Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili
L'UE vuole fare in modo che i lavoratori, in particolare quelli precari, siano consapevoli delle loro condizioni di lavoro sin dall'inizio del rapporto di lavoro e che siano rispettati requisiti minimi.
Il pilastro europeo dei diritti sociali prevede un'Europa sociale per tutti i cittadini europei, in particolare nel contesto delle mutevoli realtà del mondo del lavoro. Le nuove modalità di lavoro possono offrire molti vantaggi sia ai lavoratori che all'economia.
L'obiettivo della nuova proposta è garantire un livello di protezione universale di base per tutte le forme di rapporti di lavoro esistenti e future e istituire un quadro giuridico che assicuri protezione e determinati diritti minimi anche ai lavoratori delle nuove forme di lavoro subordinato. Gli obiettivi generali della proposta sono:
- fare in modo che tutti i lavoratori, compresi quelli in rapporti di lavoro di breve durata o occasionali, possano beneficiare di condizioni di lavoro chiare e di nuove norme minime
- fare in modo che i datori di lavoro traggano vantaggio da una concorrenza più sostenibile, con una maggiore certezza giuridica, e da una forza lavoro più motivata e produttiva, con una maggiore stabilità contrattuale e una maggiore ritenzione
- migliorare complessivamente la trasparenza nei mercati del lavoro a vantaggio della società nel suo insieme
In cifre:
- dal 2014 le nuove forme di lavoro subordinato rappresentano il 20% dei 5 milioni di nuovi posti di lavoro creati
- nel 2016 le forme di lavoro subordinato non standard rappresentavano un quarto del totale dei contratti di lavoro
- si contano circa 2-3 milioni di lavoratori non standard nell'UE
Perché è necessaria?
La direttiva in vigore non riguarda tutti i lavoratori dell'UE e lascia quindi determinati lavoratori senza una protezione sufficiente. Molti lavoratori non ricevono una conferma scritta delle condizioni di lavoro o non sono informati con un preavviso sufficiente in merito a quando lavoreranno. Grazie alla direttiva riveduta, almeno 2-3 milioni di lavoratori non standard potranno avere una maggiore consapevolezza delle loro condizioni di lavoro e dei loro diritti sul lavoro.
I datori di lavoro, attraverso una concorrenza più sostenibile, beneficeranno di una maggiore certezza del diritto e di un miglioramento complessivo della trasparenza nei mercati del lavoro.
Il panorama lavorativo è cambiato e le cause sono:
- una maggiore flessibilità del mercato del lavoro
- i cambiamenti demografici nella popolazione attiva
- la digitalizzazione
Se da un lato le nuove forme di lavoro subordinato hanno contribuito in maniera sostanziale alla creazione di posti di lavoro e alla crescita dei mercati del lavoro, dall'altro hanno generato anche instabilità e una maggiore mancanza di prevedibilità, che a loro volta si traducono in redditi bassi e incerti, protezione insufficiente, cattive condizioni di salute e un equilibrio inadeguato tra attività professionale e vita privata.
Altre conseguenze negative sono la frammentazione del mercato del lavoro nell'UE, la minore trasparenza e gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori nell'UE.
Per aggiornare il quadro giuridico esistente, la Commissione ha proposto di rivedere l'attuale direttiva sulle dichiarazioni scritte del 1991 e di sostituirla con la nuova direttiva sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.
- Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro
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Parole chiave
Forme di lavoro subordinato non standard: un'espressione generica che include varie modalità di lavoro diverse dal lavoro subordinato standard, tra cui il lavoro temporaneo, a tempo parziale, a chiamata, tramite agenzia interinale e altre tipologie di rapporti di lavoro multilaterali.
Nel dettaglio
Obiettivo generale della proposta è migliorare e armonizzare le condizioni di lavoro. Gli obiettivi specifici riguardano la tutela dei diritti dei lavoratori e la promozione di una maggiore trasparenza sul mercato del lavoro.
