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Comitato di conciliazione

Un comitato di conciliazione può essere convocato quando il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo non riescono a giungere ad un accordo sulla legislazione proposta.

Cos'è il comitato di conciliazione?

Secondo la procedura legislativa ordinaria, un comitato di conciliazione può essere convocato quando il Consiglio non approva gli emendamenti del Parlamento a una proposta legislativa in seconda lettura. La fase di conciliazione è l'ultima occasione per i due colegislatori di giungere ad un accordo.

Se non si raggiunge un accordo in sede di comitato di conciliazione, l'atto non viene adottato.

Il comitato riunisce i rappresentanti dei 27 Stati membri e altrettanti deputati al Parlamento europeo. È copresieduto dal presidente del Parlamento e dalla presidenza di turno del Consiglio. Anche la Commissione partecipa alle riunioni e si adopera per conciliare le diverse posizioni.

La disposizione relativa al comitato di conciliazione è definita all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Un evento poco frequente negli ultimi tempi

Dal 1999, solo il 9% della legislazione adottata secondo la procedura legislativa ordinaria è stato oggetto di conciliazione.

Attualmente, oltre il 90% degli atti legislativi nel quadro della procedura legislativa ordinaria è adottato alla fine della prima lettura o all'inizio della seconda lettura.

Tra il 2014 e il 2025 non sono state avviate procedure di conciliazione.

Nel 2026 è stato convocato, per la prima volta in oltre 10 anni, un comitato di conciliazione per una proposta sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo.

Come funziona la conciliazione?

Il comitato di conciliazione deve essere convocato entro sei settimane (o otto settimane, se è stata richiesta una proroga) dalla fine della seconda lettura dell'atto proposto. L'obiettivo è giungere ad un accordo su un progetto comune sulla base delle posizioni adottate dalle due istituzioni in seconda lettura.

Il comitato di conciliazione ha sei settimane per approvare un progetto comune. Tale periodo può essere prorogato al massimo di due settimane su richiesta del Parlamento o del Consiglio.

Se non si giunge ad un accordo entro questo termine, l'atto proposto non viene adottato.

Se si raggiunge un accordo su un progetto comune, quest'ultimo dovrà comunque essere sottoposto al processo di adozione da parte del Parlamento e del Consiglio. Ciò avviene durante la terza lettura della proposta legislativa. In questa fase, la formulazione del progetto comune non può essere modificata. Entrambe le istituzioni dispongono di sei settimane per deliberare sull'atto in questione. Tale termine può essere prorogato al massimo di due settimane.

Per essere adottato, il testo deve essere approvato:

  • a maggioranza assoluta in Parlamento
  • a maggioranza qualificata in seno al Consiglio
Calendario che mostra due periodi sequenziali di sei settimane nel processo legislativo: nel primo, la conciliazione per raggiungere un accordo; nel secondo, la terza lettura per votare. Ciascun periodo di sei settimane può essere prorogato di due settimane.

Se, entro il termine prestabilito, il Parlamento o il Consiglio non votano sul progetto comune o lo respingono, la legislazione proposta non viene adottata.

In tal caso, la Commissione può presentare una nuova proposta legislativa sullo stesso argomento.

Per saperne di più

Le fasi della procedura legislativa ordinaria.
La procedura legislativa ordinaria

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Ultima modifica: 5 giugno 2026