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Meccanismo di inversione contabile dell'IVA: prevenire le frodi in materia di IVA

Il Consiglio sta lavorando a una proposta di direttiva intesa a consentire l'applicazione di un meccanismo generalizzato di inversione contabile dell'IVA per le operazioni interne tra imprese riguardanti servizi o merci aventi una fattura di importo superiore a 10 000 EUR. L'applicazione del meccanismo sarebbe subordinata a determinate condizioni.

Il meccanismo di inversione contabile sposta la responsabilità della segnalazione di un'operazione IVA dal venditore all'acquirente di un bene o servizio.

L'applicazione di un meccanismo di questo tipo costituirebbe una deroga ai principi generali fondamentali del sistema dell'IVA vigente nell'UE e richiede pertanto una modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Secondo la proposta, la deroga dovrebbe essere concessa per un periodo di tempo limitato e dovrebbe essere su base volontaria per gli Stati membri che rispettano le condizioni fissate nella proposta di direttiva.

L'obiettivo è quello di aiutare alcuni Stati membri particolarmente colpiti dalla frode in materia di IVA e che non dispongono di misure sufficienti per contrastarla, circostanza che potrebbe verificarsi in caso di sistemi di frodi IVA quali la frode "carosello" o la frode "dell'operatore inadempiente".

La proposta di direttiva offrirebbe una soluzione limitata nel tempo, in base alla quale le cessioni sarebbero assoggettate a imposta nel paese di destinazione.

Perché questa proposta?

La proposta è stata presentata a seguito di una richiesta da parte degli Stati membri dell’UE particolarmente colpiti da perdite di gettito a causa delle frodi in materia di IVA, in particolare la frode "carosello".

Secondo la Commissione europea, nell'UE il divario dell'IVA (la differenza tra le entrate IVA previste e l'IVA effettivamente riscossa dalle autorità fiscali) è arrivato a circa 160 miliardi di EUR, di cui circa 50 miliardi di EUR imputabili alle frodi transfrontaliere (nel 2013).

La possibilità di applicare il meccanismo di inversione contabile esiste anche nel sistema attuale, ma la sua applicazione non è generalizzata ed è limitata a un determinato elenco di settori. Inoltre, la sua applicazione è limitata nel tempo. Il meccanismo è stato introdotto dalla direttiva 2013/43/UE della Commissione.

Che cosa si intende per frode "carosello" e frode "dell'operatore inadempiente"?

Nell'UE la frode "carosello" implica di norma le transazioni transfrontaliere tra le imprese.

Nell'ambito dell'attuale sistema IVA dell'UE, le cessioni transfrontaliere tra imprese (B2B) all'interno dell'Unione sono esenti da IVA, mentre l'obbligo di versare l'IVA al bilancio pubblico incombe al venditore dei beni e dei servizi sul mercato di destinazione (il venditore riscuote l'IVA).

In sostanza la circolazione transfrontaliera delle merci nell'UE è suddivisa in due operazioni:

  • la cessione di beni intra-UE è esente da IVA
  • l'acquisizione di beni intra-UE è soggetta a IVA nel paese di destinazione, dove a riscuotere l'IVA è il venditore

Come funziona un sistema di frodi "carosello" o "dell'operatore inadempiente"?

Il sistema coinvolge varie società che si vendono reciprocamente, su un mercato interno, beni o servizi importati in esenzione IVA da un fornitore (la cosiddetta società intermedia o di comodo) in un altro paese dell'UE.

Una delle società della catena, in genere quella che ha importato i beni, non versa l'IVA al bilancio dello Stato ma la riscuote dall'acquirente successivo, commettendo così una frode. Tale società in genere, dopo la transazione, scompare molto rapidamente senza lasciare traccia (da qui "operatore inadempiente"). Ciò rende impossibile la riscossione dell'imposta nello Stato in cui i beni o i servizi sono consumati. Gli altri acquirenti della catena, nel frattempo, riscattano l'IVA dal bilancio dello Stato dopo aver rivenduto i beni. I beni o i servizi possono in realtà non essere nemmeno spostati, o esistere solo sulla carta.

Il "carosello" riparte nel momento in cui l'acquirente finale della catena sul mercato interno rivende i beni al primo fornitore, ossia alla società che ha portato le merci nel paese, facendo ricominciare l'intero processo. Quest'ultima operazione, essendo transfrontaliera, sarebbe anch'essa esente da IVA.

Il sistema può anche funzionare solo sul mercato interno.

Il meccanismo di inversione contabile è una misura che sposta la responsabilità del versamento finale dell'IVA al bilancio pubblico dal venditore al cliente. In tal modo mira a ridurre il rischio di frodi IVA.

Principali elementi della proposta

Procedura legislativa

L'adozione del progetto di direttiva richiede una procedura legislativa speciale: un voto unanime del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo. Il Consiglio non è giuridicamente obbligato a tenere in considerazione il parere del Parlamento, ma secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia non può adottare una decisione senza avere ricevuto detto parere.

