Tassazione del digitale
Norme fiscali per l'economia digitale fondate sui principi della buona governance in materia fiscale possono contribuire a promuovere la crescita e, tra gli altri vantaggi, a realizzare la duplice transizione verde e digitale.
Perché è necessaria una tassazione equa dell'economia digitale?
L'economia digitale ha apportato numerosi vantaggi ai cittadini e alle imprese. Allo stesso tempo, per i regimi fiscali esistenti lo sviluppo di determinate attività digitali e di nuovi modelli imprenditoriali è diventato una sfida crescente. È importante che tutti i settori delle nostre economie paghino la loro giusta quota di imposte e contribuiscano al funzionamento delle nostre società.
L'attuale regolamentazione delle questioni fiscali internazionali è stata pensata per modelli imprenditoriali che implicano una presenza fisica in un paese. La crescente digitalizzazione delle economie comporta sfide in materia fiscale, quali la riduzione delle entrate fiscali a causa dell'elusione e dell'evasione fiscali abusive. Le norme fiscali devono pertanto essere opportunamente aggiornate.
Con la nascita delle nuove tecnologie e di nuovi modelli imprenditoriali, molte imprese digitali:
- hanno utenti e clienti in un paese in cui non dispongono di alcuna presenza commerciale fisica
- generano utili dall'interazione con gli utenti e i clienti, utilizzando i loro dati e contributi
Dal momento che le norme fiscali presuppongono ancora una presenza fisica, spesso gli utili derivanti dalle attività digitali non sono tassati in una giurisdizione di mercato (ossia nel paese in cui si trovano gli utenti e i consumatori).
Riforma globale delle norme internazionali sulla tassazione delle società
La normativa dell'UE sulle norme in materia di imposta sulle società è strettamente collegata agli sforzi tesi a trovare soluzioni globali e ne è influenzata. Il G20 e l'OCSE stanno conducendo negoziati in materia di tassazione internazionale del digitale con l'obiettivo di raggiungere un consenso in merito a una soluzione globale a lungo termine.
I lavori sono portati avanti principalmente dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS). All'iniziativa partecipano già 140 paesi e giurisdizioni.
L'8 ottobre 2021 il quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS è giunto a un accordo sugli aspetti fondamentali di una riforma delle regole internazionali in materia di imposizione degli utili delle imprese multinazionali. L'accordo è definito nella dichiarazione relativa a una soluzione a due pilastri per far fronte alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, nota anche come "dichiarazione dell'ottobre 2021 del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS".
Tutti gli Stati membri dell'UE hanno espresso il loro sostegno a detta dichiarazione, sia in qualità di membri del quadro inclusivo che in sede di Consiglio ECOFIN e di Consiglio europeo.
La dichiarazione dell'ottobre 2021 del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS prevede una soluzione a due pilastri.
Il primo pilastro comprende norme e accordi che consentiranno la redistribuzione dei diritti di imposizione alle giurisdizioni in cui i gruppi multinazionali più grandi e redditizi detengono la loro quota di mercato e realizzano profitti.
Il secondo pilastro comprende essenzialmente norme sulla tassazione effettiva minima dei gruppi multinazionali più grandi volte a ridurre le possibilità di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili. Mira inoltre a garantire il versamento dell'aliquota minima globale concordata dell'imposta sulle società, fissata al 15%.
Primo pilastro: redistribuzione dei diritti di imposizione
Il principale risultato atteso del primo pilastro è una convenzione multilaterale che consentirà alle parti di esercitare (o "redistribuire") un nuovo diritto di imposizione ("importo A").
Il testo riguarderà un ampio settore di norme concernenti:
- la portata, il nesso, la base imponibile
- norme in materia di approvvigionamento dei ricavi per l'eliminazione della doppia imposizione
- la prevenzione e la risoluzione delle controversie
- l'eliminazione e il blocco delle misure unilaterali (come le imposte nazionali sul digitale)
- l'entrata in vigore della convenzione
L'"importo B" del primo pilastro garantirà una maggiore certezza fiscale creando parametri di riferimento standardizzati in materia di prezzi di trasferimento per i tipi di operazioni comuni.
Secondo pilastro: tassazione effettiva minima
I lavori sul secondo pilastro sono andati avanti più rapidamente rispetto a quelli sul primo pilastro. Le norme tipo dell'OCSE "Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia – Norme tipo globali di lotta contro l'erosione della base imponibile – secondo pilastro" sono state approvate il 14 dicembre 2021 dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS. Tutti gli Stati membri si sono impegnati a rispettare tali norme.
