Come l'UE gestisce la migrazione in situazioni di crisi e di forza maggiore
Le norme dell'UE prevedono misure eccezionali, flessibilità e solidarietà quando situazioni di crisi o di forza maggiore mettono sotto pressione i sistemi di migrazione e asilo degli Stati membri.
Crisi, strumentalizzazione e forza maggiore
Le norme dell'UE prevedono misure specifiche per situazioni eccezionali che possono esercitare una pressione significativa sul sistema di migrazione e asilo di uno Stato membro. Tali situazioni possono comportare una crisi, compresa la strumentalizzazione dei migranti, o casi di forza maggiore.
Situazioni di crisi
Una situazione di crisi è una situazione eccezionale che comporta arrivi in massa di cittadini di paesi terzi o di apolidi in uno Stato membro via terra, aria o mare, incluse persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso.
Il criterio fondamentale è che la situazione mina il funzionamento del sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio di uno Stato membro, con gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo nel suo complesso.
Strumentalizzazione dei migranti
La strumentalizzazione è una situazione in cui un paese terzo o un attore non statale ostile incoraggia o favorisce lo spostamento, verso le frontiere esterne dell'UE o uno Stato membro, di cittadini di paesi terzi o di apolidi con l'intenzione di destabilizzare l'Unione o uno Stato membro.
Per essere considerate strumentalizzazioni, tali azioni devono poter mettere a repentaglio le funzioni essenziali di uno Stato membro, tra cui il mantenimento dell'ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza nazionale.
Situazioni di forza maggiore
Per forza maggiore si intendono le circostanze anormali e imprevedibili che sfuggono al controllo dello Stato membro, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate. Tra gli esempi figurano le catastrofi naturali e le pandemie.
Risposta a situazioni di crisi
Quando uno Stato membro si trova ad affrontare una crisi, una strumentalizzazione o un caso di forza maggiore, può chiedere misure eccezionali e ulteriori solidarietà e sostegno da parte di altri Stati membri e agenzie dell'UE.
In base alla situazione, si possono applicare deroghe ad alcune norme in materia di procedura di asilo, mentre le misure volontarie di solidarietà possono sostenere la gestione dell'asilo e della migrazione. Continuano ad applicarsi i diritti fondamentali e le garanzie previsti dal diritto dell'UE.
La Commissione europea valuta la situazione e, se le condizioni sono soddisfatte, adotta una decisione di esecuzione che stabilisce l'esistenza di una situazione di crisi o di forza maggiore. Per alcune misure, la Commissione può proporre una decisione di esecuzione per l'adozione da parte del Consiglio.
Una volta adottata la pertinente decisione del Consiglio, lo Stato membro può applicare le deroghe autorizzate e beneficiare delle pertinenti misure di solidarietà.
Misure di solidarietà e di sostegno
Le misure di solidarietà possono assumere la forma di:
ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale
contributi finanziari, compreso il sostegno fornito nei paesi terzi
misure di solidarietà alternative, quali lo sviluppo di capacità, l'invio di personale o altro sostegno operativo
Tali misure intendono evitare che uno Stato membro sostenga una quota sproporzionata di pressione sul suo sistema di asilo e migrazione, garantendo nel contempo che tutti gli Stati membri contribuiscano alla solidarietà.
Compensazioni di competenza
Se la ricollocazione e le altre misure di solidarietà non soddisfano tutte le esigenze individuate, possono applicarsi compensazioni di competenza. Uno Stato membro contributore può quindi assumere la competenza per le domande di asilo per le quali sarebbe di norma competente lo Stato membro che si trova ad affrontare la crisi.
Ciò può significare l'apporto di un contributo superiore alla quota assegnata, per cui gli eventuali contributi aggiuntivi saranno presi in considerazione nei futuri contributi di solidarietà.
Deroghe alle procedure di frontiera e di asilo
Alcuni termini possono essere prorogati e deroghe specifiche possono applicarsi alle normali procedure di asilo e di frontiera. Tali misure offrono ulteriore flessibilità, tutelando nel contempo i diritti dei richiedenti.
A seconda della situazione, possono includere:
- più tempo per registrare le domande di protezione internazionale – fino a quattro settimane anziché sette giorni
- più tempo per completare la procedura di frontiera – fino a 18 settimane anziché 12
- proroga dei termini per determinare lo Stato membro competente per una domanda di asilo
- deroghe o estensione dell'ambito di applicazione della procedura di frontiera
In situazioni di arrivi in massa eccezionalmente gravi, uno Stato membro può anche essere temporaneamente esonerato da determinati obblighi di riprendere in carico un richiedente qualora il suo sistema di asilo rischi di diventare inefficace.
In situazioni di strumentalizzazione, la procedura di frontiera può applicarsi a un gruppo più ampio di richiedenti, mentre rimangono garanzie per determinati gruppi, tra cui i minori di età inferiore ai 12 anni, i familiari e le persone con esigenze procedurali o di accoglienza specifiche.
Per maggiori informazioni
Asylum and migration management
Patto sulla migrazione e l'asilo
Ultima modifica: 24 settembre 2026