Condizioni di applicazione del meccanismo

In base alla proposta, le condizioni che uno Stato membro deve soddisfare per essere in grado di applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile dovrebbero essere le seguenti:

  • il divario dell'IVA dello Stato membro dovrebbe essere di 5 punti percentuali superiore alla mediana del divario dell'IVA europeo
  • lo Stato membro dovrebbe presentare un livello di frodi carosello superiore al 25% del suo divario dell'IVA
  • lo Stato membro dovrebbe dimostrare che le misure convenzionali non sono sufficienti per contrastare questo tipo di frode

Inoltre, secondo quanto disposto dalla proposta, la Commissione europea avrebbe tre mesi di tempo per autorizzare o respingere la richiesta di uno Stato membro di applicare il meccanismo, in funzione del rispetto dei requisiti.

Stati membri confinanti

Secondo la proposta, uno Stato membro che ha una frontiera comune con lo Stato che applica il meccanismo generalizzato di inversione contabile dovrebbe pure essere autorizzato ad applicare il meccanismo a determinate condizioni.

Abrogazione del meccanismo

Il progetto di direttiva propone che, ove a seguito dell'introduzione del meccanismo si verifichino gravi ripercussioni negative sugli scambi nel mercato interno dell'UE, il meccanismo dovrebbe essere abrogato, senza effetto retroattivo, dopo un periodo di sei mesi.

Limite temporale

La proposta suggerisce che il meccanismo resti in vigore fino al 30 settembre 2022. A quel punto sarà valutato dalla Commissione.

    • 1º gennaio

      Al Consiglio

  • 2018

    • 2 ottobre

      Il Consiglio approva il meccanismo di inversione contabile

      Il 2 ottobre il Consiglio approva una proposta che consentirà di derogare temporaneamente alle normali norme IVA al fine di prevenire meglio le frodi IVA. La direttiva proposta consentirà agli Stati membri più gravemente colpiti dalle frodi IVA di applicare temporaneamente un'inversione generalizzata della responsabilità dell'IVA.

      Gli Stati membri potranno utilizzare il meccanismo generalizzato di inversione contabile:

      • esclusivamente per le cessioni interne di beni e servizi al di sopra della soglia di 17 500 EUR per operazione
      • soltanto fino al 30 giugno 2022
      • e a condizioni tecniche molto rigorose

      In particolare, negli Stati membri che desiderano applicare tale misura, il 25% del divario dell'IVA deve essere dovuto alla frode carosello. Tra gli altri requisiti, tali Stati membri dovranno imporre obblighi adeguati ed efficaci di comunicazione elettronica a tutti i soggetti passivi, in particolare quelli cui tale meccanismo si applica.

      "La direttiva fornirà una soluzione agli Stati membri che fanno fronte alla frode carosello endemica. Si tratta di una misura eccezionale, limitata nel tempo, che potrebbe rivelarsi un mezzo efficace per combattere la frode IVA". Hartwig Löger, ministro delle finanze dell'Austria, paese che detiene la presidenza del Consiglio nella seconda metà del 2018

      Il meccanismo generalizzato di inversione contabile può essere utilizzato dagli Stati membri soltanto una volta che avranno soddisfatto i criteri di ammissibilità e che la loro richiesta sarà stata autorizzata dal Consiglio. L'applicazione di questa misura è inoltre soggetta a rigorose salvaguardie dell'UE.

      Il meccanismo di inversione contabile può già essere applicato su base temporanea, ma non in modo generalizzato. Conformemente alle norme in vigore, è limitato a un elenco predeterminato di settori. Può essere usato esclusivamente dagli Stati membri che hanno presentato una richiesta specifica e se sono stati autorizzati dal Consiglio.

      La direttiva offrirà una soluzione a breve termine per consentire agli Stati membri più colpiti di limitare le frodi, in attesa della conclusione dei negoziati in corso su un sistema dell'IVA nuovo e definitivo in cui le cessioni sarebbero tassate nel paese di destinazione. La Commissione ha presentato di recente le proposte tese a sostituire l'attuale regime "transitorio" dell'IVA con un sistema definitivo.

      La direttiva dovrebbe essere adottata senza ulteriori discussioni dopo che il Parlamento europeo avrà espresso il proprio parere.

    • 13 luglio

      Il Consiglio discute la proposta relativa al meccanismo di inversione contabile dell'IVA

      Nella sessione del 13 luglio 2018 il Consiglio "Economia e finanza" discute la proposta relativa al meccanismo di inversione contabile dell'IVA. Ciononostante, i ministri non sono in grado di raggiungere un accordo e decidono di tornare sulla questione nella sessione di ottobre.

    • 25 maggio

      Il Consiglio discute la proposta sul meccanismo di inversione contabile dell'IVA

      Il 25 maggio 2018 il Consiglio "Economia e finanza" discute la proposta sul meccanismo di inversione contabile dell'IVA. Ciononostante, i ministri non riescono a raggiungere un accordo.

  • 2017

  • 2016