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Norme UE in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Grazie al coordinamento instaurato tra i paesi dell'UE, i cittadini dell'UE che si spostano e lavorano all'interno dell'Europa possono trasferire i loro diritti in materia di sicurezza sociale.

Diritti in materia di sicurezza sociale oltre frontiera

L'UE intende rendere più agevole per i cittadini dell'UE spostarsi in tutta l'Europa e lavorare in un altro paese dell'UE, assicurando nel contempo la protezione dei loro diritti in materia di sicurezza sociale.

Trasferirsi e lavorare in un altro paese dell'UE è un diritto fondamentale di tutti i cittadini dell'UE e una pietra angolare del mercato unico. Tuttavia, la libera circolazione non sarebbe possibile senza norme UE in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 15

Le norme UE sul coordinamento dei diritti in materia di sicurezza sociale non sostituiscono ai regimi nazionali un unico regime europeo, ma cercano invece di coordinare i vari regimi. I sistemi di sicurezza sociale sono di esclusiva competenza degli Stati membri e non sono armonizzati a livello dell'UE.

Dove si applicano le norme di coordinamento della sicurezza sociale?

Queste norme garantiscono la protezione in materia di sicurezza sociale a coloro che si spostano e lavorano all'interno dell'Europa (UE a 27, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).

I cittadini dell'UE hanno il diritto di:

  • cercare lavoro in un altro paese dell'UE
  • lavorarvi senza bisogno di un permesso di lavoro
  • risiedervi per motivi professionali
  • restarvi anche una volta conclusa l'attività professionale
  • godere di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali per quanto concerne l'accesso al lavoro

Il coordinamento dei diritti in materia di sicurezza sociale UE-Regno Unito

A seguito del recesso del Regno Unito dall'UE sono in vigore norme specifiche di coordinamento a decorrere dal 1º gennaio 2021. I diritti delle persone cui si applica l'accordo di recesso concluso tra l'UE e il Regno Unito continuano a essere tutelati.

Per le persone cui non si applica l'accordo di recesso, il coordinamento della sicurezza sociale tra l'UE e il Regno Unito è disciplinato dal pertinente protocollo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Il protocollo – che presenta norme simili a quelle dell'UE ed è completo in termini di ambito di applicazione – non prevede tuttavia un livello di protezione identico a quello dei regolamenti UE.

Priorità e principi

Le norme in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale garantiscono che i cittadini non siano svantaggiati dal fatto di lavorare o vivere in un altro Stato membro.

Le norme UE in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale si applicano a:

  • prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate
  • pensioni di vecchiaia, prepensionamento e prestazioni di invalidità
  • prestazioni di reversibilità e indennità in caso di morte
  • prestazioni di disoccupazione
  • prestazioni familiari
  • prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali

L'UE si è dotata di norme volte a coordinare l'interazione tra i sistemi nazionali di sicurezza sociale. Tutti i paesi sono liberi di decidere chi è soggetto ad assicurazione obbligatoria nell'ambito della loro legislazione, quali prestazioni erogare e a quali condizioni.

Le norme in materia di coordinamento della sicurezza sociale impediscono che una persona rimanga priva di protezione o goda di una doppia copertura in contesti transfrontalieri.

Tra le principali priorità figurano:

  • contribuire all'equità sociale e a un mercato interno più profondo e più equo
  • stabilire norme chiare, eque e applicabili, che sono essenziali per agevolare la mobilità dei lavoratori
  • facilitare la libera circolazione dei lavoratori in quanto uno dei pilastri fondamentali del mercato interno, rafforzando nel contempo gli strumenti a disposizione delle autorità nazionali per contrastare abusi o frodi

Le norme UE in materia di sicurezza sociale si basano su quattro principi:

  • solo un paese: i cittadini sono coperti dalla legislazione di un paese alla volta e versano dunque i contributi in un solo paese
  • parità di trattamento: i cittadini hanno gli stessi diritti e doveri dei cittadini del paese in cui sono assicurati
  • totalizzazione: quando i cittadini richiedono una prestazione, vengono eventualmente presi in considerazione i precedenti periodi di assicurazione, lavoro o soggiorno in altri paesi
  • esportabilità: i cittadini che hanno diritto a una prestazione in denaro da un paese possono, in genere, riceverla anche se vivono in un altro paese

Principali adeguamenti proposti

Le attuali norme UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale sono in vigore dal 1º maggio 2010. Tuttavia, il mercato del lavoro e la società sono in costante evoluzione, come lo sono i sistemi nazionali di sicurezza sociale e la giurisprudenza della Corte.

Sono pertanto necessari adeguamenti mirati al fine di assicurare che le norme siano eque, più semplici da applicare e più facili da far rispettare.

Al fine di modernizzare e semplificare le norme esistenti, nonché di garantire un'equa ripartizione dell'onere dei costi della sicurezza sociale tra gli Stati membri, nel dicembre 2016 la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione delle norme in materia di coordinamento.

L'obiettivo principale della revisione è continuare a modernizzare le norme UE in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale:

  • agevolando ulteriormente l'esercizio dei diritti dei cittadini
  • garantendo la chiarezza del diritto
  • garantendo una distribuzione equa e giusta dell'onere finanziario
  • promuovendo la semplicità amministrativa e l'applicabilità delle norme

Il regolamento è incentrato su diversi settori importanti in cui verrebbero introdotte le norme illustrate di seguito.