L'imposizione effettiva minima, che costituisce il fulcro del secondo pilastro, si fonda su due regole principali, note anche come norme tipo globali di lotta contro l'erosione della base imponibile ("norme GloBE"):
- la regola di inclusione del reddito (Income Inclusion Rule – IIR)
- la regola sui pagamenti a bassa imposizione (Undertaxed Profit Rule – UTPR)
Tali norme sono intese ad assicurare che gli utili realizzati dai gruppi multinazionali il cui fatturato è pari ad almeno 750 milioni di euro siano tassati a un'aliquota effettiva di almeno il 15%.
Le norme del secondo pilastro sono state recepite nel diritto dell'UE mediante una direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'UE.
Finalizzare i due pilastri
Nella riunione del 10 e 11 luglio 2023, il quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS ha compiuto ulteriori progressi relativamente agli elementi rimanenti del progetto a due pilastri. Uno dei punti chiave è stata la conferma che l'accordo definitivo e la firma della convenzione multilaterale sono previsti entro la fine del 2023.
- Dichiarazione relativa a una soluzione basata su due pilastri per far fronte alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia (OCSE, 8 ottobre 2021)
- Direttiva del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (Gazzetta ufficiale dell'UE)
La politica fiscale dell'UE per l'economia digitale
L'UE sta lavorando in diversi settori per garantire che le norme fiscali in vigore siano adeguate all'era digitale. Tali questioni sono tra le sue principali priorità dal 2017.
Nel marzo 2018 la Commissione europea ha proposto nuove norme per garantire un'equa tassazione delle attività digitali nell'UE che promuova anche la crescita. Le proposte della Commissione sono attualmente in sospeso alla luce del fatto che stanno progredendo i negoziati nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20. Se tali negoziati sfociassero in una soluzione e un accordo globali che venissero poi effettivamente attuati, le proposte diverrebbero obsolete.
Il pacchetto sulla tassazione del digitale del 2018 comprendeva due proposte legislative volte a:
- riformare le norme relative all'imposta sulle società in modo che gli utili siano tassati là dove le imprese hanno una presenza digitale significativa
- elaborare un'imposta temporanea sui ricavi derivanti dai servizi digitali (imposta sui servizi digitali)
- Conclusioni del Consiglio europeo, 19 ottobre 2017
- Conclusioni del Consiglio sulla tassazione del digitale, 30 novembre 2017
- Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa
- Proposta di direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali
Cooperazione amministrativa sullo scambio di informazioni di natura fiscale
Uno degli elementi fondamentali della politica fiscale dell'UE è la cooperazione amministrativa attraverso lo scambio di informazioni di natura fiscale tra gli Stati membri, che contribuisce a garantire un'efficace riscossione delle entrate.
La digitalizzazione dell'economia pone sfide particolari, in quanto alcuni tipi di informazioni relative alle entrate o al reddito provenienti da attività economiche digitali potrebbero non essere accessibili alle autorità fiscali nazionali.
Al fine di ovviare a tale problema, e in linea con le norme concordate a livello mondiale, l'UE sta ampliando la portata della cooperazione amministrativa attraverso modifiche mirate della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC).
Nel marzo 2021 il Consiglio ha adottato nuove norme (DAC7) in base alle quali a partire dal 2023 le autorità fiscali degli Stati membri si scambiano automaticamente informazioni sui redditi percepiti dai venditori sulle piattaforme digitali. Questo contribuisce a:
- prevenire l'evasione e l'elusione fiscali connesse alle attività svolte su tali piattaforme
- rafforzare l'equità fiscale
- promuovere condizioni di parità sia per le piattaforme che per i loro venditori
Il 17 ottobre 2023 il Consiglio ha adottato una direttiva che comprende una nuova serie di modifiche delle norme DAC (DAC8). Le modifiche riguardavano principalmente:
- la comunicazione e lo scambio automatico di informazioni sui proventi delle operazioni in cripto-attività
- lo scambio di informazioni sui ruling fiscali preventivi per i soggetti privati più facoltosi (ad alto patrimonio netto)
L'obiettivo era rafforzare la cooperazione amministrativa tra le amministrazioni fiscali e ampliare l'ambito di applicazione degli obblighi di registrazione e di comunicazione.
