Sanzioni contro il terrorismo
L'UE ha imposto sanzioni nei confronti di persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici, tra cui l'ISIL/Da'esh, Al Qaeda, Hamas e la Jihad islamica palestinese.
Elenco dei soggetti terroristici stabilito dall'UE
L'UE ha adottato per la prima volta misure restrittive nei confronti di persone ed entità coinvolte in atti terroristici nel dicembre 2001, all'indomani degli attentati terroristici dell'11 settembre dello stesso anno.
L'UE ha stabilito questo elenco per attuare la risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza dell'ONU. A tal fine, l'UE ha adottato:
- la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo
- il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
Chi figura nell'elenco dei soggetti terroristici?
L'elenco dei soggetti terroristici stabilito dall'UE comprende persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici, ovvero:
- persone che compiono, o tentano di compiere, atti terroristici o vi prendono parte o li agevolano
- gruppi ed entità posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone
- persone, gruppi ed entità che agiscono per conto o sotto la direzione di tali persone, gruppi ed entità
L'UE può inoltre sanzionare i principali membri di gruppi ed entità inseriti nell'elenco UE, come pure persone, gruppi ed entità associati a chi è coinvolto in atti terroristici (anche attraverso il finanziamento, l'addestramento o il reclutamento).
Il cosiddetto "elenco dei soggetti terroristici stabilito dall'UE" comprende 13 persone e 23 gruppi ed entità, attivi sia all'interno che all'esterno dell'UE.
L'elenco comprende, ad esempio, il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche dell'Iran (IRGC), The Base e Sendero Luminoso.
Quali sono le sanzioni?
Tutte le persone, i gruppi e le entità che figurano nell'elenco dei soggetti terroristici sono oggetto di misure riguardanti:
- il congelamento dei capitali e delle attività finanziarie
- la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
Inoltre, non possono essere messi a loro disposizione, direttamente o indirettamente, capitali, attività finanziarie e risorse economiche. Le persone in elenco possono anche essere soggette a un divieto di viaggio.
Che cosa costituisce un atto terroristico?
Ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, gli atti terroristici sono atti intenzionali che possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi allo scopo di:
- esercitare gravi intimidazioni sulla popolazione
- costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto
- destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale
Criteri per l'inserimento nell'elenco
Nell'elenco stabilito dall'UE possono essere aggiunti nuove persone, nuovi gruppi e nuove entità solo quando un'autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo ha già adottato una decisione in merito.
Questa decisione può riguardare:
- l'avvio di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo, la partecipazione a tale atto o la sua agevolazione
- la condanna per uno di tali fatti
Il Consiglio riesamina l'elenco periodicamente, almeno ogni sei mesi. Oltre a questo riesame periodico, il Consiglio può, in qualsiasi momento, adottare una decisione per inserire nell'elenco o cancellare dallo stesso persone, gruppi ed entità.
- Decisione relativa a misure restrittive per la lotta al terrorismo (Gazzetta ufficiale dell'UE)
- Regolamento relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (Gazzetta ufficiale dell'UE)
- Posizione relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (Gazzetta ufficiale dell'UE)
- Metodi di lavoro per stabilire e aggiornare le sanzioni dell'UE contro il terrorismo
Eccezione umanitaria
Nel febbraio 2024 il Consiglio ha deciso di modificare il quadro UE relativo alle misure restrittive per la lotta al terrorismo (elenco UE dei soggetti terroristici) introducendo un'eccezione umanitaria alle misure di congelamento dei beni.
In conseguenza della decisione, alcune categorie di attori umanitari possono effettuare transazioni con persone ed entità inserite negli elenchi senza previa autorizzazione, a condizione che lo scopo sia fornire assistenza umanitaria o sostenere altre attività a favore delle esigenze umane fondamentali di persone bisognose. In tali categorie sono comprese:
- quelle indicate nella risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
- le organizzazioni e le agenzie certificate come partner umanitari dell'UE o dei suoi Stati membri nonché le agenzie specializzate degli Stati membri
L'eccezione umanitaria è stata prorogata da ultimo fino al 22 febbraio 2027.
