinali

Atti delegati

Gli atti delegati consentono alla Commissione di integrare o modificare elementi non essenziali dell'atto legislativo principale con dettagli tecnici.

Essi entrano in vigore solo se il Consiglio e il Parlamento non sollevano obiezioni.

Esempi: norme relative alle informazioni di viaggio, prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, misure sanitarie per gli animali e le piante

Atti di esecuzione – procedura dettagliata

Le competenze di esecuzione generalmente sono conferite alla Commissione europea. In alcuni casi specifici però è il Consiglio ad adottare l'atto di esecuzione.

I progetti di atti di esecuzione elaborati dalla Commissione sono esaminati da comitati di esperti nazionali, motivo per cui la procedura è denominata "procedura di comitato" o talvolta, in modo informale, "comitatologia". Vi sono alcune eccezioni in cui la Commissione può adottare un atto di esecuzione senza coinvolgere un comitato, ad esempio per l'assegnazione di piccole sovvenzioni.

Che cosa sono i comitati di comitatologia?

I comitati di comitatologia sono composti da rappresentanti dei paesi dell'UE (esperti nazionali) e sono presieduti dalla Commissione.

Cos'è la procedura di comitato?

Esistono due procedure di comitato, che differiscono nella misura in cui il comitato è coinvolto:

  • procedura consultiva
  • procedura d'esame

Procedura consultiva

La procedura consultiva è utilizzata, per esempio, per gli atti di esecuzione o per la concessione di sovvenzioni o finanziamenti.

  1. Fase 1

    Il comitato consultivo esprime il proprio parere a maggioranza semplice.

  2. Fase 2

    La Commissione decide se adottare o meno l'atto, tenendo conto del parere del comitato. Il parere del comitato non è vincolante.

Procedura d'esame

La procedura d'esame è l'unica in cui i paesi dell'UE possono bloccare l'adozione di un atto di esecuzione.

Questa procedura è utilizzata, per esempio, per gli atti di esecuzione relativi a grandi programmi dell'UE, alla politica agricola comune, alla pesca, all'ambiente e alle norme in materia di sicurezza e salute.

  1. Fase 1

    Il comitato d'esame esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, corrispondente al 55% degli esperti nazionali che rappresentano almeno il 65% della popolazione dell'UE.

  2. Fase 2

    Se il parere del comitato è positivo, la Commissione adotta l'atto. Se il parere del comitato è negativo, la Commissione non può adottare l'atto. Se il comitato non esprime un parere, la Commissione può adottare l'atto a meno che l'atto legislativo principale escluda tale possibilità, la maggioranza semplice del comitato sia contraria o l'atto riguardi la fiscalità, i servizi finanziari o la protezione della salute o della sicurezza.

La Commissione, se non è in grado di adottare l'atto di esecuzione, può:

  • presentare un progetto riveduto al comitato d'esame entro due mesi
  • presentare il progetto di atto di esecuzione a un comitato di appello (anch'esso composto da rappresentanti nazionali) entro un mese

Atti di esecuzione immediatamente applicabili

In casi urgenti e debitamente giustificati e se l'atto legislativo lo consente, la Commissione può adottare l'atto di esecuzione prima di consultare il comitato. In questi casi:

  • deve consultare il comitato entro 14 giorni dall'adozione
  • l'atto si applica per un periodo massimo di sei mesi, salvo che l'atto legislativo preveda altrimenti

Se si applica la procedura d'esame e il comitato esprime un parere negativo, la Commissione è tenuta ad abrogare l'atto immediatamente.

Base giuridica

Gli atti di esecuzione sono definiti all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel regolamento "procedura di comitato" (regolamento (UE) n. 182/2011).

Atti delegati – procedura dettagliata

Gli atti delegati possono essere adottati solo se l'atto legislativo principale conferisce alla Commissione il potere di farlo. L'atto legislativo definisce gli obiettivi, la portata e la durata della delega.

Sia il Consiglio che il Parlamento europeo possono revocare tale delega in qualsiasi momento, anche se la Commissione non ha ancora presentato un atto delegato.

L'adozione di un atto delegato segue tre fasi principali:

  1. 1

    Elaborazione e consultazione

    La Commissione prepara l'atto delegato. Prima di adottarlo, deve consultare gli esperti designati da ciascun paese dell'UE.

  2. 2

    Esame

    Sia il Consiglio che il Parlamento esaminano l'atto delegato.

    Termine: due mesi, prorogabile.

  3. 3

    Entrata in vigore

    Se il Consiglio o il Parlamento sollevano un'obiezione, l'atto delegato non entra in vigore.

    Se non viene sollevata alcuna obiezione, l'atto delegato entra in vigore.

Base giuridica

Gli atti delegati sono definiti all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli edifici del Consiglio dell'UE, del Parlamento europeo e della Commissione europea collegati con una linea.
Il ruolo del Consiglio nel processo decisionale dell'UE

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Edificio del Consiglio accanto a una pila di fogli e a un fermacarte.
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Immagine dell'edificio del Consiglio.
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Ultima modifica: 23 febbraio 2026