Favorire le riforme strutturali e gli investimenti: flessibilità delle norme del patto di stabilità e crescita
In breve
Per sostenere gli sforzi dell’UE volti ad aumentare i livelli di investimento e a favorire le riforme strutturali, nel giugno 2014 il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità di esaminare in che modo le norme vigenti del patto di stabilità e crescita (PSC) possano essere applicate in maniera più flessibile senza essere modificate.
A seguito degli orientamenti del Consiglio europeo, la Commissione europea ha pubblicato nel gennaio 2015 una comunicazione dal titolo "Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita".
La comunicazione illustra il modo in cui la Commissione intende applicare in maniera più flessibile il patto di stabilità e crescita al momento della valutazione della conformità degli Stati membri alle norme del patto.
La Commissione sta già applicando la sua nuova interpretazione delle norme del patto, poiché non vi è alcuna necessità di modificare le norme vigenti e, pertanto, alcuna necessità di azione legislativa.
Nel febbraio 2016 il Consiglio ha approvato una posizione concordata di comune accordo sulla comunicazione, che sarà utilizzata come base per un aggiornamento del "codice di condotta" - l'attuale interpretazione delle modalità di applicazione delle norme del PSC ("Specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita").
- Posizione comune sulla flessibilità nel Patto di stabilità e crescita, 30 novembre 2015
- European Council conclusions, June 2014
- Comunicazione della Commissione: Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita
- Specifiche sull’attuazione del Patto di stabilità e crescita
Obiettivi chiave
Una maggiore flessibilità nell’applicazione delle norme del patto di stabilità e crescita dovrebbe contribuire a:
- favorire l'attuazione delle riforme strutturali
- incentivare gli investimenti
Al Consiglio
Febbraio 2016: il Consiglio ha approvato una posizione concordata di comune accordo sull'applicazione flessibile del patto di stabilità e crescita. La posizione concordata servirà come base per un aggiornamento del codice di condotta sull’attuazione del patto di stabilità e crescita.
Dicembre 2015: il Consiglio ha confermato una posizione concordata di comune accordo sulla flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita. La posizione è stata approvata dal comitato economico e finanziario.
Ottobre 2015: il Consiglio "Economia e finanza" ha discusso la comunicazione della Commissione sulla flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita, sulla base della presentazione fornita dal presidente del comitato economico e finanziario.
Gennaio 2015: il Consiglio ha discusso la flessibilità nell'applicazione delle norme del PSC, concentrandosi sull'applicazione della "clausola relativa alle riforme strutturali" e della "clausola sugli investimenti". Il Consiglio ha altresì convenuto che il comitato economico e finanziario porti avanti l’analisi tecnica della comunicazione della Commissione.
- Posizione comune sulla flessibilità nel Patto di stabilità e crescita, 30 novembre 2015
- Consiglio "Economia e finanza", 12.2.2016
- Consiglio "Economia e finanza", 8/12/2015
- Sessione del Consiglio "Economia e finanza", 6 ottobre 2015
- Sessione del Consiglio "Economia e finanza" del 27.1.2015
- Comitato economico e finanziario
Orientamenti sull'uso della flessibilità nell'ambito del patto di stabilità e crescita: punti chiave
La comunicazione sull’uso della flessibilità nell’ambito del patto di stabilità e crescita si concentra su un’applicazione più flessibile delle norme del PSC tenendo conto dei seguenti fattori:
- riforme strutturali intraprese dagli Stati membri
- attività di investimento svolte dai governi
- condizioni congiunturali in ciascuno Stato membro
1. Applicazione flessibile della "clausola relativa alle riforme strutturali"
La clausola relativa alle riforme strutturali sarà applicata in modo diverso agli Stati membri sottoposti al braccio preventivo del PSC rispetto agli Stati membri sottoposti al braccio correttivo del PSC.
Stati membri sottoposti al braccio preventivo del PSC
Norme vigenti
Agli Stati membri che sono sottoposti al braccio preventivo del PSC è consentito deviare temporaneamente dall’obiettivo di bilancio a medio termine(OMT) o dal percorso di aggiustamento di bilancio per raggiungerlo, qualora stiano attuando importanti riforme strutturali. Tale norma dà agli Stati membri la possibilità di coprire i costi a breve termine derivanti dall’attuazione delle riforme che apportano benefici a lungo termine, e concede loro più tempo per raggiungere l’OMT.
