Skip to content

Risposta alla crisi migratoria e alle situazioni di forza maggiore

In situazioni di crisi e in circostanze eccezionali gli Stati membri sono autorizzati a derogare a determinate norme e a chiedere misure di solidarietà e di sostegno. Queste ultime sono delineate nelle nuove norme.

Risposta a situazioni di crisi

Il nuovo regolamento sulle situazioni di crisi e di forza maggiore prevede adeguate norme procedurali, deroghe e una rapida attivazione dei meccanismi di solidarietà per rispondere a situazioni di crisi, come la crisi migratoria del 2015.

Dal culmine della crisi migratoria del 2015 gli arrivi irregolari nell'UE sono diminuiti in misura significativa.

Versione testuale

Gli arrivi irregolari totali nell'UE sono scesi da 1,04 milioni nel 2015 a 0,28 milioni nel 2023.

La ripartizione per rotta migratoria nel 2024 è la seguente:

  • rotta orientale: 3 995 arrivi
  • rotta centrale: 1 533 arrivi
  • rotte occidentali: 8 067 arrivi

Il nuovo strumento coprirebbe gli arrivi massicci di cittadini di paesi terzi o di apolidi in un paese dell'UE, di portata e natura tali da:

  • minare il funzionamento del sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio di uno Stato membro
  • avere con ogni probabilità gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo e del sistema di gestione della migrazione dell'UE

Gli Stati membri sarebbero autorizzati a derogare a determinate norme, ad esempio per quanto riguarda la registrazione delle domande di asilo o la procedura di asilo alla frontiera. Le nuove norme sono applicabili nelle seguenti situazioni:

  • arrivi massicci di rifugiati in uno o più Stati membri
  • strumentalizzazione di migranti a fini politici per destabilizzare lo Stato membro di destinazione e sopraffarne le capacità
  • situazioni di forza maggiore, quali pandemie, come la crisi COVID-19, o catastrofi naturali



Tali misure eccezionali, come anche altre misure di solidarietà, richiedono l'autorizzazione preventiva del Consiglio.

Misure

Quando si trova ad affrontare una delle situazioni sopra descritte, uno Stato membro può chiedere l'autorizzazione ad applicare deroghe alle procedure comuni o a beneficiare di misure di solidarietà.

La Commissione analizzerà la situazione e, se confermata, adotterà una decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce l'esistenza di una situazione di crisi o di forza maggiore. La Commissione può inoltre proporre una decisione di esecuzione del Consiglio.

Una volta che tale decisione è stata adottata dal Consiglio, le pertinenti deroghe possono essere applicate e lo Stato membro può beneficiare delle pertinenti misure di solidarietà. La Commissione non ha solo il compito di monitorare e riesaminare la situazione, ma può anche proporre di abrogare o prorogare la decisione di esecuzione del Consiglio. Le misure messe in atto avranno una durata di tre mesi, rinnovabile fino a un massimo di 12 mesi.

Termini

Al fine di alleviare la pressione su un paese dell'UE che registra un afflusso massiccio di richiedenti asilo, si applicano le seguenti deroghe ai termini.

Alcuni periodi possono essere prorogati, ad esempio per quanto riguarda:

Un documento e un'icona che raffigura un timbro.

la registrazione delle domande di protezione internazionale — fino a quattro settimane

Un'icona che rappresenta la chiusura di una frontiera.

il completamento della procedura di frontiera — per un periodo supplementare di sei settimane

Un documento su cui figurano segni di spunta e un un'icona raffigurante un campanello d'allarme.

l'invio di richieste e notifiche e la ripresa in carico di persone per le quali è competente lo Stato membro in crisi ma che si trovano in un altro Stato membro

Deroghe

Come ulteriore eccezione in situazioni di crisi, le nuove misure consentono agli Stati membri di:

  • modificare i criteri per la procedura di frontiera al fine di ridurre il numero di domande esaminate alla frontiera o di estendere il ricorso alla procedura di frontiera in modo che tutte le domande siano esaminate alla frontiera, con garanzie speciali stabilite per i gruppi vulnerabili
  • essere liberati dall'obbligo di riprendere in carico da un altro paese dell'UE i richiedenti asilo per i quali sono competenti (come sarebbe richiesto in circostanze normali)

Misure di solidarietà e di sostegno

Uno Stato membro che si trova in una situazione di crisi può chiedere contributi di solidarietà ad altri paesi dell'UE. Tali contributi sono simili a quelli concordati nell'ambito del nuovo regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione:

Due frecce, una persona e un'icona di localizzazione circondano un globo.

la ricollocazione dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale

Due mani si scambiano denaro, rappresentato da un'icona.

contributi finanziari, anche nei paesi terzi

Due uomini consultano una lavagna a fogli mobili.

misure di solidarietà alternative, quali lo sviluppo di capacità o l'invio di personale

L'obiettivo generale di tali misure è quello di garantire che nessuno Stato membro si assuma una responsabilità sproporzionata e che tutti gli Stati membri contribuiscano in modo costante alla solidarietà.

Solo nel caso in cui le misure di ricollocazione non coprano tutte le esigenze di uno Stato membro le compensazioni di competenza diventeranno obbligatorie, vale a dire che uno Stato membro che offre sostegno si assume la competenza per l'esame delle domande di asilo delle persone che si trovano sul suo territorio ma che di norma dovrebbero essere riprese in carico dallo Stato membro che sta affrontando una situazione di crisi. Poiché in situazioni di crisi tutte le esigenze devono essere soddisfatte, un determinato Stato membro potrebbe dover apportare un contributo superiore alla sua quota equa, ma in tal caso lo Stato membro avrebbe il diritto di recuperare tale contributo in una fase successiva.

In tempi di crisi, il ruolo del coordinatore UE della solidarietà consiste nel sostenere le ricollocazioni e promuovere una cultura della preparazione tra gli Stati membri.

Procedura accelerata

Qualora gruppi numerosi di richiedenti arrivino da un paese o da una regione di origine specifici e possano avere bisogno di protezione, la Commissione può adottare una raccomandazione per l'applicazione di una procedura accelerata.

Tale procedura consente l'omissione del colloquio personale e dovrebbe concludersi in meno di quattro settimane.

Lavori relativi al patto sulla migrazione e l'asilo

Il 4 ottobre 2023 gli Stati membri hanno raggiunto un accordo sul loro mandato negoziale relativo al regolamento concernente le situazioni di crisi, compresa la strumentalizzazione della migrazione, e le situazioni di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo.

Il 20 dicembre 2023 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo su questo nuovo regolamento riguardante circostanze eccezionali, nonché su molti altri fascicoli del patto sulla migrazione e l'asilo.

L'8 febbraio 2024 i rappresentanti degli Stati membri dell'UE hanno approvato l'accordo raggiunto a dicembre sui vari atti legislativi, nonché altri tre atti legislativi precedentemente concordati tra il Consiglio e il Parlamento nel 2022. I rappresentanti degli Stati membri hanno inoltre approvato un regolamento aggiornato sul rimpatrio alle frontiere.

Il Consiglio ha adottato il patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo il 14 maggio 2024.

Ultima modifica: 10 ottobre 2025