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Non discriminazione

L'UE si adopera per promuovere l'uguaglianza e prevenire la discriminazione nella società attraverso le sue politiche e iniziative.

Il diritto dell'UE protegge dalla discriminazione

La normativa dell'UE vieta la discriminazione fondata su diversi motivi, tra cui:

  • sesso
  • razza o origine etnica
  • religione o credo
  • disabilità
  • età
  • orientamento sessuale

Tali motivi di discriminazione oggetto di protezione sono elencati all'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ulteriori motivi sono sanciti all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, relativo alla non discriminazione.

Discriminazione razziale

Le norme dell'UE rendono illegale la discriminazione sulla base della razza e dell'origine etnica.

La direttiva del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, garantisce che le persone siano protette da questo tipo di discriminazione in settori quali l'occupazione, l'istruzione e l'accesso a beni e servizi.

La Commissione europea ha inoltre elaborato il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025, che riconosce che la discriminazione razziale rimane un problema persistente nella società.

Il piano delinea misure volte a contrastare il razzismo e promuovere una maggiore inclusione.

Discriminazione nei confronti dei Rom

L'UE sottolinea l'importanza della parità di trattamento per i Rom e della loro partecipazione paritaria alla società. Gli Stati membri sono determinati a combattere efficacemente la discriminazione nei confronti dei membri di questa minoranza e a promuoverne l'inclusione nella società.

Nel 2021 il Consiglio dell'UE ha adottato una raccomandazione sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom.

La raccomandazione è intesa a rafforzare l'inclusione sociale della comunità Rom, affrontando gli ostacoli con cui devono misurarsi in settori chiave quali l'istruzione, l'occupazione, gli alloggi e l'assistenza sanitaria.

Discriminazione sul luogo di lavoro

Nel novembre 2000 il Consiglio ha stabilito un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Ai sensi della direttiva che stabilisce tale quadro, la discriminazione sul luogo di lavoro basata su uno qualsiasi dei motivi oggetto di protezione, vale a dire religione o credo, orientamento sessuale, disabilità o età, è vietata in tutti gli aspetti dell'occupazione, comprese l'assunzione, la promozione, le condizioni di lavoro e la retribuzione.

Tali motivi di discriminazione, così come la discriminazione fondata sul sesso, sono esplicitamente inclusi nel trattato di Lisbona, che conferisce all'UE il potere di intervenire per prevenire tali tipi di discriminazione.

Parità di trattamento tra uomini e donne

L'UE ha inoltre messo in atto misure volte a garantire la parità di trattamento tra uomini e donne sul luogo di lavoro e nell'accesso a beni e servizi.

Sul luogo di lavoro

Nel 2006 l'UE ha approvato una direttiva che garantisce che uomini e donne abbiano diritto alla parità di trattamento sul luogo di lavoro, in particolare:

  • parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro
  • protezione dalle molestie sessuali
  • diritto al congedo di maternità e di paternità
  • accesso alla formazione e alla promozione senza pregiudizi di genere

Per conseguire tale obiettivo, l'UE ha inoltre adottato normative volte a ridurre i divari retributivi di genere e a promuovere l'accesso delle donne alle posizioni dirigenziali.

Parità di genere

Parità di genere

Accesso a beni e servizi

La discriminazione fondata sul sesso è vietata anche nell'accesso a beni e servizi, compresa la fissazione dei prezzi di beni e servizi, il che garantisce la parità di trattamento tra uomini e donne in settori quali:

  • l'assistenza sanitaria
  • gli alloggi
  • i servizi bancari

Ai sensi della normativa, gli Stati membri devono imporre alle imprese di porre fine alle pratiche che comportano disparità di trattamento, in particolare in materia di fissazione di prezzi basata sul genere, al fine di proteggere sia i consumatori che i fornitori di servizi.

Discriminazione nei confronti delle persone con disabilità

L'UE e gli Stati membri si adoperano per garantire che tutte le persone con disabilità:

  • godano dei loro diritti, compresa la libera circolazione
  • possano partecipare pienamente alla vita sociale ed economica
  • non subiscano discriminazioni

Principali risultati

Sebbene permangano ostacoli, l'UE ha compiuto progressi nel miglioramento dell'accessibilità e dell'inclusione per le persone con disabilità attraverso varie misure e iniziative legislative.

L'UE ha stabilito requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi, garantendo alle persone con disabilità un migliore accesso a beni, servizi e spazi pubblici.

I siti web e le applicazioni mobili degli enti pubblici devono essere resi accessibili alle persone con disabilità, migliorando in tal modo l'inclusione digitale e la parità di accesso ai servizi pubblici online.

La carta europea della disabilità funge da prova di una condizione di disabilità ovunque nell'UE e consente alle persone con disabilità di avere accesso alle stesse condizioni speciali dei residenti del paese che stanno visitando.

Organismi per la parità

L'UE ha istituito organismi per la parità al fine di promuovere la parità di trattamento e la non discriminazione negli Stati membri.

Si tratta di organismi indipendenti incaricati di tutelare i diritti delle persone e di garantire il rispetto delle leggi antidiscriminazione.

Le loro funzioni principali comprendono:

  • offrire assistenza e consulenza indipendenti alle vittime di discriminazione
  • condurre indagini e ricerche per valutare la diffusione della discriminazione
  • pubblicare relazioni e formulare raccomandazioni strategiche su come migliorare l'uguaglianza
  • sensibilizzare l'opinione pubblica in merito ai diritti connessi all'uguaglianza e alla non discriminazione

Nel 2024 il Consiglio ha adottato due direttive che rafforzano il ruolo degli organismi per la parità stabilendo norme minime in settori quali la competenza, le risorse e l'indipendenza da influenze esterne.

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