Blocchi geografici: sbloccare il commercio elettronico nell'UE
I blocchi geografici sono una pratica discriminatoria che impedisce ai clienti online di accedere e acquistare prodotti o servizi da un sito web basato in un altro Stato membro. Per eliminare tale ostacolo, l'UE sta mettendo a punto un regolamento sui blocchi geografici.
Il 27 febbraio 2018 il Consiglio ha adottato un regolamento che vieta i blocchi geografici ingiustificati nel mercato interno.
"La fine dei blocchi geografici significa una scelta più ampia, affari migliori per i consumatori e maggiori opportunità per le imprese", ha dichiarato Lilyana Pavlova, ministro per la presidenza bulgara del Consiglio dell'UE.
Il regolamento consentirà di eliminare le discriminazioni sulla base di:
- nazionalità dei clienti
- luogo di residenza
- luogo di stabilimento
Il divieto dei blocchi geografici costituisce un importante elemento della strategia per il mercato unico digitale.
Una volta in vigore, il regolamento sui blocchi geografici andrà ad aggiungersi ad altri risultati storici quali l'abolizione delle tariffe di roaming per i telefoni cellulari e l'introduzione della portabilità transfrontaliera degli abbonamenti online.
Geo-blocking in the EU (Infografica)
Perché ne abbiamo bisogno?
Attualmente, soltanto il 15% degli europei acquista prodotti da negozi online basati in un altro paese dell'UE. Uno dei motivi alla base di questa situazione è proprio la pratica dei blocchi geografici.
Il regolamento sui blocchi geografici eliminerà tali restrizioni e sbloccherà il commercio elettronico a vantaggio sia dei consumatori che delle imprese.
Impedirà inoltre la discriminazione dei consumatori e delle imprese in materia di accesso a prezzi e condizioni di vendita o di pagamento negli acquisti di prodotti e servizi in un altro paese UE.
"La fine dei blocchi geografici ingiustificati amplierà notevolmente le possibilità di scelta a disposizione dei cittadini che fanno acquisti online e darà un forte impulso al commercio elettronico. I consumatori potranno confrontare i prezzi alla ricerca delle migliori offerte nell'ambito del mercato interno. Kadri Simson, ministro estone dell'economia e delle infrastrutture
In dettaglio
Parità di accesso a beni e servizi
In base alle nuove regole, gli operatori non potranno operare discriminazioni tra i clienti relativamente ai termini e alle condizioni generali - prezzi inclusi - in tre casi:
- per i beni che sono consegnati in uno Stato membro in cui l'operatore propone la consegna o che sono ritirati presso un luogo concordato con il cliente
- per i servizi forniti tramite mezzi elettronici, come il cloud computing, l'archiviazione dei dati e l'hosting di siti web
- per i servizi quali l'alloggio in alberghi e il noleggio auto, che il cliente riceve nel paese in cui ha sede l'operatore
Operazioni di pagamento
La discriminazione ingiustificata dei clienti in relazione ai metodi di pagamento sarà vietata.
Pertanto, gli operatori non saranno autorizzati ad applicare condizioni di pagamento diverse ai clienti per motivi di nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento.
Accesso a siti web di commercio elettronico
Gli operatori non saranno autorizzati a bloccare o limitare l'accesso dei clienti alla propria interfaccia online per motivi di nazionalità o luogo di residenza.
Se un operatore blocca o limita l'accesso o reindirizza i clienti a una diversa versione dell'interfaccia online, dovrà fornire una chiara spiegazione.
Vendite passive
In linea generale, il nuovo regolamento prevarrà in caso di conflitto con il diritto della concorrenza. Tuttavia, il diritto dei fornitori di imporre restrizioni delle vendite attive non sarà pregiudicato.
Il diritto dell'UE in materia di concorrenza opera una distinzione tra vendite passive (quando le vendite sono effettuate in risposta a ordini non sollecitati) e vendite attive (quando i dettaglianti si rivolgono attivamente ai clienti).
Le restrizioni delle vendite passive sono generalmente considerate una violazione del diritto della concorrenza, mentre le restrizioni delle vendite attive sono una pratica comune, che deriva dalle libertà commerciale.
Eccezioni
I servizi connessi ai contenuti tutelati dal diritto d'autore o alle opere in forma immateriale - come i servizi musicali in streaming e i libri elettronici - saranno esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento. Tuttavia, questo aspetto sarà soggetto a un riesame da parte della Commissione europea.
Anche altri servizi, come quelli finanziari, audiovisivi, di trasporto, sanitari e sociali, saranno esclusi dall'ambito di applicazione.
Diversamente dalla discriminazione basata sul prezzo, la differenziazione tariffaria non sarà vietata. Gli operatori saranno quindi liberi di offrire diverse condizioni generali - prezzi inclusi - e di privilegiare, in particolari territori, determinati gruppi di clienti.
Inoltre, gli operatori non saranno obbligati a effettuare una consegna a clienti al di fuori dello Stato membro in cui essi propongono la consegna.
L'obiettivo: un mercato veramente unico
Informazioni generali
Nel maggio 2016 la Commissione europea ha avanzato una proposta sui blocchi geografici. Tale proposta è stata presentata insieme ad altre proposte legislative complementari relative ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi e alla revisione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori. L'obiettivo di tali iniziative è fare passi avanti verso l'integrazione di un mercato veramente unico.
Il 22 e il 23 giugno 2017 il Consiglio europeo ha chiesto l'attuazione della strategia per il mercato unico digitale "in tutti i suoi elementi". I leader dell'UE hanno menzionato che ciò consentirebbe all'Unione europea di far fronte alle sfide e di cogliere le opportunità derivanti dalla quarta rivoluzione industriale.
Entrata in vigore
Il Consiglio ha adottato il regolamento sui blocchi geografici nel febbraio 2018, in seguito all'accordo finale del novembre 2017. Il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE.
Sarà applicabile nove mesi dopo la pubblicazione.
Clausola di revisione
Due anni dopo l'entrata in vigore delle nuove norme, la Commissione effettuerà una prima valutazione del loro impatto sul mercato interno.
La valutazione comprenderà un'eventuale applicazione delle nuove norme a determinati servizi prestati per via elettronica che offrono contenuti protetti dal diritto d'autore, quali musica scaricabile, libri elettronici, software e giochi online.