Applicazione flessibile
La deviazione può essere concessa se le riforme strutturali soddisfano una serie di criteri, vale a dire se sono:
- "importanti"
- producono effetti positivi e verificabili a lungo termine sul bilancio
- pienamente attuate
In aggiunta, la clausola sarebbe applicata a quegli Stati membri che non hanno ancora iniziato l'attuazione delle loro riforme, ma sono già in grado di fornire piani dettagliati con misure ben definite e scadenze credibili per la loro attuazione.
La deviazione temporanea concessa non può superare lo 0,5 % del PIL e lo Stato membro deve raggiungere il suo obiettivo di bilancio a medio termine entro quattro anni.
Inoltre, gli Stati membri cui è stata concessa la deviazione devono mantenere un margine di sicurezza per garantire che tale deviazione non determini una situazione in cui il disavanzo pubblico del paese superi il 3% del PIL.
Il Consiglio concederà la deviazione temporanea dopo che la Commissione avrà completato la valutazione e confermato che le riforme convenute sono pienamente attuate.
Stati membri sottoposti al braccio correttivo del patto di stabilità e crescita
Norme vigenti
La Commissione deve esaminare i pertinenti fattori a medio termine economici, di bilancio e di altro tipo di uno Stato membro prima di poter avviare una procedura per i disavanzi eccessivi o proporre una proroga dei termini per la correzione dei disavanzi eccessivi. Questi fattori comprendono l’attuazione delle riforme strutturali.
Applicazione flessibile
Prendere in considerazione non solo le importanti riforme strutturali in corso, ma anche i piani di importanti riforme strutturali. Tali piani devono contenere misure chiare e termini realistici per la loro attuazione.
Ciò significa che se un paese sottoposto al braccio correttivo del PSC ha piani di riforma sostenibili, la Commissione può:
- raccomandare al Consiglio di concedere una proroga del termine per la correzione del disavanzo eccessivo per quei paesi che sono già sottoposti alla procedura per i disavanzi eccessivi
- raccomandare al Consiglio di concedere un termine più lungo per la correzione del disavanzo eccessivo al momento dell'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi
Monitoraggio
L’attuazione delle riforme sarà monitorata nel quadro del semestre europeo. Un paese sottoposto alla procedura per gli squilibri eccessivi dovrà illustrare le riforme strutturali previste nel suo piano d’azione correttivo. In tal caso, l’attuazione delle riforme sarà monitorata nell’ambito della procedura per gli squilibri eccessivi.
- Semestre europeo (informazioni generali)
- Procedura per gli squilibri macroeconomici
- Braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita: procedura per i disavanzi eccessivi (sito web della Commissione europea)
2. Applicazione flessibile della "clausola sugli investimenti"
Investimenti connessi al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)
Applicazione flessibile proposta
1. Non avviare la procedura per i disavanzi eccessivi per quegli Stati membri il cui disavanzo pubblico superi il valore di riferimento del 3% del PIL, nel caso in cui la violazione sia dovuta a un investimento in un progetto cofinanziato dal FEIS. In ogni caso la deviazione dall’obiettivo di disavanzo deve essere di scarsa entità e temporanea.
2. Non tenere conto delle violazioni di scarsa entità del valore di riferimento per il debito - 60% del PIL - se il governo partecipa a investimenti collegati al FEIS.
Tali norme si applicherebbero a tutti gli Stati membri, a prescindere dal fatto che siano sottoposti al braccio preventivo o correttivo del PSC.
Altri investimenti
Norme vigenti
Il PSC consente deviazioni temporanee dall’obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso di aggiustamento di bilancio per raggiungerlo a quegli Stati membri i cui investimenti possono essere considerati equivalenti a importanti riforme strutturali.
Applicazione flessibile
La "clausola sugli investimenti" sarà applicata agli investimenti pubblici tenendo conto della situazione specifica di ciascuno Stato membro.