- Sanzioni contro il terrorismo: il Consiglio aggiorna l'elenco UE dei soggetti terroristici e le relative eccezioni umanitarie (comunicato stampa, 30 gennaio 2025)
- Azione umanitaria: l'UE introduce un'ulteriore eccezione alle sanzioni (comunicato stampa, 19 febbraio 2024)
- Risoluzione 2664 (2022) (Nazioni Unite)
ISIL/Da'esh e Al Qaeda
Il 20 settembre 2016 l'UE ha istituito un quadro specifico di misure restrittive nei confronti dell'ISIL/Da'esh e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati.
Queste misure restrittive autonome dell'UE integrano quelle adottate in base all'elenco dei soggetti terroristici stabilito dall'UE.
Quali sono le sanzioni?
Le sanzioni dell'UE nei confronti dell'ISIL/Da'esh e di Al Qaeda consistono in:
- un divieto di viaggio nei confronti di persone
- un congelamento dei beni nei confronti di persone, gruppi ed entità
- un divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione dei soggetti inseriti in elenco
Nell'ambito di questo regime, l'UE può colpire coloro che sostengono, materialmente o finanziariamente, l'ISIL/Da'esh e Al Qaeda, nonché coloro che partecipano alla pianificazione, alla preparazione o all'agevolazione di atti di violenza da parte dell'ISIL/Da'esh e di Al Qaeda.
Persone, gruppi, entità e organismi potrebbero essere inseriti in elenco anche per attività come:
- fornire, vendere o trasferire armi e materiale connesso all'ISIL/Da'esh e ad Al Qaeda
- reclutare per queste due organizzazioni
- istigare o aizzare pubblicamente alla commissione di atti di violenza da parte di queste due organizzazioni
Il Consiglio riesamina l'elenco periodicamente, almeno ogni 12 mesi. Ad oggi le sanzioni si applicano a un totale di 15 persone e 8 gruppi e rimarranno in vigore fino al 31 ottobre 2026.
Hamas e la Jihad islamica palestinese
Il 19 gennaio 2024 il Consiglio ha istituito un quadro specifico di misure restrittive che consente all'Unione europea di procedere nei confronti di qualsiasi persona o entità che sostenga, faciliti o permetta la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese (PIJ).
La decisione è stata adottata in considerazione della gravità degli attacchi del 7 ottobre 2023 contro Israele e mira a prevenire la commissione di tali atti di violenza da parte di Hamas e della PIJ in futuro.
Il nuovo regime integra le misure restrittive precedentemente adottate in base all'elenco dei soggetti terroristici stabilito dall'UE.
Quali sono le sanzioni?
Le sanzioni dell'UE nei confronti di Hamas e della Jihad islamica palestinese consistono in:
- un divieto di viaggio nei confronti di persone
- un congelamento dei beni nei confronti di persone, gruppi ed entità
- un divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione dei soggetti inseriti in elenco
Nell'ambito di questo regime, l'UE può colpire coloro che sostengono, materialmente o finanziariamente, Hamas o la PIJ, nonché coloro che partecipano alla pianificazione, alla preparazione o all'agevolazione di atti di violenza da parte di Hamas o della PIJ.
Persone, gruppi, entità e organismi potrebbero essere inseriti in elenco anche per attività come:
- fornire, vendere o trasferire armi e materiale connesso alle due organizzazioni terroristiche
- sostenere atti che compromettono o minacciano la stabilità o la sicurezza di Israele in collegamento con Hamas e la PIJ
- essere implicati in gravi violazioni del diritto internazionale umanitario o del diritto dei diritti umani
- istigare o aizzare pubblicamente alla commissione di atti di violenza da parte di queste due organizzazioni
Per la prima volta, l'UE può colpire anche i promotori di chi promuove queste due organizzazioni terroristiche.
Nel maggio 2026 il Consiglio ha deciso di ampliare l'ambito di applicazione delle sanzioni per colpire anche i membri dell'ufficio politico (Politburo) di Hamas che promuovono, difendono e giustificano la commissione di atti di violenza.
Inoltre, l'UE ha imposto sanzioni nei confronti di tre entità nell'ambito del regime globale di sanzioni in materia di diritti umani in risposta alle diffuse violenze sessuali e di genere perpetrate durante gli attacchi terroristici brutali e indiscriminati verificatisi in Israele il 7 ottobre 2023.
- Decisione che istituisce misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese (Gazzetta ufficiale dell'UE)
- Regolamento che istituisce misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese (Gazzetta ufficiale dell'UE)
- Sanzioni in risposta alle violazioni dei diritti umani
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Ultima modifica: 28 maggio 2026