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Procedure previste dall'articolo 7

L'UE può avvalersi dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea (TUE) per affrontare gravi violazioni dei suoi valori fondanti, tra cui la democrazia e i diritti fondamentali.

Come funziona l'articolo 7?

L'applicazione dell'articolo 7 del TUE è prevista come ultima risorsa per proteggere i valori fondanti dell'UE.

Permette di sospendere i diritti derivanti dall'adesione all'UE, tra cui il diritto di voto in sede di Consiglio e di Consiglio europeo, in presenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato dei valori su cui si fonda l'UE. Tali valori sono definiti all'articolo 2 del TUE. Tra questi figurano:

  • il rispetto della dignità umana
  • la libertà
  • la democrazia
  • l'uguaglianza
  • lo Stato di diritto
  • il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze

Anche se uno Stato membro è soggetto a una procedura prevista dall'articolo 7, i suoi obblighi derivanti dall'adesione rimangono vincolanti.

In quali casi si applica l'articolo 7?

L'articolo 7 prevede due procedure per proteggere i valori dell'UE.

Misure preventive (articolo 7, paragrafo 1)

L'articolo 7, paragrafo 1, può essere attivato se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell'UE. In tal caso, si avvia un dialogo tra le istituzioni dell'UE e lo Stato membro interessato per affrontare la situazione ed evitare un peggioramento.

La procedura inizia su proposta di un terzo degli Stati membri dell'UE, del Parlamento europeo o della Commissione europea. Il Consiglio riceve poi l'approvazione del Parlamento europeo. Il Consiglio, se quattro quinti dei suoi membri votano a favore, può allora constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori fondamentali e può rivolgergli opportune raccomandazioni.

Sanzioni (articolo 7, paragrafo 2)

Qualora sia constatata l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori dell'UE, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, è possibile intraprendere azioni più incisive, comprese sanzioni. Tali azioni possono comportare la sospensione dei diritti di voto di uno Stato membro in seno al Consiglio, cosa che può incidere in modo significativo sull'influenza dello Stato all'interno dell'UE.

È nella fase delle sanzioni che entra in gioco il Consiglio europeo. La procedura inizia su proposta di un terzo degli Stati membri dell'UE o della Commissione europea. Il Consiglio europeo riceve poi l'approvazione del Parlamento europeo. Il Consiglio europeo, a condizione che i suoi membri concordino all'unanimità, può quindi constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori dell'UE.

In questo caso il Consiglio può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto. Questa decisione è adottata a maggioranza qualificata.

L'articolo 7 fino a oggi

L'articolo 7 si è evoluto dopo la sua creazione per far fronte a varie crisi, garantendo la sua costante pertinenza, la corretta applicazione e la flessibilità in risposta al mutare delle circostanze.