La proposta della Commissione ha un ampio raggio d'azione per far sì che possano beneficiare di questi diritti i lavoratori occupati in tutte le forme di lavoro, anche nelle forme di lavoro subordinato non standard più flessibili e nelle nuove forme di lavoro, quali:
- il lavoro domestico o a voucher
- i contratti a zero ore (il datore di lavoro non è tenuto a garantire un numero minimo di ore di lavoro)
- il lavoro a chiamata (senza orari fissi prevedibili)
- i rapporti di lavoro multilaterali (i lavoratori non sono dipendenti diretti dell'impresa a cui prestano i loro servizi)
- il lavoro su piattaforma digitale (lavoro tramite piattaforma digitale che è effettuato o perlomeno consegnato online)
La proposta di direttiva include obblighi riveduti di informare per iscritto i lavoratori degli aspetti essenziali del loro lavoro, come:
- il luogo di lavoro
- il tipo di lavoro
- l'orario di lavoro
- la retribuzione
Altre garanzie sono la durata massima del periodo di prova, la possibilità di accettare lavoro subordinato in parallelo e l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare con sufficiente anticipo l'orario di lavoro ai lavoratori con una programmazione del lavoro molto variabile.
Definizione giuridica
"migliorare e armonizzare le condizioni di vita e di lavoro", articolo 151 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Il ruolo del Consiglio
La Commissione ha presentato la sua proposta il 21 dicembre 2017, facendo seguito alla proclamazione del pilastro europeo dei diritti sociali nel novembre 2017. Il 21 giugno 2018 il Consiglio ha approvato la sua posizione negoziale (orientamento generale).
La posizione del Consiglio consente agli Stati membri di escludere dalla protezione della direttiva:
- i lavoratori che non superano una media di cinque ore lavorate a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane
- determinati lavoratori dell'amministrazione pubblica, sulla base di motivazioni oggettive data la natura specifica dei compiti che sono chiamati a svolgere
Altri elementi della posizione del Consiglio sono:
- un termine entro cui fornire le informazioni (si suggerisce di fissare un primo termine di una settimana di calendario per le informazioni più essenziali e un secondo termine di un mese per le altre informazioni)
- la definizione di "imprevedibilità del lavoro", da cui deriva il diritto di essere informati con un preavviso ragionevole di incarichi di lavoro facendo riferimento a "un'organizzazione del lavoro interamente o in gran parte imprevedibile" invece che a una "programmazione del lavoro interamente o in gran parte variabile"
Altri punti in cui il la posizione del Consiglio si discosta dalla proposta della Commissione:
- definizione di lavoratore - il Consiglio non è d'accordo di includere una definizione di lavoratore a livello di UE
- i lavoratori marittimi e i pescatori sono stati esclusi dall'applicazione di alcune parti della direttiva perché il Consiglio non le ritiene adatte alla natura specifica del settore, che è soggetto a una legislazione settoriale
Al termine di vari triloghi, la presidenza rumena del Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio il 7 febbraio 2019.
Il 15 febbraio i rappresentanti degli Stati membri dell'UE presso il Consiglio dell'UE hanno approvato l'accordo provvisorio sulla direttiva.
La futura direttiva imporrà ai datori di lavoro di informare i lavoratori in merito agli aspetti essenziali del rapporto di lavoro. In base all'accordo, la direttiva deve applicarsi a tutti i lavoratori che lavorano più di tre ore alla settimana su un periodo di quattro settimane. Talune categorie di lavoratori possono essere escluse da determinate disposizioni della direttiva.
- Proposta di direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea - Orientamento generale
- Maggiore trasparenza e prevedibilità sul lavoro: accordo provvisorio raggiunto tra la presidenza rumena del Consiglio e il Parlamento europeo (comunicato stampa, 7.2.2019)
Il 13 giugno 2019 il Consiglio ha adottato la direttiva, che entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri avranno poi tre anni per adottare le necessarie misure legislative per conformarsi alla direttiva.