Le norme DAC8 contemplano nuove categorie di attività e di reddito, come le cripto-attività. Le autorità fiscali devono provvedere allo scambio automatico delle informazioni comunicate dai prestatori di servizi per le cripto-attività. Finora per le amministrazioni fiscali degli Stati membri è stato difficile garantire il rispetto degli obblighi fiscali in questo settore specifico. Dato che le cripto-attività sono decentrate e facilmente negoziate a livello transfrontaliero, è necessaria una forte cooperazione amministrativa a livello internazionale per garantire l'effettiva riscossione delle imposte.
- Cripto-attività: in che modo l'UE regolamenta i mercati (informazioni generali)
- Direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Gazzetta ufficiale dell'UE)
- Il Consiglio adotta una direttiva per rafforzare la cooperazione tra le autorità fiscali nazionali (DAC8) (comunicato stampa, 17 ottobre 2023)
- Tassazione: il Consiglio adotta nuove norme per rafforzare la cooperazione amministrativa e contemplare le vendite tramite piattaforme digitali (comunicato stampa, 22 marzo 2021)
Il 14 aprile 2025 il Consiglio ha adottato nuove norme (DAC9) per rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni sull'imposizione minima effettiva per le società.
Le nuove norme permetteranno di:
- creare un formulario tipo unificato che i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala saranno tenuti a utilizzare per adempiere ai loro obblighi di dichiarazione ai sensi della direttiva sul secondo pilastro, che attua l'accordo globale G20/OECD
- migliorare lo scambio di dati tra le autorità fiscali
- ridurre gli oneri amministrativi per le imprese
Le norme DAC9 dovrebbero essere recepite nel diritto nazionale da tutti gli Stati membri entro il 31 dicembre 2025.
Pacchetto sull'IVA nell'era digitale
L'UE sta lavorando anche a nuove misure per riformare il sistema dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) allo scopo di adeguarlo all'era digitale.
L'IVA costituisce una delle fonti di entrate più importanti per le autorità degli Stati membri e contribuisce a servizi pubblici quali istruzione, sanità, biblioteche e trasporto pubblico. Ogni anno gli Stati membri dell'UE raccolgono circa 1 000 miliardi di euro di gettito IVA nell'UE.
Una parte dell'IVA è inoltre destinata al bilancio dell'UE quale "risorsa propria". Nel 2022 tale contributo al bilancio dell'UE ammontava a circa 20 miliardi di euro.
Tuttavia, importi significativi di gettito IVA non vengono riscossi e vanno persi a causa di frodi, cattiva amministrazione, fallimenti, insolvenze e altri fattori.
L'11 marzo 2025 il Consiglio ha dato la sua approvazione definitiva al pacchetto "L'IVA nell'era digitale", che mira a contribuire alla lotta contro la frode IVA, sostenere le imprese e promuovere la digitalizzazione.
Le nuove norme:
- miglioreranno lo sportello unico per il sistema di registrazione ai fini dell'IVA online
- imporranno alle piattaforme online di pagare l'IVA sui servizi di trasporto di passeggeri e di locazione di alloggi a breve termine laddove i singoli prestatori di servizi sono esentati
- renderanno completamente digitali entro il 2030 gli obblighi di comunicazione digitale sulla base della fatturazione elettronica per le imprese che operano a livello transfrontaliero nell'UE
Sportello unico per la registrazione ai fini dell'IVA
Gli "sportelli unici" consentono alle imprese di dichiarare e versare l'IVA dovuta sulle vendite di beni e servizi ai consumatori in altri paesi dell'UE attraverso l'amministrazione di un unico Stato membro e in un'unica lingua.
Tuttavia, quando una società tenta di vendere beni e servizi a consumatori in Stati membri diversi dal proprio (da una sede che opera in tali Stati), deve registrarsi ai fini dell'IVA anche in questi altri Stati membri. Lo stesso problema riguarda gli operatori che desiderano semplicemente trasferire le scorte in un altro Stato membro affinché siano immagazzinate.
Per risolvere tale problema, le nuove norme estenderanno l'ambito di applicazione degli attuali "sportelli unici" per includere le vendite da imprese a consumatori relative a determinati prodotti, come l'energia elettrica o il gas, effettuate in uno Stato membro diverso dal proprio, e non solo le cessioni e prestazioni transfrontaliere.