Questo significa che gli Stati membri i cui investimenti possono essere considerati equivalenti a importanti riforme strutturali beneficeranno di una deviazione temporanea dall’OMT o dal percorso di aggiustamento per raggiungerlo, se:
- la crescita del loro PIL è negativa o se il loro PIL è al di sotto del suo potenziale
- la deviazione dall'OMT o dal percorso per raggiungerlo non porta a un disavanzo pubblico superiore al 3% del PIL ed è preservato un adeguato margine di sicurezza per evitare tale violazione
- viene prodotto un aumento dei livelli di investimento quale risultato della deviazione concessa
- la deviazione è collegata al fatto che uno Stato membro cofinanzia progetti che sono finanziati anche dai programmi dell’UE e dal FEIS
- lo Stato membro compensa le deviazioni temporanee entro il calendario stabilito nel programma dello Stato membro (programma di stabilità per gli Stati membri della zona euro e programma di convergenza per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro)
Tali norme si applicherebbero agli Stati membri sottoposti al braccio preventivo del PSC.
La Commissione europea riesaminerà l'applicazione della clausola relativa alle riforme strutturale e della clausola sugli investimenti entro la fine di giugno 2018. Nel riesame si valuterà, tra l’altro, se la clausola sugli investimenti ha contribuito a stimolare nuovi investimenti e quali sono le implicazioni del mantenimento di tale clausola.
3. Condizioni congiunturali
Nell’ambito del braccio preventivo del patto, è stato introdotto un approccio in grado di rispondere più efficacemente al ciclo economico di uno Stato membro. La Commissione si avvarrà di un metodo più complesso (una "matrice") per fissare il percorso di aggiustamento di bilancio di ciascun paese, a seconda che il paese stia attraversando una fase di difficoltà economiche o di ripresa economica.
Nel valutare la situazione di un paese sottoposto alla procedura per i disavanzi eccessivi (braccio correttivo del patto), la Commissione distinguerà, per quanto possibile, gli sviluppi di bilancio sotto il controllo del governo da quelli collegati a un imprevisto calo dell'attività economica.
Si prevede che la Commissione europea presenterà al Consiglio una relazione di riesame sull’efficacia della matrice prima del 30 giugno 2018. In particolare essa valuterà se la matrice è riuscita a promuovere politiche anticicliche da parte degli Stati membri e ha contribuito al conseguimento dei loro obiettivi a medio termine. Considererà inoltre se la matrice ha garantito una riduzione del debito pubblico a un "ritmo soddisfacente".
Che cos'è il patto di stabilità e crescita?
Il patto di stabilità e crescita, che prevede sia la prevenzione che la dissuasione, consiste in una risoluzione e due regolamenti del Consiglio:
- per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche
- per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi
- Risoluzione del Consiglio europeo sul patto di stabilità e crescita (1997)
- Regolamento n. 1175/2011 che modifica il regolamento n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche
- Regolamento n. 1177/2011 che modifica il regolamento n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi
Che cos’è un obiettivo di bilancio a medio termine?
L’obiettivo di bilancio a medio termine (OMT) fa riferimento all’obiettivo di saldo strutturale di bilancio di ciascuno Stato membro rispetto al PIL, che ogni paese dovrebbe raggiungere entro un determinato periodo di tempo. L’obiettivo di bilancio a medio termine impone che le situazioni di bilancio degli Stati membri abbiano un saldo prossimo al pareggio o in attivo. Esso contribuisce anche a garantire che gli Stati membri rispettino l’obbligo di mantenere il loro debito pubblico al di sotto del 60% del PIL e il disavanzo pubblico al di sotto del 3% del PIL, e che le loro finanze pubbliche in generale siano sostenibili.
L’OMT è fissato per ciascun paese su base individuale ogni tre anni. Può essere rivisto con maggiore frequenza qualora uno Stato membro stia attuando riforme strutturali che hanno un impatto sulle sue finanze pubbliche.
I progressi che gli Stati membri dovrebbero compiere ogni anno verso tale obiettivo prendono il nome di "percorso di aggiustamento verso l'OMT" e sono stabiliti su base individuale per ciascun paese. I progressi sono monitorati attraverso le pertinenti procedure di comunicazione del semestre europeo.