Prestazioni di disoccupazione

I cittadini dell'UE avrebbero la possibilità di esportare le loro prestazioni di disoccupazione in paesi diversi dal paese di residenza per un minimo di sei mesi.

Una norma specifica è introdotta per i lavoratori frontalieri che potranno esportare le loro prestazioni di disoccupazione fino a un massimo di 15 mesi, a meno che il periodo di diritto alle prestazioni non sia inferiore.

Lo Stato di svolgimento dell'attività professionale dopo sei mesi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o assicurazione diventerà lo Stato competente nel settore della sicurezza sociale per questa categoria di lavoratori.

Legislazione applicabile ai lavoratori inviati in trasferta

I lavoratori subordinati e autonomi sarebbero soggetti a tre mesi di precedente affiliazione al sistema di sicurezza sociale nello Stato membro di origine prima di poter essere inviati a lavorare in un altro Stato membro.

La durata massima di affiliazione al sistema di sicurezza sociale dello Stato membro di invio è mantenuta a 24 mesi. Sia per i lavoratori subordinati che per i lavoratori autonomi è previsto, tra due periodi di 24 mesi, un periodo minimo di interruzione di due mesi.

Prestazioni familiari

La proposta codifica la sentenza Wiering (C-347/12) e precisa pertanto la differenza esistente tra prestazioni familiari in denaro, principalmente destinate a sostituire il reddito non guadagnato a causa della cura dei figli, e tutte le altre prestazioni familiari.

Accesso dei cittadini mobili economicamente inattivi a talune prestazioni sociali

Per garantire una maggiore chiarezza giuridica, la proposta contiene un elenco della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia e prevede che, in linea con le legislazioni o le pratiche nazionali, non si dovrebbe impedire ai cittadini mobili di contribuire ai regimi di assicurazione malattia.

Prestazioni per l'assistenza di lungo periodo

Il regolamento introdurrebbe una definizione di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, con un'ulteriore precisazione degli elementi della relativa procedura nel capitolo dedicato alla malattia.

Revisione delle norme in vigore

Il 22 aprile 2026 il Consiglio ha raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento europeo su norme aggiornate in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. La revisione mira a modernizzare le norme, rendendole più chiare, più eque e più semplici da applicare.

Gli ambasciatori degli Stati membri presso l'UE hanno confermato l'accordo provvisorio il 29 aprile 2026.

L'accordo provvisorio deve ancora essere approvato dal Parlamento europeo. per poi essere adottato formalmente dalle due istituzioni dopo la messa a punto giuridico-linguistica.

Negoziati precedenti

La base giuridica proposta per la revisione è l'articolo 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prescrive che il Parlamento europeo e il Consiglio deliberino secondo la procedura legislativa ordinaria.

Il Consiglio, che coordina le posizioni degli Stati membri in merito alla nuova proposta, ha avviato l'esame della proposta nel gennaio 2017 e i ministri hanno tenuto dibattiti al riguardo in diverse occasioni.

Il Consiglio è pervenuto a due posizioni negoziali parziali ("orientamento generale") nell'ottobre e nel dicembre 2017 in merito ai seguenti capitoli della proposta:

  • accesso dei cittadini mobili economicamente inattivi a talune prestazioni sociali
  • legislazione applicabile ai lavoratori distaccati o inviati in trasferta e alle persone che lavorano in due o più Stati membri
  • prestazioni per l'assistenza di lungo periodo
  • prestazioni familiari

Il 21 giugno 2018 il Consiglio ha concordato la sua posizione negoziale completa. Sulla base di tale mandato, la presidenza del Consiglio ha avviato negoziati con il Parlamento europeo una volta che quest'ultimo ha adottato la sua posizione.

Contesto

Da molti anni l'Unione europea dispone di un quadro per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri al fine di agevolare la mobilità dei lavoratori. Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all'interno dell'UE punta a garantire a tutti i cittadini dell'UE e ai cittadini di paesi terzi che risiedono nell'UE un accesso equo alla sicurezza sociale indipendentemente dal paese in cui vivono.

Negli anni il diritto dell'UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale ha subito un'evoluzione in linea con l'approfondimento dell'integrazione europea nonché a seguito dell'allargamento dell'UE.

Attualmente, le norme in materia di coordinamento sono enunciate nel regolamento (CE) n. 883/2004 e nel regolamento (CE) n. 987/2009 che ne stabilisce le modalità di applicazione.

Il progetto di atto modificativo riguarda i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La revisione mira a:

  • chiarire le circostanze nelle quali gli Stati membri possono limitare l'accesso alle prestazioni sociali da parte dei cittadini mobili dell'UE economicamente inattivi
  • istituire un sistema coerente di coordinamento delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo
  • proporre nuove modalità di coordinamento delle prestazioni di disoccupazione nei casi transfrontalieri
  • introdurre nuove disposizioni per il coordinamento delle prestazioni familiari
  • chiarire le norme sul distacco dei lavoratori

Ultima modifica: 29 aprile 2026