Ciò consentirà a un maggior numero di imprese di adempiere i propri obblighi in materia di IVA attraverso un portale unico online in una sola lingua.
Questa misura dovrebbe consentire alle imprese, in particolare alle PMI, di risparmiare all'incirca 8,8 miliardi di euro in spese amministrative e di registrazione nell'arco di dieci anni.
Il 13 maggio 2025 il Consiglio ha approvato una nuova direttiva sulle norme IVA per le vendite a distanza di beni importati e l'IVA all'importazione. In base alle nuove norme, le piattaforme o gli operatori stranieri dovranno essere debitori dell'IVA all'importazione e dell'IVA sulle vendite a distanza di beni importati negli Stati membri di destinazione finale dei beni. Ciò incoraggerà l'uso dello sportello unico per le importazioni (IOSS), in quanto le piattaforme o gli operatori stranieri che non lo utilizzano dovranno registrarsi in ogni Stato membro.
L'IVA per l'economia delle piattaforme
Negli ultimi anni l'economia delle piattaforme è cresciuta in modo significativo, con piattaforme online che collegano determinati prestatori di servizi ai consumatori.
In base alle attuali norme in materia di IVA, molti prestatori di servizi di locazione di alloggi e di trasporto di passeggeri tramite piattaforme online non pagano l'IVA. Molti di questi prestatori — persone fisiche o piccole imprese — non sono solitamente tenuti a registrarsi ai fini dell'IVA oppure semplicemente ignorano che potrebbero essere obbligati a pagare l'IVA sui servizi che offrono.
Nel settore della locazione di alloggi e del trasporto di passeggeri sono in concorrenza diretta con i tradizionali prestatori registrati ai fini dell'IVA, quali alberghi e società di trasporto private. Ad esempio, gli alberghi delle principali città europee competono con le piattaforme online che offrono nelle stesse città migliaia di alloggi, che in molti casi non sono soggetti a imposta.
In base alle nuove norme, tali piattaforme diventeranno responsabili della riscossione e del versamento dell'IVA alle autorità fiscali laddove i loro prestatori di servizi non lo facciano.
Ciò contribuirà a creare condizioni di parità tra le piattaforme online, da un lato, e i prestatori tradizionali di servizi di locazione di alloggi a breve termine e di trasporto, dall'altro.
Sarà alleviato l'onere che grava sulle PMI di conoscere e osservare le norme in materia di IVA, specie in Stati membri diversi, e al tempo stesso sarà generato un considerevole gettito IVA aggiuntivo.
Comunicazione digitale ai fini dell'IVA
Attualmente le imprese che vendono negli Stati membri dell'UE depositano presso le rispettive autorità fiscali nazionali, a intervalli regolari di qualche settimana, un "elenco riepilogativo" che presenta una panoramica delle loro vendite alle imprese di altri Stati membri dell'UE.
La comunicazione tardiva delle informazioni sull'IVA consente agli autori delle frodi di sfruttare l'intervallo di tempo così creatosi, rendendo più difficile alle autorità l'individuazione rapida di operazioni sospette o fraudolente.
Le nuove norme istituiranno un sistema di comunicazione digitale in tempo reale ai fini dell'IVA mediante fatture elettroniche sulla base della norma europea esistente sulla fatturazione elettronica.
Le imprese emetteranno fatture elettroniche per le operazioni transfrontaliere, comunicando automaticamente i dati alle amministrazioni fiscali, che a loro volta li condivideranno mediante un nuovo sistema informatico per l'individuazione di attività sospette.
Il sistema dell'UE dovrebbe entrare in vigore nel 2030 ed entro il 2035 dovrebbe esservi piena interoperabilità tra i sistemi nazionali.
Il sistema di fatturazione elettronica:
- comporterà una riduzione delle frodi in materia di IVA fino a 11 miliardi di euro all'anno
- ridurrà i costi amministrativi e di adeguamento alla normativa per gli operatori dell'UE di oltre 4,1 miliardi di euro all'anno nei prossimi dieci anni
- garantirà l'interoperabilità tra i regimi nazionali esistenti in tutta l'UE
Per saperne di più
Come funziona la politica fiscale dell'UE
Lotta all'elusione fiscale nell'UE
Transizione digitale: plasmare il futuro digitale dell'UE
Ultima modifica: 28 aprile 2026