Processo decisionale: atti delegati e atti di esecuzione
Cos'è un atto delegato?
Un atto non legislativo di applicazione generale che può essere adottato solo se l'atto legislativo prevede una delega di poteri.
Cosa è un atto di esecuzione?
Un atto non legislativo che stabilisce norme dettagliate che consentono l'esecuzione uniforme di atti giuridicamente vincolanti dell'Unione.
Perché ne abbiamo bisogno?
Atto delegato: consente alla Commissione di reagire in modo rapido e flessibile in settori quali:
- informazioni di viaggio
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi
- salute e benessere degli animali
- fitosanità
Gli atti delegati possono essere adottati solo sulla base di una delega prevista in un atto legislativo.
Come vengono adottati gli atti delegati?
Sono richieste determinate condizioni - La Commissione prepara i progetti di atti delegati
- conformemente alle condizioni della delega previste dalla normativa approvata
- in collaborazione con gli esperti, anche degli Stati membri
Fase 1La Commissione consulta i gruppi di esperti e adotta l'atto.
Contemporaneamente… il Consiglio (gruppo) e il Parlamento (commissione competente) esaminano la proposta [termine di 2 mesi (prorogabile una volta)]
Opzione 1: nessuna obiezione
Se non viene sollevata alcuna obiezione durante il termine per sollevare obiezioni, l'atto delegato entra in vigore.
Fase 2 La Commissione decide autonomamente se adottare o meno il progetto di atto, tenendo conto del parere del comitato, anche in caso di parere negativo.
Opzione 2: sollevare obiezioni
Il Consiglio può sollevare obiezioni mediante una decisione adottata a maggioranza qualificata.
La plenaria del PE può sollevare obiezioni mediante una votazione a maggioranza dei suoi membri.
Se il Consiglio o il PE sollevano un'obiezione, l'atto non può entrare in vigore.
Come vengono adottati gli atti di esecuzione?
Nella grande maggioranza dei casi le competenze di esecuzione sono conferite alla Commissione europea.
Eccezionalmente possono essere conferite al Consiglio in casi debitamente giustificati e nei casi previsti agli articoli 24 e 26 TUE
La comitatologia è la procedura che disciplina l'adozione di una parte significativa degli atti di esecuzione da parte della Commissione.
I comitati sono composti da rappresentanti dei paesi UE (esperti degli Stati membri).
Fase 1I progetti di atti di esecuzione elaborati dalla Commissione sono, di norma, presentati ai comitati "comitatologia". Esistono 2 tipi di procedure di comitato:
Procedura consultiva
Fase 1 Il comitato consultivo esprime il proprio parere a maggioranza semplice. Il parere non è vincolante.
Fase 2 La Commissione decide autonomamente se adottare o meno il progetto di atto, tenendo conto del parere del comitato, anche in caso di parere negativo.
Procedura d’esame
Fase 1 Il comitato d'esame deve esprimere il proprio parere a maggioranza qualificata.
Opzione 1:
Se il parere del comitato è positivo, la Commissione adotta l'atto.
Opzione 2:
Se il parere del comitato è negativo, la Commissione non può adottare l'atto.
Opzione 3:
Se non è espresso alcun parere, la Commissione può adottare il progetto di atto di esecuzione, ad eccezione dei casi specificati nel regolamento "comitatologia".
Opzione 4:
In caso di voto negativo, la Commissione dispone di un mese per sottoporre il progetto di misura al comitato di appello (esperti degli Stati membri), o di due mesi per sottoporre una nuova versione allo stesso comitato.
Per gli atti di esecuzione, immediatamente applicabili, la procedura è diversa:
Fase 1La Commissione adotta l'atto di esecuzione prima di consultare un comitato, per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, se così previsto dall'atto di base.
Cronistoria: L'atto si applica per un periodo massimo di sei mesi, salvo che l'atto di base preveda altrimenti.
Fase 2 La Commissione deve consultare il comitato competente entro 14 giorni dall'adozione.
Opzione 1:
Quando si applica la procedura d'esame e il comitato esprime un parere negativo, la Commissione è tenuta ad abrogare l'atto immediatamente.
Ultima modifica: 3 febbraio 2025